Parlamento: lotta contro la corruzione nel settore privato PDF Stampa E-mail
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E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2016, la Legge n. 170 del 12 agosto 2016 con la quale il Parlamento delega il Governo al recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (Legge di delegazione europea 2015).

Per quanto attiene la materia del lavoro, l’articolo 19 prevede la delega al Governo sulla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Questi i principi a cui dovrà attenersi il Consiglio dei ministri nella predisposizione, entro il 16 dicembre 2016, del relativo decreto legislativo:

prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici gia’ vigenti, che sia punito chiunque promette, offre o da’, per se’ o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilita’ non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attivita’ lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive presso societa’ o enti privati, affinche’ esso compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

prevedere che sia altresì punito chiunque, nell’esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, ovvero nello svolgimento di un’attivita’ lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, presso societa’ o enti privati, sollecita o riceve, per se’ o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilita’ non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

prevedere la punibilita’ dell’istigazione alle condotte di cui alle lettere a) e b);

prevedere che per il reato di corruzione tra privati siano applicate la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 6 mesi e non superiore nel massimo a 3 anni nonché la pena accessoria dell’interdizione temporanea dall’esercizio dell’attivita’ nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo presso societa’ o enti privati, ove gia’ condannato per le condotte di cui alle lettere b) e c);

prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati, punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote nonche’ con l’applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Fonte:dottrinaelavoro.it

 

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