Attualità: Trasparenza e accesso agli atti, fino a dove arriva la libertà di informazione? PDF Stampa E-mail
Attualità

Il Consiglio di Stato si trova ad affrontare la «complessa» (per sua stessa affermazione) questione della libertà di informazione nel nostro ordinamento giuridico nella sentenza n. 3631 del 12 agosto 2016.

Si tratta del ricorso in appello proposto dal giornalista di Wired Guido Romeo avverso la sentenza del TAR Lazio – Roma, sez. II, n. 13250 del 2015, relativa al diniego di accesso agli atti su contratti finanziari in derivati tra lo Stato e alcuni istituti di credito.

Al riguardo, per comprendere pienamente il portato della sentenza, occorre fare un passo indietro.

La vicenda

La vicenda ha come protagonista il giornalista Guido Romeo che aveva presentato, ai sensi dell’art. 22 della legge 241/1990, istanza di accesso ed estrazione copia di tutti i contratti in derivati tra l’Italia e 19 istituti di credito e, in via subordinata, ai 13 contratti in derivati attualmente in vigore per i quali è presente la clausola di recesso anticipato.

L’istanza era motivata con il diritto di cronaca e informazione, dal momento che il giornalista aveva avviato un’inchiesta, al fine di informare l’opinione pubblica sull’impiego di tali strumenti finanziari e i rischi connessi per la finanza pubblica, soprattutto riguardo ai contratti derivati contenenti clausole di chiusura anticipata a beneficio di istituti finanziari. L’interesse qualificato del giornalista viene correlato al fatto che si tratta di organo di informazione titolare del diritto di cronaca a presidio di posizioni costituzionalmente garantite dall’art. 21 della Costituzione.

A fronte del mancato riscontro all’istanza da parte del Ministero, il giornalista ha fatto ricorso al TAR Lazio contro il silenzio diniego, deducendo l’assenza di divieti nelle fonti primarie e nei decreti del MEF stesso, che non individuavano fra le tipologie sottratte all’accesso quella dei contratti derivati. Il Ministero si è difeso adducendo il difetto di legittimazione all’accesso in capo al giornalista e rilevando che l’istanza era preordinata al controllo generalizzato (per quanto settoriale) dell’azione del MEF e quindi vietato come tale dall’art. 24, comma 3, della legge 241/1990.

La sentenza del TAR del Lazio

Il TAR Lazio con sentenza n. 13250 del 24 novembre 2015ha respinto la pretesa ritenendo che la posizione di giornalista e l’interesse dei potenziali lettori non fossero elementi «sufficienti a fondare una legittimazione qualificata all’accesso» e che l’effetto della divulgazione sarebbe stato «pregiudizievole sulle attività in derivati, con svantaggio competitivo di Stato e istituti nel mercato».

Secondo il TAR «la modalità di accesso pretesa, come si manifesta nel caso in esame, finisce per coincidere in realtà con l’ostensione preordinata “adun controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni” vietata espressamente dall’art. 24, comma 3, L. n. 241 del 1990. Il diritto di accesso ai documenti, infatti, non si configura come una sorta di azione popolare, volta ad ottenere una verifica in via generale della trasparenza e legittimità dell’azione amministrativa […]»; inoltre «[…] la divulgazione di tali contratti (a prescindere dalla riconducibilità di essi ad una specifica fattispecie coperta da riservatezza) avrebbe riflessi pregiudizievoli sulle attività in derivati poiché determinerebbe uno svantaggio competitivo dello Stato nei riguardi del mercato e porrebbe in svantaggio competitivo gli stessi istituti di credito, controparti del Tesoro nei contratti in oggetto, così pregiudicando la disponibilità di essi ad applicare condizioni favorevoli con ripercussioni negative sull’intera gestione del debito pubblico.

Sicché il diniego non appare né pretestuoso né immotivato bensì fondato su elementi di primario rilievo per l’interesse pubblico finanziario». Il TAR, oltre a respingere nel merito il ricorso, aveva anche condannato il giornalista Romeo alle spese processuali individuate in 1.000 euro.

Il ricorso viene appellato davanti al Consiglio di Stato presentando alcune motivazioni principali, che si possono riassumere nelle seguenti: non aver riconosciuto l’interesse rilevante e differenziato; la falsa rappresentazione dei fatti di causa, dato che l’istanza riguardava un numero limitato di atti, individuati in modo specifico (e non era preordinata a un controllo generalizzato); l’illegittimità del diniego tacito e l’illegittima condanna alle spese di lite.

Fonte: leggioggi.it

 

Aggiungi commento

Per lasciare un vostro commento se siete degli utenti registrati dovete prima autenticarvi nel sito dall'area di login.
Se invece non siete registrati a questo sito dovete inserire obbligatoriamente un nome ed un indirizzo e-mail valido.
I commenti sono moderati dall'amministratore.


Codice di sicurezza
Aggiorna

Joomla SEO powered by JoomSEF

dal 16 gennaio 2006

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Chiudendo questo banner, acconsenti all’uso dei cookie Per saperne di più sui cookies leggi la nostra cookies policy.

Accetto i cookies da questo sito.

EU Cookie Directive Module Information