N. 10 del 03 Ottobre 2008 PDF Stampa E-mail


 

PUBBLICI DIPENDENTI ED ASSENZE DAL SERVIZIO PER MALATTIA 

Con la circolare n. 7/2008, il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha fornito delle interpretazioni all'art. 71 del Decreto Legge n. 112/08, relativamente alle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti. 
In particolare, in merito al trattamento economico dei dipendenti in malattia, la disposizione stabilisce che "nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio", con le eccezioni previste nello stesso comma (trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day ospital o a terapie salvavita). In proposito, si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti; 
Altra interpretazione riguarda le ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, o nel caso di secondo evento di malattia nell'anno solare. In questi casi l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. La norma individua le modalità con cui i pubblici dipendenti debbono giustificare le assenze per malattia. Essa fa riferimento alternativamente alla giustificazione delle assenze che in generale si protraggono per un periodo superiore a dieci giorni e - a prescindere dalla durata - alla giustificazione delle assenze che riguardano il terzo episodio di assenza in ciascun anno solare. 
Quanto all'individuazione del "periodo superiore a dieci giorni", la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa ("malattia protratta"). Si chiarisce che, in base alla norma, nella nozione di "secondo evento" rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto "evento" di un solo giorno. 
Nei casi sopra visti "l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.". 
La norma sicuramente esclude che nelle ipotesi descritte la certificazione a giustificazione dell'assenza possa esse rilasciata da un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le amministrazioni pertanto non potranno considerare come assenze giustificate quelle avvenute per malattia per le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato. 
Deve ritenersi ugualmente ammissibile la certificazione rilasciata dalle persone fisiche che comunque fanno parte del Servizio in questione e, cioè, dai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992), i quali in base alla convenzione stipulata con le A.S.L. e all'Accordo collettivo nazionale vigente sono tenuti al rilascio della certificazione (Accordo del 23 marzo 2005, art. 45). Anche in questo caso la qualità del medico - ossia l'evidenza del rapporto con il Servizio sanitario nazionale - dovrà risultare dalla certificazione. 
La norma impone la richiesta della visita fiscale da parte delle amministrazioni anche nel caso in cui l'assenza sia limitata ad un solo giorno e, innovando rispetto alle attuali previsioni negoziali, stabilisce un regime orario più ampio per la reperibilità al fine di agevolare i controlli. La norma specifica che la richiesta per l'attivazione della visita fiscale dovrà essere presentata "tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative". Ciò significa che la richiesta di visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata. 
La disciplina esaminata non può essere derogata dai contratti collettivi. 
FUNZIONE PUBBLICA: EMOLUMENTI A CARICO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 6/2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2008, fornisce ulteriori indicazioni in materia di emolumenti a carico di pubbliche amministrazioni, società pubbliche partecipate e loro controllate e collegate contenuta nei commi 43 e ss. dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). 
FUNZIONE PUBBLICA: LINEE GUIDA IN MATERIA DI MOBILITA' NELLA PA
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 4/2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2008, fornisce alcuni chiarimenti dedicati alla disciplina generale della mobilità nella Pubblica Amministrazione, anche in considerazione delle novità in tema di assegnazioni temporanee e di mobilità del personale introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). 
La premessa che viene resa nella circolare in oggetto è che la regola generale del ricorso a rapporti di lavoro subordinato nelle pubbliche amministrazioni è a tempo indeterminato, riconducendo i rapporti di lavoro a tempo determinato alle sole esigenze della assoluta temporaneità (tre mesi) e del picco produttivo (stagionalità) e si collocano in un disegno normativo, tracciato dalla legge finanziaria per il 2008, rivolto ad un significativo contenimento del ricorso all'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile. 
Vi dovrà essere un ridimensionamento del ricorso a rapporti di lavoro flessibile attraverso la individuazione di un nuovo istituto che si aggiunge a quelli già codificati dall'ordinamento, attraverso il quale le amministrazioni hanno la possibilità di richiedere l'utilizzo di personale ad altri datori di lavoro pubblici temporaneamente - non più di sei mesi non rinnovabili - ed eccezionalmente, laddove non sia possibile utilizzare altre forme di lavoro flessibile. 
