La Corte dei Conti ribadisce i limiti alle spese di personale Stampa
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Con la delibera n. 16/2016 la sezione autonomie della Corte dei Conti, rispondendo alle richieste presentate da alcune sezioni regionali, sollecitate a loro volta da molte amministrazioni locali, ha ribadito, chiarendo eventuali dubbi e fugando alcune speranze, che l’addio al patto di stabilità e la normativa sull'armonizzazione contabile non cambiano i limiti alla spesa di personale di Regioni ed enti locali.

La pronuncia ribadisce l’importanza strategica della riduzione del rapporto tra costi di personale e uscite correnti negli enti territoriali, enucleando 5 principi di diritto:

“1. Alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema di armonizzazione contabile, deve confermarsi la vigenza e la cogenza delle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 557 e ss., l. n. 296/2006, in materia di riduzione delle spese di personale.

2. Secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permane, a carico degli enti territoriali, l’obbligo di riduzione di cui all’art. 1, comma 557, l. n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013.

3. Con riferimento al parametro dell’art. 1, comma 557, lett. a), l. n. 296/2006, non è possibile, in mancanza di norme espresse, depurare il denominatore del rapporto spesa di personale/spesa corrente dalle spese di natura eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti.

4. Il principio contabile di cui all’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2, disciplina compiutamente la corretta imputazione degli impegni per la spesa del personale per effetto del passaggio al nuovo sistema di armonizzazione contabile.

5. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata e conseguentemente non assume rilevanza nella determinazione del denominatore del rapporto spesa del personale/spesa corrente.”

Fonte: legautonomie.it

 
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