Pubblica Amministrazione: Sindaco sempre in giudizio anche senza lo Statuto PDF Stampa E-mail
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Non è necessaria la delibera di Giunta per autorizzare il sindaco a rappresentare in giudizio il Comune, anche a prescindere da eventuali limiti statutari. A chiarire il quadro interviene la sentenza 671/2012 del Tar Calabria. La sentenza accoglie la tesi difensiva del Comune in cui si evidenziava che ai fini della rappresentanza in giudizio dell'ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio.

I giudici del Tar rilevano che nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere.

La sentenza del Tar Calabria quindi riprende le motivazioni della sentenza anche essa recente del Tar Salerno 1674/2012 e del Consiglio di Stato 5277/2012 perché nel nuovo ordinamento delle autonomie locali il sindaco ha assunto un ruolo politico ed amministrativo centrale, in quanto titolare di funzioni di direzione e di coordinamento dell'esecutivo comunale; l'autorizzazione del Consiglio prima e poi della Giunta, se trovava ragione in un assetto in cui il sindaco era eletto dal Consiglio e la Giunta costituiva espressione del Consiglio stesso, non ha più ragion d'essere in un sistema in cui il sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli assessori, a cui l'articolo 48 del Tuel affida il compito di collaborare con il capo dell'amministrazione municipale.

La sentenza comunque è degna di nota in quanto non sembra prevedere margini per eventuali limiti statutari superando l'orientamento del Tar Salerno e del Consiglio di Stato. Queste pronunce prevedevano la possibilità di eccezioni alla non necessità di una preventiva delibera nei casi in cui l'autonomia statutaria dell'ente, disciplinando i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente (anche in giudizio ex articolo 6, comma 2 del Dlgs 267/2000) preveda l'autorizzazione della Giunta, oppure richieda una preventiva determinazione del competente dirigente, oppure ancora postula l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia

Fonte: Sole24Ore

 

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