News del 1 Dicembre 2010 PDF Stampa E-mail
  • Pubblica Amministrazione: La rinuncia del sindaco è immediata
  • Pubblica Amministrazione: Il certificato di malattia arriva nella Pec dell'azienda
  • Pubblica Amministrazione: Il divieto di assunzione si estende alla mobilità
  • Pubblica Amministrazione: I mini enti colmano anche i vecchi buchi
  • Pubblica Amministrazione: Corsa ai regolamenti per il «via» alla riforma
  • Attualità: il Wi-Fi che uccide gli alberi
  • Pubblica Amministrazione: a L'Aquila, sezione scuola alta formazione PA
  • CIVIT: programma di sostegno a progetti sperimentali e innovativi
  • Attualità: Modifiche codice amministrazione digitale
  • Corte dei Conti: La gestione finanziaria 2009 dell’INPS
  • INPS: versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali tramite il modello F24 EP
  • Ministero del Lavoro: indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato
  • Governo: misure urgenti in materia di sicurezza
  • TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di ottobre 2010

 

Pubblica Amministrazione: La rinuncia del sindaco è immediata

Il Tribunale di Milano, sezione VIII civile, con la sentenza 42/2010 afferma che la rinuncia del sindaco ha efficacia immediata, indipendentemente dalla sua accettazione da parte dell'assemblea e non conta l'impossibilità di far subentrare sindaci supplenti.

La vicenda riguardava le dimissioni di un sindaco cui non era seguito né l'espletamento delle previste formalità da parte del cda (trascrizione al Registro imprese), né la nomina del sostituto da parte dell'assemblea.

In particolare, secondo la società, nel caso specifico, andava applicato il regime della prorogatio il quale, in base all'articolo 2400 del Codice civile, prevede che la cessazione dei sindaci per scadenza del termine abbia effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Peraltro, si era verificato che alle dimissioni del sindaco erano seguite anche quelle di altri tre suoi colleghi, uno effettivo e due supplenti. Con la conseguenza che il collegio non avrebbe più potuto operare per mancanza del numero legale, non essendo possibile alcuna immediata sostituzione.

La giustificazione della società non è stata però condivisa dal Tribunale di Milano, secondo cui la prorogatio riguarda solo la cessazione della carica per decorso naturale del termine e non anche l'ipotesi di rinuncia.

Irrilevante per i giudici milanesi sarebbe dunque l'esigenza di continuità di funzionamento dell'organo, visto che a differenza di quanto può valere per il consiglio di amministrazione, è possibile una, temporanea, "assenza" del collegio sindacale. Se poi tale situazione si prolungasse nel tempo, si rientrerebbe in un'ipotesi di mancato funzionamento dell'assemblea che comporterebbe lo scioglimento della società (in base all'articolo 2484, comma 1, n. 3). Non sarebbe, infatti, ipotizzabile la sopravvivenza della società senza il ripristino e l'integrazione del collegio rimasto incompleto per la rinuncia di uno o più membri. La sentenza consolida l'orientamento già espresso in passato dai tribunali di Napoli (15/10/2009), Mantova (25/7/2009) e Monza (26/4/2001), secondo cui le dimissioni si sostanziano in un recesso, il quale, per il diritto, non tollera restrizioni che incidono sulla sua efficacia.

Da segnalare, invece, che la Cassazione (sentenze 941/2005 e 5928/1986) ha ritenuto sussistente l'automaticità degli effetti delle dimissioni, con esclusione della prorogatio, solo in presenza della sostituzione del dimissionario con un supplente.

L'orientamento del tribunale di Milano è certamente più garantista nei confronti dei sindaci i quali, in presenza di un'inerzia dell'assemblea nella nomina dei nuovi componenti, possono a tutti gli effetti considerarsi cessati, anche se non è stato eseguito alcun adempimento formale al Registro delle imprese. Nel contempo, l'assemblea è obbligata ad effettuare tempestivamente le nuove nomine non potendo più contare sulla prorogatio dei dimissionari.

