N. 5 del 23 Aprile 2009 PDF Stampa E-mail
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Digit@PA, IL RESTYLING PER L'e-GOVERNMENT, GIULIO TREMONTI BLOCCA IL PROGETTO


Digit@Pa: come avevamo precedentemente pubblicato nelle news del 16 Aprile questo sarebbe dovuto essere il nome della nuova struttura a carattere tecnico-scientifico che avrebbe fatto chiudere definitivamente i battenti al Cnipa. Il ministro per l’Innovazione e la PA Renato Brunetta aveva infatti inviato, lo scorso 3 marzo, al titolare dell’Economia Giulio Tremonti, al ministro per l’Attuazione del programma Gianfranco Rotondi e a quello per la semplificazione normativa Roberto Calderoni un progetto strutturale nuovo per sconvolgere il Cnipa, il Centro per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Oggi sembrerebbe che tutto ciò non avverrà, infatti Giulio Tremonti avrebbe bocciato tale idea che avrebbe previsto la consistente chiamata di consulenti esterni altamente specializzati a livello informatico e/oppure una flotta di formatori per istruire i dipendenti.
Il Ministro dell’Economia in sintesi avrebbe annunciato (tra l’altro) che attualmente è impossibile contrattualizzare questi esperti.

CONVENTION QUADRINET PA 21-24 MAGGIO 2009 – LAVORO E INNOVAZIONE DELLA PA. APERTE LE ISCRIZIONI E LE PRENOTAZIONI.


Il prossimo 21, 22, 23 e 24 maggio 2009 si svolgerà nelle vicinanze di Città di Castello (Perugia – Umbria) la Convention Quadrinet 2009 rivolta ai lavoratori di alta professionalità e ai dirigenti della pubblica amministrazione.
Durante la Convention, che per la prima volta è organizzata su più giorni ed in una location umbra, verranno trattati i temi della riforma del lavoro pubblico e della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento ai temi dell’innovazione e del futuro della città di Roma.
Parteciperanno relatori esperti del lavoro pubblico e delle organizzazioni degli Enti Locali, che faranno il punto della situazione sugli scenari futuri di evoluzione della pubblica amministrazione.
Il programma prevede inoltre visite ai Musei di Città di Castello, a S. Sepolcro e a Montone, uno dei 100 piccoli paesi più belli d’Italia. Presso l’Hotel, una villa nobile del ‘700 immersa in uno splendido parco, sarà inoltre possibile praticare nel tempo libero numerosi sport: nuoto, tennis, calcetto, ping-pong, ecc..
Il programma prevede l’arrivo nella serata di giovedì 21 maggio presso la struttura alberghiera situata a circa 5 km da Città di Castello, il soggiorno in pensione completa presso la struttura settecentesca, la partecipazione ai seminari, alle escursioni previa prenotazione e la possibilità di praticare gli sport preferiti presso gli impianti sportivi presenti nel parco.
Il soggiorno avrà termine domenica 24 maggio dopo pranzo.
Il Costo di partecipazione sarà pari a € 65 per socio partecipante, familiari del socio Quadrinet entro il primo grado € 120; figli socio Quadrinet minori anni 12 € 90; Soci APQ, ACAP: € 160; Altri non iscritti a Quadrinet, APQ ed ACAP: € 260
Verranno accettate le iscrizioni che perverranno entro il 4 maggio 2009 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Nella scheda di adesione scaricabile dal sito di Quadrinet tutti gli estremi, per effettuare il bonifico o il pagamento in contanti.
Sul sito presto disponibili oltre al programma provvisorio anche le fotografie della struttura e di alcuni scorci significativi di Città di Castello.
Il viaggio di andata e ritorno per Città di Castello, Hotel Villa S. Donnino, è a carico dei partecipanti, compresi gli spostamenti per le località meta delle escursioni. In caso di numero elevato di partecipanti sarà possibile attivare un servizio di pulmino con Città di Castello


TFR: AGGIORNATO IL COEFFICIENTE DI RILAVUTAZIONE PER IL MESE DI APRILE 2009


Il coefficiente di rivalutazione del TFR per le quote accantonate dal 14 marzo al 15 aprile 2009 è pari al 0,375000%.
Fonte: dpl Modena.



