N. 11 del 06 Ottobre 2007 PDF Stampa E-mail

SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI PUBBLICI PER DIRIGENTE E ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO : IMPORTANTE SENTENZA DEL TAR LAZIO RIGUARDANTE I CONCORSI DEL COMUNE DI ROMA

Lo scorso mese di luglio 2007 il TAR Lazio ha accolto positivamente il ricorso di un gruppo di funzionari del Comune di Roma idonei in graduatoria ai concorsi per dirigente svoltisi nel biennio 2005-2006 circa la necessità di scorrere le graduatorie  prioritariamente rispetto all’espletamento di assunzioni di dirigenti a tempo determinato per le medesime qualifiche. 
Il ricorso dei funzionari comunali è stato innescato dalla mancata risposta del Comune di Roma, all’atto di diffida e messa in mora, inteso ad ottenere lo scorrimento della  graduatoria, il conferimento a loro favore dei posti dirigenziali vacanti o disponibili nella dotazione organica dell’Amministrazione, notificato in data 14 dicembre 2006. 
Il TAR ha accettato il ricorso condannando il Comune di Roma ha fornire  una statuizione espressa e motivata sullo scorrimento della graduatoria del concorso per dirigente amministrativo. 
In particolare il TAR argomenta nel seguente modo: 
<<(…) Considerato invero che, nella specie e mercé la clausola d’efficacia triennale della graduatoria de qua, il Comune ha inteso autolimitare le proprie facoltà di scelta al riguardo, nel senso, cioè, che esso non può prescindere a priori o sempre e comunque dalla graduatoria stessa —a pena d’incorrere in quei manifesti vizi d’eccesso di potere per arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, che la giurisprudenza (cfr. Cons. St., IV, n. 5320/2006, cit.) indica quali limiti della discrezionalità—, onde deve dar contezza, a fronte d’una richiesta, quale quella attorea, non manifestamente inammissibile, del metodo di reclutamento adoperato in concreto;  
Considerato inoltre che tal obbligo si configura a più forte ragione nella specie —a fronte, cioè, della copertura con contratti di diritto privato di posti dirigenziali ordinari e non solo per alte o specifiche professionalità, o per obiettivi specifici—, giacché tal vicenda s’atteggia, stante l'inequivoco disposto dell’art. 110 del Dlg 267/2000, a fattispecie eccezionale di reclutamento dei dirigenti comunali d’intensità non minore all’eccezionalità che la giurisprudenza (cfr. Cons. St., V, 16 ottobre 2002 n. 5611; id., IV, 31 gennaio 2005 n. 205; id., V, 1° marzo 2005 n. 794) individua nell’istituto dello scorrimento delle graduatorie concorsuali;  (…)  
Presto sul sito il testo integrale della sentenza del TAR Lazio. 
INCARICHI ESTERNI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI CHE LIMITA GLI AFFIDAMENTI 
Con un’importante sentenza la numero  303/07, la Corte dei Conti del Veneto, ha affermato che il presupposto indispensabile per considerare lecito il ricorso ad incarichi esterni, è l’accertamento che si tratti di prestazioni ad alta professionalità o la necessità di affrontare eventi straordinari. 
STOP A CONSULENZE E APPALTI ESTERNI: FORTE INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA FP CISL DI ROMA 
Forte intervento del Segretario Generale della Funzione Pubblica di Roma Andrea De Simone contro il fenomeno delle consulenze e delle cosiddette “esternalizzazioni”, che comportano il fatto che centinaia di milioni di euro del bilancio dello Stato vadano a finire nelle mani delle società private per servizi dati in appalto. 
Sull’ultimo numero della rivista della Cisl “Obiettivo sindacato” il Segretario di Roma avverte che il sindacato “fornirà all’opinione pubblica cifre e nomi di questo vero e proprio scandalo”. 
COMUNE DI ROMA: RATIFICATO  L’ACCORDO SUL SALARIO ACCESSORIO PER 24 MILIONI DI EURO. MALUMORE DEL PERSONALE APICALE DI CATEGORIA D  
LA POSIZIONE DI QUADRINET PA. 
Il  26 settembre alle ore 12, è stato sottoscritto, in via definitiva, il CCDI per la parte concernente il Fondo 2007 con la disciplina per l’attuazione della Progressione Economica Orizzontale, la previsione di specifiche indennità per i livelli B7, C5, D6. 
Immediatamente il Dipartimento I ha avviato le procedure per l'attribuzione della PEO al fine di consentire l'adeguamento sulle buste paga già dal corrente mese di ottobre. 
Si registra tuttavia un forte malumore nel personale di categoria D6 apicale, circa 200 persone, che si vede escluso dalla possibilità di ottenere un incremento economico retributivo stabile e ricorrente in busta paga, essendo già collocate al vertice della categoria. 
Il disagio e la delusione per un accordo che per il restante personale di categoria D comunale è invece da considerarsi di buon livello, è inoltre aggravato dalla mancata rivalutazione economica delle indennità di Posizione Organizzativa, che avrebbe richiesto uno sforzo economico decisamente contenuto a livello complessivo ma sentito a livello individuale. 
Si ricorda al riguardo che le indennità di posizione organizzativa sono ferme economicamente dall’inizio del 2002 quando vennero istituite per la prima volta. 
E’ evidente quindi la sensibilità del personale incaricato di PO e prossimo alla cessazione dal servizio circa la mancata rivalutazione di questa indennità. 
Quadrinet PA dal 2005 chiede al riguardo all’Amministrazione e alle RSU-OO.SS. la rivalutazione economica delle posizioni organizzative e l’ampliamento del loro numero, allo scopo di fornire un  valido strumento di incentivazione alla carriera del personale che non può per diversi motivi accedere alla dirigenza e di motivazione al lavoro, che per l’area dei funzionari direttivi non può provenire solamente dai progetti di produttività ma deve derivare da un mix di strumenti di sviluppo come indennità di posizione, indennità di risultato e produttività individuale. 
Quadrinet PA continuerà nelle sue iniziative a sostegno di una piena valorizzazione professionale ed economica del personale di categoria D. 

MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.:NUOVE REGOLE E NUOVI BANDI AI SENSI DEL D.LGS.163/2006 
Il 3 settembre 2007 sono entrate in vigore le nuove Regole d'accesso e di utilizzo del Mercato Elettronico e le versioni aggiornate dei Bandi attivi del Mercato Elettronico. 
La documentazione recepisce i cambiamenti prodotti dal nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e dall'evoluzione di uno strumento per sua natura dinamico. 
Le principali novità riguardano i seguenti ambiti:

Ruoli e responsabilità dei soggetti che operano sul Mercato Elettronico:

  1. responsabilità di Consip nella scelta del Gestore del Sistema e nel procedimento di abilitazione (art. 5); responsabilità delle singole Amministrazioni nelle procedure d'acquisto ;
  2. una più dettagliata allocazione di responsabilità per la gestione della piattaforma (art. 48), che delinea il rapporto tra Amministrazione e Consip nei confronti del Gestore del Sistema. In particolare, si rendono evidenti alle unità ordinanti che ne fanno richiesta i livelli di servizio garantiti dal Gestore e Consip – in caso di segnalazione dell'amministrazione - provvede a sollevare le necessarie contestazioni al Gestore del Sistema ;
  3. introduzione di un sistema sanzionatorio (art. 24 e art. 51) che impedisce il conseguimento o il mantenimento dell'abilitazione da parte del Fornitore in caso di ripetute ed accertate violazioni delle Regole ;
  4. possibilità per il Fornitore di rifiutare un Ordine Diretto proveniente da una Amministrazione inadempiente nei suoi confronti (art. 36, comma 5) ;
  5. nel caso di accesso agli atti (art. 56), il terzo interessato si rivolgerà a Consip per quanto riguarda il processo di abilitazione, mentre si rivolgerà all'amministrazione competente per quanto riguarda ciascun procedimento di acquisto ;
  6. chiarimento di una serie di aspetti legati all'utilizzo del Mercato Elettronico, sia di carattere pratico-operativo (art. 3) che di carattere più strettamente giuridico (art. 2, 7 e 23) ;

b) Abilitazione e permanenza delle imprese sul sistema:

  1. iscrizione al Registro delle Imprese del Legale Rappresentante del Fornitore che richiede l'abilitazione (art. 8 comma 3)
  2. conferma semestrale da parte del Fornitore di tutte le dichiarazioni, dati e autocertificazioni rilasciati al momento dell'abilitazione (art. 23)
  3. procedura più snella per l'abilitazione dei beni e dei servizi per rispondere ad una richiesta di offerta o per integrare il catalogo on line (art 21; art 29)

c) Le offerte a catalogo e la procedura di richiesta di offerta (RDO)