Fonte: il Sole 24 Ore

  

Pubblica Amministrazione: Il certificato di malattia arriva nella Pec dell'azienda

L'entrata in vigore del collegato pone qualche dubbio sulle nuove regole per la certificazione telematica delle assenze di malattia. L'articolo 25 della legge 183/2010 prevede che, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applichino le regole previste per il pubblico impiego (articolo 55-septies del decreto legislativo 165/01). Il punto è stabilire con che modalità si può prendere in prestito la norma e traghettarla nel settore privato. Vanno individuati gli effetti che l'applicazione della legge, studiata per pubblico, produce in un diverso contesto.

I medici o la struttura sanitaria sono già tenuti a emettere i certificati di malattia telematici, sia nel settore privato, sia in quello pubblico. Attualmente (fino al 31 gennaio 2011) è in corso una sorta di moratoria per chi non si è ancora adeguato. Inoltre l'adozione del certificato telematico esenta i lavoratori di entrambi i settori dal successivo invio all'Inps.

Quanto alla consegna al datore di lavoro dell'attestazione di malattia, nel settore pubblico questo obbligo è già venuto meno (la certificazione è direttamente trasmessa dall'Inps all'amministrazione interessata). Nel privato, invece, questo aspetto è ancora da definire. La norma di riferimento (articolo 1 della legge 311/04) prevede che entro due giorni dal rilascio il lavoratore consegni o trasmetta (per raccomandata) l'attestazione di malattia al datore di lavoro: può essere esonerato solo se il datore di lavoro chiede all'Inps (circolare 119/2010) l'invio delle attestazioni di malattia (in formato telematico) alla propria casella pec.

Su questo punto si innesta il primo collegamento con la norma del pubblico impiego che il collegato vuole mutuare. L'ultima parte del secondo comma dell'articolo 55 septies del decreto legislativo 165/01 obbliga l'Inps a trasmettere le certificazioni all'amministrazione in cui il dipendente pubblico lavora. Applicando questa regola nel privato (e sostituendo il temine amministrazione con datore di lavoro) si potrebbe rinvenire un nuovo obbligo, per l'Inps, di inviare le certificazioni a tutti i datori di lavoro. Se così fosse, il lavoratore non dovrebbe più consegnare l'attestazione al l'azienda. Va dunque compresa l'esatta intenzione del legislatore: nel dossier 193 di febbraio 2010, curato dal Servizio Studi del Senato - a commento dell'articolo 25 del collegato lavoro si precisa: «L'articolo 25 estende, per i casi di assenze per malattia, ai lavoratori dipendenti privati il meccanismo valido per i dipendenti pubblici, in base a cui l'Inps trasmette (in via telematica) l'attestazione medica al datore di lavoro».

Un altro aspetto riguarda la giustificazione delle assenze. Applicando il primo comma dell'articolo 55 septies, anche nel privato, da oggi l'assenza per malattia che supera i 10 giorni (e, in ogni caso, a partire dal terzo evento nell'anno) va giustificata con un certificato rilasciato dal medico convenzionato o da una struttura sanitaria pubblica.

L'iter

Il datore di lavoro può consultare tutte le certificazioni dei lavoratori impiegati o accedendo al portale Inps (servizi online) con il Pin assegnato dall'Istituto su richiesta o con il codice fiscale del dipendente e il numero di certificato telematico (in quest'ultimo caso potrà vedere solo quell'attestazione). Anche i lavoratori possono accedere al sito, con le stesse modalità.

L'Inps invia su richiesta i certificati medici al datore di lavoro. Per effetto del collegato questa facoltà potrebbe diventare un obbligo per l'istituto. Comunque si pone per l'Inps la necessità di identificare il datore di lavoro. Ciò probabilmente avverrà tramite l'Uniemens. In tal caso, un problema si potrebbe porre per le nuove assunzioni e per le cessazione dei rapporti di lavoro visto che la comunicazione all'istituto deve avvenire entro la fine del mese successivo.

