Pubblica amministrazione: Attuabili d'ufficio i trasferimenti nella stessa regione PDF Stampa E-mail
Pubblica Amministrazione

Gli stringenti vincoli in materia di assunzioni e le esigenze di contenimento della spesa di personale rendono sempre più necessaria la pianificazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, della distribuzione del personale nelle sedi di lavoro.

I numerosi interventi legislativi in materia di mobilità tra Pa, che ne confermano l'obbligo del previo esperimento prima di indire nuovi concorsi, e l'utilità complementare del l'istituto rispetto alle assunzioni interessano le amministrazioni di grandi dimensioni come quelle piccole. Queste ultime, in particolare, con i loro risicati margini assunzionali , possono considerare la mobilità come una risorsa utile.

Interessa invece le amministrazioni con una dimensione medio-grande la nuova norma sulla mobilità interna contenuta nella manovra di Ferragosto (articolo 1, comma 29 del decreto legge 138/2011), che rafforza il potere datoriale di trasferimento dei dipendenti pubblici. Sono previste due procedure: una semplificata per i trasferimenti infra-regionali e una più complessa per i trasferimenti interregionali.

Mediante la definizione di criteri preventivi da parte del datore di lavoro, di cui occorre dare informativa ai sindacati, sono immediatamente possibili i trasferimenti d'ufficio all'interno della stessa regione. Questa norma prevale sulle disposizioni contrattuali, di primo e secondo livello, di contenuto contrario. È immediatamente utilizzabile dalle amministrazioni che hanno sedi di lavoro diverse nell'ambito della medesima regione. La procedura semplificata eccezionalmente si applica al personale del ministero dell'Interno anche al di fuori del territorio regionale di riferimento.

Per i trasferimenti interregionali, invece, la procedura è più complessa, in quanto occorrerà attendere i criteri che saranno fissati dalla contrattazione collettiva di comparto.

Si possono ricavare dalla norma due aspetti: un potere/obbligo organizzativo delle amministrazioni pubbliche e un obbligo da parte del dipendente pubblico ad adempiere.

Riguardo al primo aspetto, giacché inserita nel contesto della manovra, la disposizione obbliga le amministrazioni a operare, nell'assegnazione e nella distribuzione delle risorse, secondo principi di economicità e, pertanto, a distribuire il personale nelle sedi in coerenza con i loro piani della performance previsti dalla riforma Brunetta e con quelli di razionalizzazione che devono essere predisposti in un'ottica di riduzione della spesa pubblica. Le ragioni tecniche e organizzative del trasferimento possono derivare da un confronto tra l'unità produttiva "a quo" e quella "ad quem", che può evidenziare un maggiore carenza di organico nella seconda. Le amministrazioni centrali con uffici in ogni provincia possono definire le loro esigenze di personale anche mediante un confronto tra sedi e bacini di utenza. Nel contesto del ciclo di spending review e di definizione dei fabbisogni standard, per le amministrazioni periferiche dello Stato dovranno essere adottate specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni anche ai fini della allocazione delle risorse (si veda anche l'articolo 9 del Dl 98/2011).

Sull'altro versante c'è l'obbligo dei dipendenti pubblici, esclusi i magistrati, di eseguire, su richiesta del datore di lavoro, la prestazione anche in luogo e sede diversi, ferma restando la motivazione del trasferimento fondata su esigenze tecniche, organizzative e produttive. L'interesse dell'amministrazione alla più funzionale utilizzazione del personale si deve coordinare con quello dei dipendenti a prestare servizio nella sede più confacente alle proprie esigenze familiari, per cui, a fronte di differenti soluzioni organizzative paritarie per l'amministrazione sotto l'aspetto funzionale, economico e di razionalizzazione delle risorse, va preferita quella meno gravosa per il dipendente. Sarà determinante definire criteri equi e razionali per dare conto di un corretto utilizzo del potere organizzativo del trasferimento.

Fonte: Sole24Ore

 

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