Attualità: Cartelle Esattoriali, quando non si deve pagare? Stampa
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Una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Isernia (sent. n. 277/01/15), in materia di cartelle esattoriali, ha dichiarato illegittimi gli interessi da ritardata iscrizione nel caso in cui Equitalia non provveda a riportare nella cartella di pagamento la data in cui l’ente creditore le ha consegnato i ruoli.

In materia di obbligo di motivazione delle cartelle di pagamento di Equitalia, è la normativa a prevedere che sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica o ad accertamento d’ufficio, viene ad applicarsi l’interesse per ciascun semestre intero successivo sino alla data di consegna all’esattore dei ruoli in cui viene effettuata l’iscrizione.

In pratica, quindi, il contribuente è tenuto a corrispondere, in aggiunta gli importi dovuti a titolo di imposta, gli interessi di mora decorrenti a partire dal giorno successivo a quello in cui scade il pagamento e fino alla data della consegna ad Equitalia dei ruoli in cui suddette imposte vengono iscritte.

Ne consegue che la mancata indicazione della data di consegna del ruolo a Equitalia rende illegittimo l’accertamento della correttezza del computo degli interessi, lasciando quindi lo stesso contribuente impossibilitato a verificare la legittimità o meno degli stessi e, nel caso, a poterli contestare.

Con la sentenza di cui sopra, infatti, i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Isernia hanno specificato che, ai fini della verifica della legittimità della cartella esattoriale è necessario accertare se esistono degli elementi minimi ritenuti indispensabili per esercitare il diritto di difesa del contribuente.

Di conseguenza, sull’ente impositore ricade l’obbligo di indicare le motivazioni (considerate come indicazioni sia della semplice causale sia della motivazione vera e propria) dell’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto.

Qualora, quindi, la cartella esattoriale risulti mancante della specificazione dei criteri giustificativi della pretesa tributaria, non soddisfacendo pertanto i requisiti minimi per un corretto esercizio di accertamento dell’operato dell’Ufficio, da parte del contribuente, può risultare viziata proprio per via della carenza di motivazione.

In qualità di atto amministrativo, la cartella esattoriale deve essere obbligatoriamente motivata, dovendo riguardare la stessa motivazione la pretesa tributaria nel suo complesso, comprensiva ossia di tutte le voci pretese dall’ente creditore: quindi tributo, interessi, aggio, spese e via dicendo.

Oltre ad essere esplicitamente prevista dallo Statuto del Contribuente, tale disposizione è stata più volte convalidata da varie pronunce di legittimità. La Corte di Cassazione (sent. n. 14036/99, n. 18385/2005, ord. n. 20211/2013) ha, al riguardo, specificato che “l’iscrizione a ruolo richiede la qualifica, oltreché l’ammontare, del tributo così iscritto non in forma criptica ma con l’evidenziazione dell’errore materiale o di calcolo compiuto dal contribuente, il quale deve immediatamente poter comprendere, dalla lettura della cartella esattoriale, con cui gli si domandano diverse e maggiori somme rispetto a quelle dichiarate, la causale di tale richiesta e conformare conseguentemente la propria difesa”.

Ne deriva, quindi, che gli stessi interessi da ritardata iscrizione a ruolo vanno obbligatoriamente motivati, consistendo la relativa motivazione nella precisazione al contribuente degli elementi essenziali al fine di verificare la correttezza del conteggio effettuato, e come è noto, per determinare gli interessi al tasso legale, sono imprescindibili per la verifica elementi quali la data iniziale e quella finale.

Qualora si sia in presenza di interessi da ritardata iscrizione, nel caso in cui la data iniziale risulti conoscibile dal contribuente, poiché coincidente con quella di scadenza del pagamento dovuto, lo stesso discorso non vale per la data finale. Il contribuente, infatti, non può essere a conoscenza di quando l’ente creditore abbia consegnato il ruolo a Equitalia e, dunque, la correlativa data deve essere espressamente indicata nella cartella esattoriale.

Si ricorda, infine, che la mancata indicazione della data di consegna del ruolo al concessionario, rende illegittima, e dunque annullabile, la sola pretesa relativa agli interessi da ritardata iscrizione; restando salva la cartella per le restanti voci qualora, ovviamente, non emergano altri vizi di legittimità.

Fonte:leggioggi.it

 
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