Fonte: il Sole 24 Ore

 

Pubblica Amministrazione: Il divieto di assunzione si estende alla mobilità

Il divieto di assunzione per gli enti che non rispettano il patto di stabilità si estende anche ai casi di mobilità in entrata. È questa la conclusione delle sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo contenute nella deliberazione n. 53/Contr/2010. Negli ultimi anni la mobilità è stata al centro di diverse analisi a seconda della dimensione demografica degli enti locali. Da una parte si trovano gli enti non assoggettati a patto di stabilità che hanno avuto interpretazioni differenti da parte delle sezioni regionali di controllo sul considerare o meno la mobilità tra le cessazioni al fine di poter assumere dall'esterno. Il problema non si pone però per gli enti sopra i 5mila abitanti; questi ultimi applicano infatti il comma 557 della Finanziaria 2007 che non prevede delle limitazioni alle assunzioni, ma solo l'obbligo di contenere la spesa di personale entro il risultato raggiunto nell'anno precedente. Pertanto la questione su come considerare la mobilità, assunzione e cessazione, potrebbe costituire un falso problema. A meno che l'ente non abbia rispettato il patto di stabilità. In questo caso infatti scatta la sanzione prevista all'articolo 76, comma 4, del Dl 112/2008 convertito dalla legge 133/2008: in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale. Si tratta di una delle sanzioni più forti del nostro ordinamento tenuto conto che il divieto si estende anche alla possibilità di stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della norma. Va inoltre ricordato che con la deliberazione n. 605/2009 la Corte dei conti della Lombardia aveva affermato che la sanzione scatta fin dall'anno in corso quando il comune è a conoscenza che non rispetterà il patto fin da subito. La stessa sanzione è inoltre prevista anche in caso di mancato rispetto delle disposizioni sul contenimento della spesa di personale a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 78/2010.

Unico spiraglio alla morsa particolarmente rigida imposta dal legislatore potrebbe quindi essere l'utilizzo della mobilità, la quale, se attuata contemporaneamente in entrata e in uscita, potrebbe apparire neutra per il contenimento della spesa e quindi scampare al divieto.

Non a caso il comune richiedente il parere faceva leva sulla deliberazione n. 21/2010 della sezione autonomie della Corte dei conti nella quale era tra l'altro indicato che la mobilità non genera alcuna variazione della spesa complessiva e quindi l'operazione è neutra per la finanza pubblica.

Il fatto è che nel tempo il concetto di "divieto di assunzione" per chi non rispetta il patto è stato esteso a un più ampio principio di obbligo a carico degli enti di ridurre la spesa di personale. In tale ottica quindi la natura sanzionatoria ha il fine di colpire direttamente l'ente interessato così da indurlo a non adottare alcuna scelta di incremento della spesa quale potrebbe essere la mobilità in entrata. Le conclusioni da parte delle sezioni riunite sono quindi inevitabili: il divieto di assunzione per chi non rispetta il patto di stabilità è assolutamente strumentale alla realizzazione dei risparmi di spesa previsti dall'articolo 1, comma 557, della finanziaria 2007 e pertanto la sanzione si estende al caso della mobilità. Da ultimo, vale la pena di richiamare anche l'articolo 1, comma 47, della Finanziaria 2005, il quale, pur legittimando i trasferimenti dei dipendenti nelle amministrazioni assoggettati ai limiti per le assunzioni, di fatto crea un blocco per gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità.

Fonte: il Sole 24 Ore

 

 

Pubblica Amministrazione: I mini enti colmano anche i vecchi buchi

Gli enti non soggetti a patto di stabilità possono assumere personale a tempo indeterminato su tutti i posti non ricoperti derivanti da cessazioni di anni precedenti, purché rispettino il limite di spesa dell'anno 2004.

La Corte dei conti a sezioni riunite interviene per risolvere l'annoso dilemma posto più volte dai comuni sotto i 5mila abitanti. La deliberazione n. 52/Contr/10 nel prendere in esame il comma 562 della legge finanziaria per il 2007 fornisce un'interpretazione senza dubbio di favore per le piccole realtà del territorio.

