INPS: procedura di liquidazione del patrimonio – intervento del Fondo di Garanzia Stampa
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INPS: procedura di liquidazione del patrimonio – intervento del Fondo di Garanzia

L’Inps, con il Messaggio numero 4968 del 24-07-2015 , ha fornito istruzioni tecnico-operative in merito alla procedura concorsuale di “liquidazione del patrimonio” introdotta con legge 27 gennaio 2012 n. 3, art. 14-ter . Si riportano di seguito le principali indicazioni:

La procedura di liquidazione dei beni di cui all’art. 14-ter L. 3/2012

Possono accedere a questo tipo di procedura i debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali disciplinate dalla Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo  1942 n. 267) – quindi, a titolo esemplificativo: persone fisiche che non svolgono attività di impresa (professionisti ed altri lavoratori autonomi), imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art. 1 L.F., imprenditori agricoli, start up innovative di cui all’art. 25 DL 179/2012 – a condizione che, nei 5 anni precedenti la richiesta di apertura della procedura, non abbiano fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal capo II della citata Legge n. 3/2012 (accordo del debitore, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio).

Il presupposto oggettivo per l’apertura della procedura è il sovraindebitamento consistente in una «situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente» (art. 6, comma 2 L. 3/2012).

La liquidazione riguarda tutti i beni del debitore, compresi quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi alla domanda di liquidazione. Sono esclusi dalla liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e dei frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge (art. 14 ter, comma 6, L. 3/2012).

Il procedimento si apre su istanza del debitore stesso, salvo i casi di conversione della procedura di composizione della crisi in procedura di liquidazione del patrimonio  (art. 14-quater della L. 3/2012) ed è disposto con decreto del giudice, con il quale viene anche nominato il liquidatore; detto decreto è equiparato all’atto di pignoramento.

Il liquidatore, verificato l’elenco dei creditori, comunica agli stessi le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla liquidazione.

Il liquidatore quindi, esaminate le domande, redige un progetto di stato passivo e lo trasmette agli interessati assegnando un termine di 15 giorni per far pervenire le loro osservazioni. In assenza di osservazioni, approva lo stato passivo. In presenza di contestazioni, se le ritiene fondate, predispone un nuovo progetto di stato passivo e lo comunica nuovamente ai creditori, se invece le ritiene non condivisibili, rimette gli atti al giudice che provvede alla formazione dello stato passivo.

La procedura viene chiusa con decreto del giudice dopo che è stato completato il programma di liquidazione, in ogni caso non prima del termine di quattro anni dal deposito della domanda di apertura della procedura stessa.

Modalità di intervento del Fondo di garanzia

La liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012 presenta molte affinità con il fallimento e con la liquidazione coatta amministrativa; tuttavia, questa procedura può essere aperta solo nei confronti di datori di lavoro non soggetti alla Legge Fallimentare, di conseguenza, il Fondo di garanzia potrà intervenire alle condizioni previste dall’art. 2, comma 5 della L. 297/82.

Come noto i requisiti per accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia in caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale sono:

1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato;

2. dimostrazione che il datore di lavoro non è assoggettabile alle procedure concorsuali di cui al RD 267/1942 (fallimento, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa);

3. insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro;

4. esistenza del credito per TFR e ultime tre mensilità di retribuzione rimasto insoluto.

Per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro, che deve essere sempre verificato con le dichiarazioni presenti in UNILAV, si rinvia al par. 3.1.1. lett. a) della circolare 74/2008.

I requisiti della non applicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare e dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali, sono dimostrati dall’adozione da parte del Tribunale del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012, che, come già precisato, è equiparato ad un atto di pignoramento (art. 14-quinquies, comma 3 della L. 3/2012).

Il requisito dell’accertamento dell’esistenza del credito nella procedura di liquidazione del patrimonio viene ottemperato con l’ammissione del credito stesso nello stato passivo del datore di lavoro anche se non è stato precedentemente accertato in giudizio, diversamente da quanto avviene nelle altre ipotesi di intervento del Fondo ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L. 297/82.

Per questa ragione, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione, potranno presentare domanda di intervento del Fondo di garanzia solo dopo il deposito dello stato passivo definitivo.

Quindi, in assenza di osservazioni, la domanda potrà essere presentata dopo che il liquidatore abbia definitivamente approvato lo stato passivo da lui stesso redatto; oppure, nel caso in cui, a seguito di contestazioni non sanabili, gli atti siano stati rimessi al giudice, la domanda potrà essere presentata in seguito al decreto del giudice che approva lo stato passivo; se è stato proposto reclamo contro il decreto, la domanda dovrà essere presentata dopo la relativa decisione.

I termini di prescrizione della domanda di intervento del Fondo, potendo questo tipo di procedura essere equiparata ad un pignoramento positivo, si intendono sospesi per la durata della liquidazione e decorrono nuovamente dalla data del decreto di chiusura della procedura.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

Copia del decreto del Tribunale che dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012;

1. Copia autentica dello Stato Passivo definitivo redatto dal liquidatore o dal giudice incaricato;

2.modello SR52 compilato dal Liquidatore nominato dal Tribunale;

3. Copia del decreto di chiusura della procedura (se ricorre il caso);

4. Copia autentica dei provvedimenti di riparto delle somme ricavate dalla liquidazione (se ricorre il caso).

Da ultimo viene ricordata la necessità di trasmettere agli uffici legali per l’esercizio dell’azione di surroga le quietanze di pagamento rientrate dagli uffici bancari secondo i termini e le modalità indicate nel messaggio 6344 del 30.7.2014.

Fonte: dottrinalavoro.it

 
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