ENTI LOCALI: L’INCENTIVO PREMIA I RISULTATI

Per il personale degli enti locali non è sufficiente la presenza in servizio per ricevere il compenso incentivante. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la decisione n. 617 del 5 febbraio 2009.
Non è infatti legittima l'elargizione di compensi incentivanti in modo indistinto e sulla base della sola presenza in servizio del personale. L'art. 30 del Dpr n. 347 del 25 giugno 1983 stabilisce, infatti, che i compensi incentivanti in favore degli impiegati siano erogati sulla base della preventiva formulazione di specifici programmi di attività delle singole unità organiche e della successiva attività di valutazione del risultato globale realizzato da ciascuna di esse, nonché dell'apporto individuale di ogni impiegato al raggiungimento del risultato stesso.
Nel senso di cui in massima si sono pronunciati i giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato, con la decisione n. 617 del 5 febbraio 2009. La questione era stata proposto in primo grado innanzi al Tar Campania, Napoli, e riguardava l'accertamento del diritto del ricorrente, e attuale appellante, a percepire il compenso incentivante per la produttività, relativamente agli anni 1990-1992, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
Il ricorrente, in particolare, denunciava la violazione dei diritti spettanti ex art. 30 del Dpr n. 347/1983, ex artt. 12 e 14 del Dpr n. 13/1986 ed ex art. 8 del Dpr n. 268/1987.
I giudici amministrativi hanno invece chiarito come l'art. 30 del Dpr n. 347 del 25 giugno 1983 stabilisca che i compensi incentivanti in favore degli impiegati possano essere erogati sulla base della preventiva formulazione di specifici programmi di attività delle singole unità organiche e della successiva attività di valutazione del risultato globale realizzato da ciascuna di esse, nonché dell'apporto individuale di ogni impiegato al raggiungimento del risultato stesso.
Tale impostazione, del resto, è coerente con la ratio dell'istituto dell'incentivazione, che - puntando a conseguire l'efficienza dei servizi e ad elevare il livello di produttività - mal tollererebbe una distribuzione "a pioggia" di emolumenti.
Va osservato, altresì, secondo gli stessi giudici, che l'art. 8 del Dpr n. 333/1990 esclude expressis verbis la possibilità di erogazione generalizzata dei compensi incentivanti collegata solo alla presenza in servizio, ribadendo anzi la necessità di connettere la misura degli incentivi ad una valutazione delle singole prestazioni da effettuare (in mancanza di specifici parametri), tenendo conto dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai progetti-obiettivo predisposti.
Avevano osservato in merito i primi giudici che l'art. 8, co. 5, del Dpr 13 maggio 1987, n. 268 è esplicito nel prevedere che i "compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto".
La disposizione, come del resto il precedente art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, indica dunque, quale presupposto indefettibile, per l'attuazione dell'istituto contrattuale della produttività per gli impiegati degli enti locali, e quindi per la liquidazione del relativo compenso, "la preventiva approvazione, da parte del competente organo collegiale, del progetto illustrativo delle attività che dovranno essere espletate e degli obiettivi che dovranno essere raggiunti, con l'assunzione dell'impegno finanziario necessario, per far fronte alla conseguente spesa" (cfr., per tutte, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia 23 ottobre 1998, n. 6269).
In sostanza, la pretesa all'indennità relativa al compenso incentivante non discende dalle previsioni normative ma abbisogna di un'attività amministrativa programmatoria valida ed efficace. Inoltre, proseguono i giudici, condividendo quanto affermato in primo grado, è inammissibile l'azione di accertamento di una situazione giuridica soggettiva attiva del pubblico impiegato nel caso in cui coinvolga atti amministrativi a contenuto autoritativo, non sussistendo, in tale ipotesi, alcun diritto soggettivo, bensì un interesse legittimo, la cui tutela va attuata esclusivamente mediante l'impugnazione dell'atto lesivo.
Se manca tale presupposto, concludono i giudici di Palazzo Spada, non c'è incentivazione e, ovviamente, non è configurabile un diritto soggettivo degli impiegati a ricevere lo specifico compenso aggiuntivo.
Fonte: Il Sole 24 Ore.



CCNL (CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORO): FIRMATO L’ACCORDO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEGLI ASSETTI CONTRATTUALI

Siglato, il 15 aprile 2009, l'accordo interconfederale per l'attuazione dell'accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009. L'intesa si propone, tra l'altro, di rilanciare la crescita economica, promuovere lo sviluppo occupazionale ed implementare la produttività.
Gli assetti della contrattazione: Confermato un modello di assetti contrattuali su due livelli, quello del contratto collettivo nazionale di categoria e quello della contrattazione aziendale o territoriale.
L'elemento di garanzia retributiva: Riconosciuto un importo, a titolo di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria.
Durata triennale dei contratti: Cambia la vigenza dei contratti, che diventa triennale sia per i Ccnl di categoria - tanto per la parte economica quanto per quella normativa - che per il secondo livello di contrattazione.
Chi ha partecipato all'accordo: L'accordo è stato firmato da Cisl, Uil e Confindustria: la Cgil ha deciso di non aderire, ribadendo il no del 22 gennaio scorso.
Decorrenza dell'accordo: L'accordo interconfederale decorre dal 15 aprile 2009 e avrà vigore fino al 15 aprile 2013.
Fonte: Il Sole 24 Ore.

 

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