Sono due gli obiettivi previsti dalla norma: il contenimento delle spese di personale rispetto a quelle relative all'anno 2004 e la possibilità di assumere a tempo indeterminato nel limite delle cessazioni «complessivamente intervenute nel precedente anno». Quest'ultimo inciso ha comportato diverse interpretazioni da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti, ma anche dalla sezione autonomie stessa, che nel parere n. 8/Aut/2008 aveva affermato che tale espressione era da intendersi come riferita all'anno 2006, in quanto "precedente" all'entrata in vigore della norma. Alla luce di tale analisi si è diffusa la convinzione che le assunzioni fossero possibili nel rigido rispetto della definizione letterale; se non si procedeva in tal senso si sarebbe persa ogni possibilità di copertura futura per quel posto.

Agli enti locali non soggetti a patto tale analisi è sempre andata particolarmente stretta. Se ad esempio un anno si ritardava un'assunzione perché si intendeva nella propria autonomia organizzativa portarla a termine negli anni successivi pur rimanendo nel rispetto del limite di spesa 2004, quale danno ci sarebbe stato per la finanza pubblica?

Secondo le sezioni riunite limitare quindi le assunzioni al solo livello delle cessazioni avvenute nell'anno precedente potrebbe comportare un'indebita ingerenza nelle regole di organizzazione degli uffici che è riconducibile a materia riservata alla competenza legislativa esclusiva della Regione. Peraltro non va dimenticato che gli enti in esame sono di esigue dimensioni per cui la mancata assunzione anche di una sola unità di personale può avere notevoli ricadute sulla gestione.

La conclusione è quindi quella più attesa: l'espressione «precedente anno» può riferirsi a cessazioni intervenute in precedenti esercizi, ma non ancora ricoperte e come tali rifluite nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione.

Un'occasione unica quindi per gli enti locali di piccole dimensioni che hanno pochissimo tempo per portare a termine eventuali processi di accesso. Potrebbe infatti anche per loro scattare dal 2011 la scure del turn-over del 20%. Mentre la questione è già stata inviata per una risoluzione unitaria alla sezione autonomie della Corte dei conti, ad oggi si rilevano diverse interpretazioni sull'argomento anche se, dagli emendamenti proposti nella legge finanziaria, sembra che possa prevalere il principio che il comma 562 è legge speciale e come tale continuerà, per gli enti non soggetti a patto, a disciplinare le regole.

Fonte: il Sole 24 Ore

  

Pubblica Amministrazione: Corsa ai regolamenti per il «via» alla riforma

Entro il 31 dicembre comuni, province, altri enti locali, regioni, enti regionali ed enti del Ssn dovranno adeguare i propri regolamenti di organizzazione alla legge Brunetta (Dlgs 150/2009). Entro lo stesso termine, sulla base della proposta che sarà avanzata dall'Organismo indipendente di valutazione, tutti gli enti dovranno adottare la nuova metodologia di valutazione delle performance di dirigenti, titolari di posizione organizzativa e dipendenti. Sempre che non arrivi una proroga, alla quale il ministro della Pubblica amministrazione è contrario, ma che viene sollecitata da molti, anche nella semplice forma di deliberazioni della commissione che determinò un allungamento del periodo transitorio.

Alla base della possibile proroga vi è la constatazione che la maggioranza degli enti non sarà in condizione di rispettare il termine del 31 dicembre. Il Dlgs 150/2009 prevede che la mancata adozione della nuova metodologia di valutazione determini come conseguenza l'impossibilità di erogare il trattamento accessorio collegato alle performance e che in caso di mancata regolamentazione delle fasce di merito si applicano quelle previste per lo Stato. Viene anche sottolineato, come ha fatto l'Anci, che il blocco della contrattazione limita le risorse che possono essere destinate alla incentivazione del merito, gettando ombre sugli effetti concreti della riforma. Inoltre, il blocco della contrattazione collettiva disposto per il triennio 2010/2012 dalla manovra estiva ha già determinato il rinvio del bonus di eccellenza e del premio dell’ innovazione, del vincolo a che la parte prevalente del trattamento accessorio sia collegata all’ incentivazione delle performance, della possibilità per gli enti di assumere decisioni motivate e unilaterali in caso di mancata conclusione delle trattative per il contratto decentrato e, secondo alcuni interpreti, della entrata in vigore del premio per l'efficienza.

