Pubblica Amministrazione: Personale, le assunzioni extra rispetto agli esuberi provinciali sono impossibili solo per la Polizia locale PDF Stampa E-mail
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La Corte dei conti Toscana, con il parere n. 3/2016, è tornata a occuparsi della possibilità per le amministrazioni di procedere a nuove assunzioni a prescindere dall'assorbimento degli esuberi provinciali generati dalla riforma Delrio; la Corte ammette questa possibilità tranne che per i vigili, per i quali la legge 190/2014 prima e la 125/2015 poi hanno previsto una disciplina speciale non derogabile.

Le domande del Comune

Quattro i quesiti posti alla Corte da un sindaco toscano:

• se, rispettato ogni altro vincolo normativo e finanziario relativo alla spesa di personale per il biennio 2015-2016, sia consentita l'assunzione di personale a tempo determinato tramite scorrimento di graduatorie a tempo indeterminato, proprie o di altro ente, ex articolo 36 del Dlgs 165/2001;

• se si possano conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato ex articolo 110, comma 1, del Dlgs 267/2000;

• se possa essere stabilizzato il personale con profilo "infungibile" e, in particolare, quello educativo e docente degli enti locali;

• quali siano le modalità di reclutamento di agenti e ispettori di polizia municipale nei casi in cui le procedure di mobilità volontarie riservate al personale delle Province siano andate deserte, in attesa del completamento dell'iter previsto dai commi 424 e 425 della legge 190.

Il parere della Corte dei conti

Il comma 424 della legge 190/2014 ha introdotto una disciplina speciale per le assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni per gli anni 2015 e 2016 e per le capacità assunzionali degli anni 2014–2016, riservando le vacanze di organico al personale dichiarato in soprannumero dalle Province a seguito del taglio delle relative spese nell'aliquota del 30% e del 50% di quelle cristallizzate al 7 aprile 2014 (data di entrata in vigore della legge 56/2014) e sostenute, rispettivamente, dagli enti di area vasta e dalle Città metropolitane, così da riassorbirlo.

Questo divieto di reclutamento secondo i sistemi ordinari, tuttavia, non è da ritenersi assoluto, perché non si applica né per i resti assunzionali del triennio antecedente il 2014 né per i contratti flessibili ed a termine, ed esclude anche alcuni specifici professionali che richiedano titoli abilitativi o iscrizione in albi.

Al riguardo, infatti, la sezione Autonomie con il parere 19/2015 ha chiarito che «il comma 424 contiene solo un espresso regime derogatorio a specifiche norme che regolano la fattispecie dei limiti e dei vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato». La disposizione, introducendo un regime speciale, è oggetto di stretta interpretazione, sicché non può trovare applicazione né con riferimento alle assunzioni a tempo determinato né con riferimento agli incarichi dirigenziali, fiduciari e a termine ex articolo 110, comma 1, del Dlgs 267/2000.

Quanto al terzo quesito, inerente la possibilità di stabilizzare il personale con profilo "infungibile", il giudice contabile la ammette richiamando ancora una volta la delibera della sezione Autonomie, e osservando che questa assunzione secondo le modalità ordinarie (e senza, dunque, il rispetto della precedenza accordata dal comma 424 al personale provinciale soprannumerario) è consentita purché si tratti di coprire un posto di organico per il quale sia prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità. Questa caratteristica deve essere attestata, ove contemplato dalla legge, da titoli di studio precisamente individuati, e questa strada è percorribile per assicurare l'espletamento di un servizio essenziale rispetto al quale la figura sia strettamente e direttamente funzionale ed assente tra tutte le unità collocate in soprannumero e da riassorbire.

Tra queste professionalità l'articolo 4, comma 2-bis, del Dl 78/2015 ha individuato quelle addette ai servizi educativi e scolastici, munite di titoli abilitativi specifici.

Entro questi limiti, dunque, la delibera n. 3/2015 della sezione Toscana fornisce risposta positiva anche al terzo quesito.

Lo stop ai vigili

Di segno opposto, invece, l'orientamento espresso sull'ultima delle questioni applicative sollevate, ossia quella sulla possibilità di assunzione secondo le regole ordinarie di agenti e ispettori di polizia municipale, in deroga al comma 424 come poi ulteriormente specificato dall'articolo 5, comma 6, del Dl 78/2015, come modificato in sede di conversione dalla legge 125.
Infatti, mentre nella sua originaria versione l'articolo 5 prevedeva il transito di tutto il personale appartenente ai corpi di polizia provinciale ai Comuni, obbligati ad assorbirli anche in deroga ai vigenti limiti di spesa e con il divieto assoluto di reclutare analoghe professionalità con altre modalità, pena la nullità dei contratti di lavoro; con le modifiche apportate dalla legge 125, la norma ha introdotto una deroga ammettendo la stipula di contratti a termine per lo svolgimento di funzioni di polizia locale «esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili».
Ne consegue, conclude la Corte, che la possibilità di assumere personale nel corpo di polizia municipale, al di fuori delle ipotesi di assorbimento del personale degli enti di area vasta, si riduce alle sole assunzioni stagionali in questione, come peraltro confermato dalla sezione Autonomie con la delibera 28/2015. Quest'ultima, tuttavia, ha ammesso la possibilità di coprire le vacanze di organico presenti tra i vigili urbani assumendo gli idonei in graduatoria di concorso già espletato per le cessazioni intervenute nel triennio 2012–2014 come previsto in via generale dal comma 424.

Fonte:ilSole24Ore.com

 

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