Pubblica Amministrazione: Per le spese di rappresentanza gli amministratori pubblici sono responsabili in prima persona PDF Stampa E-mail
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Secondo la sentenza n. 11 del 03 febbraio 2014 della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Friuli-Venezia-Giulia, le risorse assegnate ai capigruppo per coprire le spese di rappresentanza sostenute nell’interesse del proprio gruppo politico fanno sorgere a carico dei percettori, responsabili del gruppo consiliare, un onere di rendicontazione nei confronti della Regione, nonché un dovere di vigilanza relativamente alla corretta destinazione delle medesime.

Ne consegue che la deviazione dalle finalità pubblicistiche delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, da parte del capogruppo, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un’evidente violazione, gravemente colposa, delle regole di gestione di fondi pubblici da parte del capogruppo, cui l’ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e, necessariamente, l’obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa.

Il principio affermato dal giudice contabile è ispirato ai più sani principi di buona amministrazione della cosa pubblica, per quanto rappresentino una deroga alle linee generali dell’ordinamento giuridico.

Infatti, la regola di principio sul punto è fissata dall’art. 107, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui “spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di Governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”.

Precisa poi lo stesso art. 107, al sesto comma, che “i dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione”.

Una distinzione altrettanto chiara tra i compiti dell’amministratore e quelli dei funzionari dell’Ente si desume dall’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a mente del quale “gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.

È chiaro che la distinzione di competenze nei termini più sopra descritti non pone a carico degli amministratori responsabilità di gestione nella misura in cui essi si limitino a svolgere le funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi elettivi.

Quando però – come avviene nel caso della sentenza in commento – gli amministratori diventano diretti assegnatari di risorse per l’esercizio di spese connesse alla loro carica, scatta il principio degli obblighi di agente contabile, e, sotto questo profilo, anche i rappresentanti della politica sono tenuti a documentare l’impiego delle risorse pubbliche secondo i consueti criteri di prudenza, proporzionalità e avvedutezza, che, specie ai nostri giorni, sono divenuti una merce sempre più rara e preziosa.

Fonte: leggioggi.it

 

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