La competenza ad adottare modifiche regolamentari è della giunta, ma la deliberazione deve essere preceduta dalla fissazione da parte del consiglio dei criteri generali. Quanto alle relazioni sindacali, non si deve né concertare né contrattare sull'intero regolamento. Stando alle norme contrattuali e assumendo che gli effetti della legge Brunetta sui contratti nazionali siano rinviati alla stipula della nuova intesa, l'informazione preventiva e l'eventuale concertazione si devono garantire sui criteri di valutazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative e sulle metodologie di valutazione di tali figure e dei dipendenti; mentre si deve contrattare sui criteri generali di valutazione dei dipendenti e sulla quantità di risorse da destinare alle singole fasce di merito. Le modifiche regolamentari devono individuare il numero delle fasce di merito (fermo restando che devono essere almeno tre) e il numero dei dirigenti e dei dipendenti da inserire. Il regolamento, in particolare negli enti di maggiore dimensione e per evitare differenziazioni nella valutazione, può inoltre decidere che le fasce siano istituite per singole articolazioni di livello dirigenziale.

Gli enti devono disciplinare il conferimento degli incarichi dirigenziali, recependo le limitazioni allo spoil system dettate dalla legge Brunetta, e stabilendo la quantità massima di dirigenti a tempo determinato. La sentenza della Corte costituzionale n. 324 ha stabilito sia la legittimità che l'applicabilità alle regioni e, quindi, anche agli enti locali. I regolamenti dovranno inoltre applicare le novità su procedure di mobilità volontaria, iter per l'adozione del programma del fabbisogno di personale, progressioni di carriera, territorializzazione dei concorsi, procedure interne di conciliazione per i contenziosi e individuare gli uffici competenti alla adozione dei procedimenti disciplinari per i dirigenti e per i dipendenti.

Fonte: il Sole 24 Ore

  

Attualità: il Wi-Fi che uccide gli alberi

Uno studio olandese, non ancora pubblicato ma di cui sono noti i contenuti, sostiene le reti Wi-Fi e cellulari danneggiano gli alberi.

Secondo i dati raccolti da alcuni ricercatori dell'Università di Wageningen negli alberi delle zone urbane sono apparsi dei sintomi non ricollegabili a malattie note o infezioni virali o batteriche.

Più del 70% degli alberi mostra segni di un cattivo stato di salute, come fessure nella corteccia, perdite di linfa, decolorazioni e necrosi dei tessuti; cinque anni fa il fenomeno coinvolgeva solo il 10% degli alberi.

Di contro, nelle zone rurali tutto ciò non succede; secondo i ricercatori olandesi la colpa è dell'uso sempre più intenso dei dispositivi senza filo.

Alcuni esperimenti sembrano aver confermato questa teoria: posizionando in una stanza climatizzata per tre mesi diverse specie di piante a distanze diverse (da 50 cm a 3 m) da 6 sorgenti standard di segnali Wi-Fi sono stati rilevati sintomi di sofferenza da parte dei vegetali, tra cui la morte degli strati più esterni delle foglie.

Prima di arrivare a delle conclusioni definitive i ricercatori intendono compiere ulteriori studi, anche in vista di una conferenza su questo argomento che si terrà nel febbraio del 2011.

Da qui a chiedersi quali siano gli effetti sull'uomo - finora considerati nulli - il passo è davvero molto breve.

Fonte: Zeus.com

 

 Pubblica Amministrazione: a L'Aquila, sezione scuola alta formazione PA

«Un evidente salto di qualità per questa città provata, ma non distrutta, dove tutte le comunità potranno innervarsi di competenze e sapere». Così si è espresso oggi il ministro per l'Innovazione e la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, in merito alla decisione di far sorgere, proprio nel capoluogo abruzzese, una sezione distaccata della scuola di alta formazione della Pubblica Amministrazione.

Nel corso di una conferenza stampa presso il piccolo auditorium dell'Università degli studi dell'Aquila, Brunetta ha annunciato altresì la nascita di "Aquilab", frutto della collaborazione tra ministero, università, Unicredit e Telecom, come progetto pilota per garantire la continuità operativa dei servizi essenziali a rischio di interruzione catastrofica.

