Attualità: Sistemi di controllo velocità, ecco alcune perplessità dell’ACI Stampa
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L’attuale normativa sulla circolazione stradale prevede e permette la rilevazione del superamento dei limiti di velocità, imposti dall’ente proprietario della strada, con i varie tipologie strumentali, quali a titolo esemplificativo Autovelox, Telelaser, Velomatic, Tutor, Vergilius.

In questi giorni in alcuni siti sono state pubblicate le dichiarazioni del Presidente dell’A.C.I. il quale parlando dei sistemi per il controllo della velocità, argomento a cuore anche dell’Automobile Club d’Italia e del suo presidente Angelo Sticchi Damiani, argomento recentemente pubblicato con un comunicato stampa del quale si evince che sul «problema degli Autovelox non sempre posizionati per indurre al rispetto dei limiti di velocità, ma anche per fare cassa in un momento per gli enti locali certamente non facile.»

Il presidente, ribadendo di essere un «convinto sostenitore dell’utilità dei rilevatori automatici della velocità ed in particolare del Tutor a cui, indubbiamente, va il merito della drastica diminuzione del numero dei morti sulle autostrade che lo hanno adottato.» resta però perplesso sui modi in cui «i tutori della legge esercitano il loro compito adottando tutti gli accorgimenti previsti dagli ordinamenti in maniera chiara, leale e trasparente.»

«L’obiettivo – afferma il presidente Damiani – non è quello di elevare multe, ma quello di ottenere il rallentamento degli automobilisti in alcuni punti ritenuti più pericolosi e con una frequenza ritenuta necessaria. Quindi è evidente che, per ottenere questo scopo, sia necessario che l’apparato sia ben visibile sia di giorno che di notte e che i cartelli di preavviso siano posizionati in maniera efficace e soprattutto non siano per il 90% inutili.»

Come si legge, il Presidente si sofferma sul posizionamento e sull’importanza della segnaletica stradale posta in essere durante l’attività di controllo.

Il nuovo codice della strada, all’art. 142 prevede tutta una serie di norme sulla velocità, è opportuno citare i seguenti commi:

6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.

Nel regolamento di esecuzione, citato nell’ultimo comma, sono normate debitamente le apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità.

In primis le stesso hanno una destinazione ben precisa, quella di controllare l’osservanza dei limiti di velocità. Esse devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente.

È sottinteso che le stesse devono essere approvate dal ministero dei Lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.

Ai fini dell’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di controllo elettronico della velocità, devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale e devono essere nella disponibilità degli stessi.

Le eventuali infrazioni, se non vi è la possibilità della contestazione immediata, vengono notificate ai proprietari o obbligati solidali ai sensi dell’art. 201 del già citato nuovo codice della strada.

L’art. 384 del Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 495/92, alla lettera “e”, così recita: l’accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”

In ordine ai proventi derivanti da questa tipologia d’infrazione, è corretto riportare i commi modificati ex novo e contenuti nel già citato art. 142 del d.lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada):

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all’ente da cui dipende l’organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.

La velocità è una delle cause principale degli incidenti stradali, non solamente in Italia, ma anche nel resto d’Europa.

Il mancato rispetto della norma comportamentale sulla velocità è uno degli obiettivi strategici che il nostro paese ha messo in atto in questi anni.

Grazie alle varie leggi, sentenze e controlli, i dati nazionali indicano un decremento degli incidenti stradali e una diminuzione di violazioni relative alla velocità.

Fonte: leggioggi.it

 
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