Pubblica Amministrazione: Per visite mediche ed esami torna l'assenza per malattia - Il cambio di rotta parte dal ministero della Salute Stampa
Pubblica Amministrazione

Il ministero della Salute corre ai ripari con una direttiva (la n0014368 firmata il 24 aprile scorso) dopo l'annullamento da parte del Tar Lazio (sentenza 5714/15; si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 21 aprile) della circolare 2/14 del dipartimento della Funzione pubblica. Si tratta della circolare con cui il Dipartimento ha ritenuto che, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 55 septies, comma 5 ter, del Dlgs 165/2001 (introdotto dalla riforma di cui alla legge 125/2013), i pubblici dipendenti con necessità di eseguire visite mediche di controllo, in assenza di patologie in atto, dovessero fruire dei tre giorni di permesso per gravi motivi personali oppure di altre tipologie di permesso variamente denominate dai contratti collettivi nazionali vigenti.

Le nuove istruzioni

Il nuovo atto di indirizzo, ripercorrendo gli snodi fondamentali della sentenza 5714/15, pur premettendo che essa non risulta ancora passata in giudicato e, pertanto, suscettibile di riforma, evidenzia che allo stato è non di meno immediatamente esecutiva. Pertanto, nelle more delle modifiche contrattuali della disciplina dell'istituto in questione, le assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici del personale dipendente del ministero della Salute dovranno essere imputate a malattia secondo i criteri e le modalità già applicate in precedenza, secondo la prassi amministrativa e gli orientamenti giurisprudenziali formatisi prima della Circolare 2/14. La recente direttiva ministeriale è stata inviata per conoscenza anche al dipartimento della Funzione pubblica e all'Aran, evidentemente per sollecitarne un intervento, il quale non potrà che sfociare nella convocazione di un tavolo di trattativa per la modifica della parte normativa dei contratto interessato, dal momento che secondo il regime delle fonti indicata all'articolo 2 del Dlgs 165/01, confermato anche dal richiamo contenuto nell'articolo 55 septies, comma 5 ter, la disciplina della materia è riservata alla contrattazione collettiva nazionale e non alla legge.

Fonte: ilsole24ore.it

 
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