  1. possibilità per il Fornitore di rispondere ad una Richiesta d'Offerta, attraverso beni e servizi abilitati o abilitabili al Mercato Elettronico (art. 38, comma 3)
  2. allineamento della validità e dell'efficacia dell'offerta presente a catalogo al tempo concesso dalla piattaforma per la compilazione dell'Ordine Diretto da parte dell'Unità Ordinante (art. 27): in questo senso, l'efficacia dell'offerta del fornitore rimane valida fino al secondo giorno successivo dalla modifica del catalogo
  3. possibilità per un fornitore di presentare la propria offerta ad una RDO in qualità di mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 37, comma 12, del d. lgs. n. 163/2006, a condizione che gli operatori per conto dei quali il Fornitore abilitato agisce siano a loro volta già abilitati al Mercato Elettronico al momento della presentazione dell'offerta (art. 38, comma 4)

DECRETO LEGGE DEL GOVERNO RECANTE INTERVENTI URGENTI ECONOMICO-FINANZIARI 
Con Decreto Legge n. 159 del 1° ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, il Governo ha disposto Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.  
Le novità di interesse in materia di lavoro sono le seguenti:  
-art. 27, al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria è concesso un contributo per l'anno 2007 di 60 milioni di euro, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine e' integrato del predetto importo per l'anno 2007.  
- art. 28, Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e confluenza nell'INPS.  
- la sospensione della messa in mora per quei pagamenti oltre i 10.000 euro per quelle imprese che hanno crediti con lo stato, la norma entrerà in vigore quando uscirà il decreto attuativo delle procedure. 
Fonte DPL Modena 
APPALTI PUBBLICI: VERIFICA DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE 
Con sentenza n. 1343 del 20-3-2007, il Consiglio di Stato, sez. V, ha affermato che la stazione appaltante è libera di verificare l’eventuale anomali delle offerte presentata dalle ditte concorrenti anche nel caso in cui queste ultime siano in numero inferiore alla soglia minima prevista dalla legge. 
APPALTI PUBBLICI: RIDUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA 
Con determinazione n. 7 dell’11-9-2007, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, è intervenuta su: “Cauzione definitiva. Interpretazione dell’art. 40, comma 7,, D.lgs. n. 163/2206 in ordine alla riduzione del 50% per le imprese in possesso di certificazione di qualità”. 
RESPONSABILITA’ DEL SINDACO CIRCA LA LEGGE N.626/1994 
Con sentenza n. 35137 del 20 settembre 2007, la Cassazione Penale ha affermato la piena responsabilità del sindaco laddove non abbia provveduto ad attribuire la qualifica di datore di lavoro ad alcun dirigente o funzionario, come responsabile della sicurezza dei lavoratori ex lege n. 626/1994. 
COPERTURA PERDITE DI SOCIETA’ CHE NON SVOLGONO SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
Con delibera n. 29/2007, la Corte dei conti. Sez. controllo della Lombardia, ha  precisato che non rientra nella casistica dei debiti fuori bilancio la copertura di perdite di una società di capitali partecipata dal Comune, che non svolge un servizio pubblico locale. 
INPS: CHIARIMENTI SUI CONGEDI STRAORDINARI 
Con messaggi n. 22912 e 22913/2007,  l’INPS ha fornito chiarimenti sulla fruibilità del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001.  
Le precisazioni sono le seguenti:

  1. fruibilità da parte di un genitore dell’astensione facoltativa durante il godimento del congedo straordinario da parte dell’altro genitore per lo stesso figlio: la risposta è positiva in quanto secondo l’INPS si tratta di due situazioni non tutelabili con lo stesso istituto;
  2. in caso di adozione o affidamento il congedo parentale può essere usufruito entro i tre anni successivi all’ingresso del minore nel nucleo familiare;
  3. se il minore hanno meno di sei anni, l’indennità pari al 30% della retribuzione, a prescindere dal reddito, per un periodo massimo di sei mesi tra i due genitori, fino al compimento dei sei anni.

Fonte: DPL Modena 
RISORSE UMANE: NUOVE INDICAZIONI PER I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO 
Con circolare n. 9 dell’1-8-2007, il Ministero per le riforme e l’innovazione nella PA, ha fornito nuove indicazioni per la stipula di contratti di somministrazione a tempo determinato 
RISORSE UMANE: MANCATO GODIMENTO DELLE FERIE 
Con sentenza n. 4437 del 13-8-2007, il Consiglio di Stato, sez. V, ha ribadito che non compete alcun compenso sostitutivo per ferie non godute a meno che sia provato che le stesse, pur essendo state regolarmente richieste, sono state negate per esigenze di servizio. 
FINALMENTE LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL  FONDO 2007 PER LE POLITICHE SOCIALI AI SENSI DELLA LEGGE 328/2000 
Con Decreto Ministeriale del 16-6-2007e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.213 del 13 settembre 2007, il Ministero della Solidarietà sociale, con forte ritardo, ha effettuato la ripartizione 2007 delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali

 

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