N. 14 del 19 Dicembre 2008 PDF Stampa E-mail

CONVEGNO QUADRINET PA SU RIFORMA PA E LEGGE 133/2008


Dopo il successo del recente convegno organizzato da Quadrinet lo scorso 28 novembre 2008 sono stati messi sul sito tutti i documenti riguardanti le relazioni e gli allegati normativi.

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PERIODI DI CONVALESCENZA POST RICOVERO, CHIARIMENTO SUL TRATTAMENTO ECONOMICO


Con il parere n. 53/2008, l'Ufficio personale Pubbliche Amministrazioni - Servizio trattamento del personale - del Dipartimento della Funzione Pubblica, fornisce un chiarimento in merito al trattamento economico spettante nei periodi di convalescenza post ricovero - applicazione dell’art. 71, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008
Il rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi non riguarda, ad avviso dell'Ufficio, in senso stretto, soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le “assenze per malattia dovute (…) a ricovero ospedaliero”, con ciò comprendendo anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero.
Pertanto, nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente del comparto ministeri compete anche la corresponsione dell’indennità di amministrazione, come previsto dal CCNL (art. 21 comma 7 lettera a del CCNL del 16 maggio 1995 come modificato dall’art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001).

Sul sito presto il relativo documento.

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ESCLUSI I PERMESSI PER MOTIVI DI SERVIZIO IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.


Il ministero del Lavoro è intervenuto, con la circolare n. 28 dell'11 novembre scorso, in merito al trattamento giuridico ed economico da attribuire ai dipendenti chiamati a difendersi in procedimenti disciplinari a loro carico, non essendovi una specifica disciplina contrattuale in materia. 
Per il ministero di via Flavia in questi casi il dipendente non agisce nell'interesse dell'amministrazione bensì per la difesa di un interesse proprio, benché connesso all'attività lavorativa. 
Le assenze dovute alla convocazione per procedimenti disciplinari, dunque, andranno giustificate o come permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati o, se tali permessi siano già stati fruiti nel limite massimo annuo, come ferie o permessi orari a recupero, con esclusione di qualsiasi permesso per motivi di servizio.  
Sul sito presto il relativo documento.

MONDO DEL LAVORO: L’ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO RESTA DI 48 ORE, COSI’ E’ STATO DECISO A STRASBURGO 

Il 17 Dicembre 2008 il Parlamento Europeo ha respinto in seconda lettura la proposta di portare la settimana di lavoro nell’ UE fino a 65 ore, accogliendo tutti gli emendamenti della commissione lavoro. L’aula di Strasburgo ha inflitto una sconfitta alla proposta del consiglio, superando di molto la soglia minima di 393 voti prevista dal regolamento per poter modificare, in seconda lettura, la proposta di revisione dell’attuale direttiva. .
Gli emendamenti qualificanti sono stati sostenuti da una maggioranza trasversale.

 

MONDO DEL LAVORO:DOCUMENTO DEL CES, CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI, SU UN PROGRAMMA PER LA RIPRESA

"Proteggere i posti di lavoro da depressione e deflazione, difendere i salari, la contrattazione collettiva e le pensioni" è il titolo della risoluzione della Ces su un programma per la ripresa europea. Il Piano per la ripresa della Commissione Ue, presentato il 26 novembre, secondo la Ces necessita di ulteriori sviluppi. 
La risoluzione descrive le caratteristiche di un piano maggiormente coerente per la ripresa europea e vuole essere la base di un intervento comune con la Commissione, il Consiglio e il vertice sociale tripartito straordinario. Pubblichiamo qui il documento della Ces. 
Sul sito presto il relativo documento.

MONDO DEL LAVORO: INFORTUNIO CONSEGUENTE A DISPOSIZIONI DEL SUPERIORE 
Il lavoratore non puo' essere ritenuto corresponsabile dell'infortunio occorsogli per avere eseguito operazioni imprudenti richieste dai suoi superiori ma va affermata l'esclusiva responsabilità dell'azienda in base all'art. 2087 cod. civ. .
In tal senso Cassazione sezione lavoro n. 27321 del 17 novembre 2008.
(fonte legge-e-giustizia.it)

 

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