Corte Costituzionale: sentenza 155/2014 – legittimo l’art. 32 del Collegato Lavoro in materia di termini di decadenza per l’impugnazione del licenziamento Stampa
Attualità

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 155 del 21 maggio 2014 – depositata il 4 giugno 2014, ha dichiarato la legittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 4, lettera b), della legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), rilevando la sussistenza di profili concreti che impongono di ritenere pienamente ragionevoli le scelte compiute dal legislatore  rispetto all’articolo 3 della Costituzione.

I giudici della Consulta hanno ritenuto che l’applicazione retroattiva del più rigoroso regime della decadenza alla sola categoria dei contratti a termine già conclusi prima della entrata in vigore dellalegge n. 183/2010, trovi la sua ratio in una pluralità di esigenze ed ovvero nella esigenza “di garantire la speditezza dei processi mediante l’introduzione di termini di decadenza in precedenza non previsti; quella di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla scadenza del termine apposto al contratto (va notato, al riguardo, che la controversia circa il carattere – legittimo o illegittimo – dell’apposizione del termine si risolve in una azione di accertamento della nullità parziale di una clausola del contratto, come tale imprescrittibile: art. 1422 cod. civ.); quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso giudiziario nella materia in questione”.

Nell’area documenti Quadrinet: Consulta155-2014

Fonte: dottrinalavoro.it

 
Joomla SEO powered by JoomSEF

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Chiudendo questo banner, acconsenti all’uso dei cookie Per saperne di più sui cookies leggi la nostra cookies policy.

Accetto i cookies da questo sito.

EU Cookie Directive Module Information