La scuola di alta formazione rappresenta un investimento sulla cultura che consentirà di «aggiungere altri progetti alle iniziative relative all'Ict che hanno fatto diventare l'università un centro d'eccellenza». La Regione Abruzzo realizzerà quindi due infrastrutture per la connettività in banda larga. La prima connetterà le quattro province, oltre a Sulmona e Avezzano, la seconda la quasi totalità dei Municipi della provincia dell'Aquila.

«L’Aquila e il suo territorio diventeranno un laboratorio di innovazione grazie a un concentrato straordinario di risorse: sono in arrivo infatti, nei prossimi dodici anni, investimenti per 12 miliardi di euro che contribuiranno a farne il territorio più moderno, cablato e tecnologico di tutto il Paese - ha aggiunto Brunetta - le difficoltà attuali si trasformeranno in opportunità per il capoluogo abruzzese, futura città pilota per l’innovazione nella Pubblica Amministrazione e centro di attrazione per le imprese che vorranno investire».

Fonte: pubblicaamministrazione.net

 

 CIVIT: programma di sostegno a progetti sperimentali e innovativi

La Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha deliberato un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali per il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo".

Leggi: Delibera n.115 del 2010

Fonte: legautonomie.it

  

Attualità: Modifiche codice amministrazione digitale

La Commissione affari costituzionali della Camera ha deciso di svolgere una breve indagine conoscitiva in merito allo schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (dlg n. 82/85) (n. 266).

http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/AC0559A.htm

Fonte: legautonomie.it

Corte dei Conti: La gestione finanziaria 2009 dell’INPS 

La Sezione controllo enti nella relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’INPS per l’esercizio 2009 sottolinea come la caduta del PIL e dell’occupazione e la flessibilità del lavoro abbiano inciso sul disavanzo tra monte retribuzioni e monte prestazioni, ribadendo la necessità di un attento monitoraggio per la stabilità e sostenibilità del sistema pensionistico. Diversi i punti di criticità riscontrati: la crescita delle spese di funzionamento, la contrazione del gettito contributivo, la dilatazione della spesa per le prestazioni pensionistiche e per i trattamenti di invalidità. Inoltre, in attesa delle verifiche sui risparmi collegati all’attivazione delle “case comuni del welfare” e alla centralizzazione degli acquisti, “ è continuato il segmentato processo di riorganizzazione interna con l’ausilio di consulenze esterne, in assenza peraltro di un piano complessivo e di una analisi costi-benefici, ed a fronte di spese di funzionamento giunte a circa 4 mld di euro”.

Leggi: Determinazione n.84/2010

 

 

INPS: versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali tramite il modello F24 EP

Con circolare n. 147 del 19 novembre 2010 l'INPS fornisce le istruzioni per l’utilizzo del modello F24 Enti Pubblici per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Leggi: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20147%20del%2019-11-2010.htm

Fonte: dpl modena

  

Ministero del Lavoro: indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del D.L.vo n. 81/2008, e successive integrazioni e modificazioni.

In tal modo viene fornito, in anticipo rispetto al termine di legge (31 dicembre 2010), ai datori di lavoro pubblici e privati, agli operatori e ai lavoratori un essenziale strumento di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni di legge in materia di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare e innovativa tematica del rischio da stress correlato al lavoro.

La Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini della massima divulgazione dei contenuti delle indicazioni, ha provveduto a trasmettere il testo ai propri organi di vigilanza, alle strutture regionali competenti e alle parti sociali mediante propria lettera circolare.

Leggi:http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1C0B1EF9-60B8-489C-8667-9DFEA8D63F35/0/20101118_LC.pdf

Fonte: dpl modena

  

Governo: misure urgenti in materia di sicurezza

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2010 è stato pubblicato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legge n. 12 novembre 2010 , n. 187 contenente misure urgenti in materia di sicurezza.

Leggi: allegato il Decreto Legge

Fonte: dpl modena

  

TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di ottobre 2010

A Ottobre, il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), accantonate al 31 dicembre 2009, è: 2,354566%.

Fonte: dpl modena

 

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