Pubblica Amministrazione: Processo Amministrativo, quando saranno utilizzabili le notifiche via PEC? PDF Stampa E-mail
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Molti ricorderanno la “mazzata” giunta lo scorso febbraio 2016 dalla III Sezione di Palazzo Spada (Consiglio di Stato, sez. III, 20 gennaio 2016 n. 189): il Collegio giudicante ha ritenuto “non utilizzabile nel processo amministrativo” la notifica mediante posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53/1994, dichiarando irricevibile una appello notificato con tali modalità.

Questa, in sostanza, a motivazione.

Da un lato, il Collegio denunciava “la mancanza di un apposito Regolamento, che, analogamente alle regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, detti le relative regole tecniche anche per il processo amministrativo”, “essendo del tutto impensabile che prescrizioni tecniche siano all’uopo necessarie per il processo civile e penale e non per quello amministrativo”.

D’altro canto, il Collegio rilevava che, “in base al disposto di cui all’art. 16-quater, comma 3-bis, del D.L. n. 179/12 come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è esclusa l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento (ovvero i commi 2 e 3 del medesimo art. 16-quater), solo all’esito della cui adozione, si badi, detto meccanismo ha acquistato effettiva efficacia nel processo civile”.

In definitiva, il Consiglio di Stato, nell’escludere, in quel momento, l’utilizzabilità della notifica via PEC nel processo amministrativo, tuttavia ne chiariva una volta per tutte la sua piena applicabilità, ancorandola di fatto a specifiche regole tecniche, allora mancanti, che “non possono che individuarsi nel D.P.C.M. previsto dall’art. 13 dell’All. 2 al c.p.a., solo all’ésito del quale la notifica del ricorso a mezzo PEC potrà avere effettiva operatività”.

Ebbene, quelle regole tecniche, prescritte dall’art. 13, all. 2 del CPA, oggi finalmente esistono, sono contenute nel DPCM 16 febbraio 2016 n. 40, rubricato “Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico”, e sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016.

Pertanto, il regolamento sarebbe entrato in vigore il 5 aprile, e dunque avremmo potuto notificare via PEC, finalmente senza timore, i nostri atti processuali.

Ma lo stesso DPCM, al suo art. 21 comma 1, precisa che “salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016, data di introduzione del processo amministrativo telematico”. I citati commi 2, 3 e 4 dell’art. 21 (le uniche eccezioni al differimento dell’entrata in vigore del regolamento al 1° luglio) disciplinano esclusivamente la sperimentazione del processo telematico presso alcune sezioni e sedi “pilota” di Consiglio di Stato e TAR, dal 4 aprile, in cui è partita una prima fase di sperimentazione presso tre TAR, fino al 30 giugno 2016.

Nessuna eccezione, invece, è stata prevista per gli articoli 8 e 14 del regolamento, dedicati per l’appunto alla notifica via PEC, e ciò malgrado essa sia pienamente compatibile con il processo tradizionalmente cartaceo, ai sensi dell’art. 9 comma 1-bis della legge 53/94, la norma che ne ha consentito l’uso, seppure a singhiozzo, anche nel processo amministrativo.

Pertanto, le notifiche via PEC saranno utilizzabili nel processo amministrativo dal 1° luglio 2016.

Tuttavia, si tratta di una scelta condivisibile.

E infatti, il DPCM contiene principalmente le tanto attese norme tecniche che disciplinano la completa digitalizzazione del processo amministrativo, e la priorità è evidentemente quella di arrivare pronti al 1° luglio 2016, data già prorogata ben tre volte, e dunque non più procrastinabile.

D’altro canto, ci separano solo tre mesi da quella data, ed in effetti risulta quanto mai opportuno, in tale esiguo lasso di tempo, concentrare le energie sulla predisposizione dei mezzi e la formazione del personale per la piena digitalizzazione del processo amministrativo.

Fonte: leggioggi.it

 

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