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Pubblica Amministrazione: Sulla trasparenza obblighi ridotti per gli enti locali |
Pubblica Amministrazione |
La trasparenza come toccasana per i mali della Pa. La tesi, sulla scorta della riforma Brunetta, trova un altro sostenitore nella Civit, che nella delibera 105/2010 delinea gli aspetti applicativi dell'articolo 11, commi 2 e 8, del Dlgs 150/2009, sul programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Dapprima la delibera fa chiarezza sul concetto di «trasparenza», dovendosi intendere per tale l'accessibilità totale alle informazioni pubbliche. Di seguito evidenzia la differenziazione della trasparenza dal diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge 241/1990), non potendosi quest'ultimo configurare come «controllo generalizzato». Inoltre, la trasparenza si attua mediante pubblicazione sui siti istituzionali, e quindi accessibili a tutti, di una mole notevole di informazioni, mentre il diritto di accesso viene soddisfatto fornendo al singolo cittadino i dati richiesti. La trasparenza non si ferma nemmeno di fronte alla privacy. Secondo l'articolo 1 del Dlgs 196/2003, modificato dalla legge 15/2009, esulano dall'ambito della tutela dei dati personali le notizie riguardanti lo svolgimento delle prestazioni da parte dei dipendenti pubblici e la relativa valutazione, con riferimento in particolare ai titoli II e III della riforma Brunetta. Oltre ai dati del personale dipendente, le linee guida riassumono tutti gli obblighi vigenti per Tornando al programma triennale per la trasparenza e l'integrità, la delibera individua gli otto punti in cui deve essere articolato: i dati da pubblicare (dall'organizzazione all'andamento gestionale, dall'utilizzo delle risorse ai risultati dell'attività di misurazione e valutazione); le modalità di pubblicazione sul sito istituzionale dei dati stessi; le iniziative concrete intraprese per favorire la trasparenza, la legalità e lo sviluppo dell'integrità; i tempi e le modalità di attuazione di quanto contenuto nel programma; il collegamento fra lo stesso programma e il piano delle performance; i progetti che coinvolgono i portatori di interessi esterni all'amministrazione; il grado di utilizzo della posta elettronica certificata e le iniziative intraprese per la sua diffusione; infine, le giornate della trasparenza, nella quali Le linee guida contenute nella delibera della Civit si applicano immediatamente alle aziende e alle amministrazioni statali. Per gli enti locali sono vigenti i limiti contenuti nell'articolo 16 del Dlgs 150/2009, e, quindi, sono applicabili solo i commi 1 e 3 dell'articolo Quanto alle sanzioni, l'articolo 11, comma 9, prevede che la mancata adozione o attuazione del programma triennale vengano punite con il divieto di riconoscere al dirigente competente la retribuzione di risultato. Il comma 9 non viene però richiamato come applicabile a regioni, province e comuni. Quindi, in pratica, sembrerebbe che nessuna sanzione colpisca le autonomie locali se non danno attuazione alle norme sulla trasparenza. Fonte: il Sole 24 Ore News del 2 Novembre 2010 |
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