CCNL Metalmeccanica: accordo sui contratti a termine dopo le modifiche del Jobs Act Stampa
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In data 25 settembre 2014 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra Federmeccanica, Assistal ed i sindacati Fim e Uilm, in materia dicontratti a termine,così come modificati dalla Legge n. 78/2014, di conversione del Decreto Legge n. 34/2014(c.d. Jobs Act).

In particolare, viene affermato che illimite del 20%previsto dalla legge per le assunzioni a tempo determinato, da calcolarsi sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti) in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione,è da computarsi in termini di media nell’arco dell’anno(1° gennaio-31 dicembre).

Tale modalità di computo opera anche nell’anno 2014; in questo caso di assumerà come parametro il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 2014.

Accordi collettivi aziendali potranno individuare limiti quantitativi diversiquando si ravvisi la necessità per l’esecuzione di un’opera, di un servizio, di una commessa o di un appalto definiti o predeterminato nel tempo, di assumere lavoratori con contratto a tempo determinato oltre il suddetto limite del 20%.

L’esercizio di questa delega da parte della contrattazione aziendale ha carattere transitorio consentendo la possibilità di stipulare accordi fino a tutto il 31 dicembre 2015 (e cioè fino alla data di scadenza del CCNL 5 dicembre 2012) e i cui effetti possono quindi riguardare periodi successivi a tale data.

La base di computo della percentuale del 20% è costituita dal numero complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, rispettivamente, del 2014 e del 2015. Sono inclusi nella base di computo: i dirigenti, i lavoratori a domicilio a tempo indeterminato, i lavoratori a part-time a tempo indeterminato in proporzione all’orario effettivamente svolto dal lavoratore. Sono, invece, esclusi, per espressa previsione del Protocollo d’intesa, gli apprendisti.

Concorrono al raggiungimento del limite quantitativo tutti i contratti a termine, indipendentemente dalla durata o dal regime d’orario (secondo il principio pro- quota).

Nel caso dei contratti a termine in corso nel 2014 la cui durata si prolunghi nel 2015, questi rapporti devono essere conteggiati, finché non si concludono, anche ai fini della percentuale del 20% di competenza 2015.

Il protocollo è intervenuto anche in materia di Somministrazione, andando ad abrogare i primi 2 commi del paragrafo D) – Lavoro in somministrazione – dell’art. 4, Sezione quarta – Titolo I, ciò in quanto anche per questa tipologia contrattuale è stato abrogato l’obbligo di indicare una causale giustificativa.

È appena il caso di ricordare che il CCNL non prevede limiti quantitativi di utilizzo del lavoro in somministrazione.

Fonte: dottrinalavoro.it

 
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