Pubblica Amministrazione: Sì al taglio dello stipendio per i segretari che scelgono un Comune di fascia inferiore Stampa
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I segretari comunali non possono certo annoiarsi: non passa quasi giorno che non vi siano novità rilevanti che li toccano direttamente. Negli ultimi giorni sono emerse indicazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, in particolare della Lombardia, sia sugli effetti della abrogazione del divieto di reformatio in peius del trattamento economico, sia sui diritti di rogito. E, tra qualche giorno, il Senato dovrà decidere sulla "abrogazione" di questa figura prevista dal disegno di legge sulla riforma della Pubblica amministrazione.

Il nuovo intervento

La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, deliberazione n. 56/2015, ritiene che dal 1° gennaio del 2014 il trattamento economico dei segretari che sono passati per propria decisione in un Comune di fascia inferiore debba essere calcolato su quello dell'ente in cui prestano servizio, anche se in tal modo si determina una riduzione del trattamento economico in godimento. È questo l'effetto dell'abrogazione del divieto della reformatio in peius per i segretari comunali contenuto nella legge di stabilità 2014, al comma 458 della legge 147/2013. Appena qualche giorno prima la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna aveva dichiarato inammissibile una richiesta di parere sullo stesso tema.

Le indicazioni

Il parere lombardo dice espressamente che non è più possibile dalla data di entrata in vigore delle nuove regole, cioè dal 1° gennaio 2014, «beneficiare del miglior trattamento economico connesso all'operare del suddetto principio... non sussiste più in generale per i dipendenti il diritto, riconosciuto per legge, al mantenimento del trattamento economico più favorevole in caso di mutamento di carriera». Il punto di maggiore rilievo del parere è il seguente: «Non contenendo la normativa in esame alcuna disposizione generale relativa alla disciplina transitoria per i rapporti in essere, restano ferme, da un lato, le norme previste dalla contrattazione collettiva vigenti sino alla nuova tornata contrattuale, dall'altro non può non trovare applicazione lo specifico disposto del comma 459 del medesimo articolo. Per quanto attiene al primo aspetto, relativamente ai segretari comunali, l'unica ipotesi relativamente alla quale risulta contemperata l'eliminazione del divieto in esame attiene ai segretari in disponibilità, che se nominati in un ente di fascia inferiore a quella acquisita mantengono, in base alla disciplina pattizia attualmente vigente, l'indennità di posizione relativa alla fascia di iscrizione acquisita».

I precedenti

In questo modo si riprendono le indicazioni già fornite dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria, parere n. 52/2014. Sono quindi già due le sezioni della Corte dei Conti che considerano legittimo che i segretari che approdano a un Comune di fascia inferiore a seguito di collocamento in disponibilità continuino a percepire il trattamento economico più elevato precedentemente in godimento. Con il che si confermano su questo punto le indicazioni dettate dalla circolare del ministero dell'Interno n. 3636/2014. Il parere dei giudici contabili milanesi non sviluppa la tesi, che pure enuncia, della competenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro alla disciplina della materia, indicazione che era contenuta nel parere reso dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria, che si era spinta a dubitare della legittimità della norma, ritenendo prevalente il dettato normativo. Anche questo parere non prende in esame quello che sembra essere il punto di maggiore debolezza della circolare del ministero dell'Interno, cioè l'applicazione delle nuove disposizioni anche ai segretari che hanno effettuato la scelta di andare in un Comune di fascia inferiore prima dell'entrata in vigore delle nuove regole. Su questo aspetto si attendono le pronunce dei giudici del lavoro.

Fonte: ilSole24Ore.it 

 
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