Si evidenzia, inoltre, che alla straordinarietà ed all'urgenza che sottendono il ricorso a tale nuovo istituto dovrebbe corrispondere una celerità di espletamento delle procedure di assegnazione temporanea da parte dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti richiesti, onde non vanificare la natura stessa dell'assegnazione. Conseguentemente ogni diniego di nulla osta all'utilizzo di tale personale potrà essere sostenuto solo da motivazioni analoghe, insistenti sugli stessi elementi di straordinarietà ed urgenza, comprovate dai documenti di programmazione triennali ed annuali del fabbisogno. 
L'assegnazione temporanea è uno strumento, previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, diretto a soddisfare esigenze temporanee. Qualora tali esigenze dovessero divenire permanenti occorre procedere nell'ambito della programmazione dei fabbisogni all'inquadramento del personale utilizzato. 
Si tende a privilegia l'acquisizione di risorse umane tramite la mobilità rispetto alle ordinarie misure di reclutamento. 
PARLAMENTO: PUBBLICATA LA LEGGE 133/2008 DI CONVERSIONE DEL D.L. n. 112/08 
Il Parlamento ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, la Legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione del D.L. n. 112/2008, con importanti novità in materia di lavoro.
L. 133/2008: ELIMINATE, CON IL "TAGLIA LEGGI", 25 LEGGI CHE CONCERNONO LA MATERIA DEL LAVORO 
Il Parlamento, con l'art. 24 della legge n. 133/2008, abroga, a partire dal 22 dicembre 2008, una serie di disposizioni previste nel nostro ordinamento. Tra queste 25 leggi riguardano, direttamente o indirettamente, il mondo del lavoro. Si tratta di norme per lo più desuete in quanto assorbite da provvedimenti successivi. Di una certa rilevanza, e fatti salvi ulteriori approfondimenti, abbiamo: 
il Regio Decreto n. 1478 del 1925, che consentiva alle industrie, per esigenze tecnico-stagionali, di superare le 8 ore giornaliere e le 48 ore settimanali; tale norma, tuttavia, è stata superata dal D.L.vo 66/2003, che contempla la possibilità di riferire la durata normale alla durata media delle prestazioni in un arco temporale non superiore a 12 mesi. 
la legge n. 370 del 1934 che, tra le altre cose, elenca una serie di attività in cui il riposo settimanale può essere goduto in un giorno diverso dalla domenica. Tale norma risulta oggi richiamata dall'art. 9 dal D.L.vo 66/2003. 
L. 133/2008: RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCESSO DEL LAVORO 
Il Parlamento, con l'art. 53 della legge n. 133/2008, nel lodevole intento di ridurre i tempi della giustizia del lavoro, ha modificato il comma 1 dell'art. 429 del codice di procedura civile: nel momento in cui il giudice del lavoro pronuncia la sentenza dando lettura del dispositivo, deve, altresì, motivare la decisione esponendo le ragioni che in fatto ed in diritto lo hanno portato alla stessa. Se il caso è particolarmente complesso, la motivazione può essere posticipata al massimo per 60 giorni, ma ne dovrà dare comunicazione nel dispositivo. 
Il successivo art. 56, afferma che tale disposizione trova applicazione nei processi instaurati a partire dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008. 
MINISTERO DEL LAVORO: IL PROGRAMMA-OBIETTIVO PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE FEMMINILE 
Il Comitato Nazionale di parità e pari opportunità del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008, il "Programma-obiettivo per la promozione dell'occupazione femminile, per il superamento delle disparità salariali e nei percorsi di carriera, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete".
FUNZIONE PUBBLICA: ANCORA SULLE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI PUBBLICI DIPENDENTI
Con la circolare n. 8/2008, il Dipartimento della Funzione Pubblica, fornisce alcune interpretazioni all'art. 71 della Legge n. 133/2008 di conversione al Decreto Legge n. 112/08, relativamente alle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti. I dipendenti con un handicap particolarmente grave possono continuare ad usufruire a loro scelta, del permesso di 2 ore giornaliere o assentarsi per 3 giorni al mese (senza tener conto della durata giornaliera dal lavoro). Le assenze autorizzate dalla legge 104/92 non devono essere escluse dai periodi di assenza ai fini della partecipazione dei dipendenti al salario accessorio. Inoltre, questa tipologia di dipendenti potranno superare il tetto delle 18 ore mensili di permesso. Per i parenti che assistono disabili, si potrà continuare a fruire dei 3 giorni di permesso al mese anche, in questo caso, superando il tetto delle 18 ore mensili. Per quanto attiene la decurtazione del trattamento economico accessorio, va effettuata per i primi 10 giorni di ogni periodo di assenza per malattia, a cui vanno sommati i giorni previsti dai contratti collettivi. Sono esentate le assenze per lesioni riportate in attività operative e di addestramento del personale delle forze armate e del comparto sicurezza ma non dei vigili del fuoco.

 

 

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