Consiglio dei Ministri: La Conferenza della Repubblica Stampa
Governo

Il consiglio dei Ministri dopo aver acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, il 10 giugno di quest’anno, ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge delega che istituisce la Conferenza della Repubblica, un nuovo modello organizzativo che ingloba e sostituisce le attuali Conferenze (Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e Conferenza unificata).

Il provvedimento realizza un’operazione di sintesi individuando nella Conferenza della Repubblica la nuova sede di dibattito, concertazione e attuazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie regionali e locali.

Il quadro attuale presenta infatti le seguenti tre conferenze:

  1. La Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome, istituita, nel 1983, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e disciplinata, successivamente, con l'articolo 12 della legge 400 del 1988. Da ultimo la Conferenza è stata ridisciplinata dal decreto legislativo 281/1997, di attuazione della legge 59/1997 (la c.d. legge Bassanini).
  2. La Conferenza Stato, città e autonomie locali istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel 1996.
  3. La Conferenza Unificata (le due precedenti riunite insieme) istituita nel 1997 per l'esame delle questioni di interesse comune allo Stato, alle Regioni ed agli enti locali.

Nel 2011, con l’entrata in vigore della Riforma del Titolo V della Costituzione, la Corte costituzionale ha riconosciuto al sistema delle Conferenze un ruolo sempre più qualificato ai fini della predisposizione di direttive fondate sul principio della leale collaborazione interistituzionale.

Il disegno di legge approvato prevede che la nuova Conferenza della Repubblica:

  • Sia composta da due Sezioni, la prima "Sezione Stato e Regioni" competente per le questioni di esclusivo interesse regionale, l'altra "Sezione Stato e Autonomie Locali" per quelle di esclusivo interesse delle autonomie locali.
  • Sia formata dalla presenza dei ministri interessati, dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, del presidente dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni italiani) e del presidente dell'UPI (Unione delle Province d'Italia), nonché di rappresentanti delle autonomie locali costituzionalmente previste designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, in modo da assicurare un'adeguata rappresentatività delle comunità territoriali, tenendo conto delle caratteristiche e socio-economiche e geomorfologiche.
  • Sia presieduta dal presidente del Consiglio dei Ministri.
  • Confermi le sessioni comunitarie delle attuali Conferenze in riferimento al Trattato di Lisbona.

Al fine di ottimizzare i lavori della Conferenza e delle Sezioni, si prevede:

  • L'istituzione di commissioni permanenti di carattere politico e suddivise per settori, con la funzione di manifestare pareri per la successiva deliberazione della Conferenza.
  • L'introduzione di una disciplina della fase istruttoria, sia delle sedute della Conferenza della Repubblica che delle Sezioni, attraverso riunioni tecniche preparatorie, dalla cui conclusione è possibile fissare gli argomenti all'ordine del giorno della Conferenza e delle Sezioni.
  • La costituzione di workgroup nell'ambito della Conferenza e delle Sezioni, con compiti di approfondimento istruttorio sia di carattere tecnico che politico.
  • La costituzione di un unico ufficio di segreteria.
  • E’ da rilevare il passaggio dalla attuale presidenza della Conferenza Stato Regioni affidata ad un presidente di Regione a quella nuova affidata al presidente del consiglio dei Ministri che appare non coerente con il quadro definito dal Titolo V della Costituzione.
  • Ma i rilievi più sostanziali da un punto di vista giuridico riguardano i nuovi poteri sostitutivi.
  • Nei decreti attuativi dovrà infatti  essere definita la tipologia degli atti adottati dalla Conferenza, e anche le modalità con le quali le Regioni dovranno adottare «atti normativi o amministrativi di recepimento delle intese (…) e degli accordi entro termini perentori», trascorsi i quali il Governo eserciterà il potere sostitutivo, sulla base dell’articolo 120 della Costituzione.
  • Si tratta di un punto che sarà oggetto di ampia discussione, considerando che la normativa costituzionale ipotizza il ricorso ai poteri sostitutivi solo «nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali».
L’adeguamento degli organismi istituzionali ai cambiamenti introdotti dalla riforma del Titolo V della Costituzione andava forse riconosciuto, nell'anno della celebrazione del 150esimo dell’Unità d’Italia, attraverso una legge costituzionale fondata sul più ampio consenso delle forze politiche parlamentari piuttosto che
 
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