News del 29 Gennaio 2010 PDF Stampa E-mail
  • Pubblica Amministrazione: 2 pareri sulle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di malattia;
  • Pubblica Amministrazione: le nuove fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di malattia
  • Pubblica Amministrazione: assenze per malattia, al via nuove fasce di reperibilità;
  • Pubblica Amministrazione: integrazione documentale off-limits;
  • Inpdap: semplificazione procedure amministrative ai fini della liquidazione del tfr;
  • TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di gennaio 2010;
  • Parlamento: pubblicata la legge finanziaria per il 2010

 

 


 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 2 PARERI SULLE fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di malattia 

 

Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2010 è stato pubblicato il Decreto contenente la determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia, da parte del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione pubblica.Le nuove fasce di reperibilità sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Sono, altresì, esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.Leggi il DECRETO 18 dicembre 2009, n. 206

 

Fonte: dpl modena.

 


 

 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Assenze per malattia, al via nuove fasce di reperibilità

Malattia dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e di regioni ed enti locali sempre al centro dell'attenzione, anche dopo un anno e mezzo dall'entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008 che ha inasprito il sistema dei controlli sulle assenze.
Ora il quadro normativo si completa con l'approvazione da parte del ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione di un decreto, il n. 206 del 18 dicembre 2009, che individua nuove fasce orarie per la reperibilità in caso di assenza di malattia.
Ripercorriamo brevemente le novità susseguitesi in materia negli ultimi due anni per concludere analizzando il decreto ministeriale, attualmente in attesa dei rilievi della Corte dei conti.
Le novità della manovra estiva
Nel corso del 2009 si sono avuti due interventi del legislatore sull'argomento. Innanzitutto, il decreto legge n. 78 che, relativamente all'art. 71 del Dl n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008), ha previsto:
- la conferma che per i primi dieci giorni di ciascun evento di malattia può essere erogato soltanto il trattamento economico fondamentale;
- la conferma che, dopo il secondo episodio di malattia nel corso dell'anno, la successiva malattia può esser giustificata solamente con un certificato rilasciato dal Sistema sanitario nazionale o da un medico con questi convenzionato;
- la conferma (peraltro già presente in tutti i contratti nazionali del pubblico impiego) dell'obbligo di disporre la visita fiscale fin dal primo giorno di assenza;
- l'abrogazione della fasce di particolare restrizione (ore 8-13 e 14-19) per le visite fiscali al domicilio in caso di malattia. Dal 1° luglio 2009, le fasce sono pertanto come per tutti i lavoratori dipendenti: dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19;
- l'abrogazione dell'art. 71, co. 5, che prevedeva l'impossibilità di considerare presente un lavoratore assente dal lavoro ai fini della distribuzione delle risorse decentrate;
- la previsione che il costo delle visite fiscali richieste dalle amministrazioni pubbliche è a carico delle Aziende sanitarie competenti e che le visite rientrano tra i compiti istituzionali delle stesse. A decorrere dal 2010 lo Stato destinerà apposite risorse per l'effettuazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici.
Gli adempimenti in caso di malattia
Il dipendente
- comunica tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, la propria impossibilità a recarsi sul lavoro;
- recapita entro due giorni dall'inizio dello stato di malattia il certificato medico;
- comunica l'eventuale domicilio diverso rispetto a quello precedentemente indicato;
- non si assenta dal domicilio durante le fasce di reperibilità e qualora lo faccia ne dà preventiva comunicazione al datore di lavoro.
Il datore di lavoro
- dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno;
- dopo l'assenza alla visita fiscale si accerta del motivo e, una volta ottenuta la giustificazione, valuta se ritenerla valido oppure no;
- in caso di assenza ingiustificata applica le riduzioni di retribuzione di cui alla legge n. 638/1983;
- di pari passo inizia il procedimento disciplinare.
Le novità del Dlgs n. 150/2009
Sempre nel corso del 2009, il decreto legislativo n. 150, di attuazione della riforma Brunetta, ha ulteriormente rivisto il sistema della malattia nella pubblica amministrazione:
- alcune disposizioni sono state stralciate dal Dl n. 112/2008 per essere inserite, con maggior forza di valore, direttamente nel Testo unico del pubblico impiego, il Dlgs n. 165/2001;
- in tale occasione, è stato pure previsto che le fasce di reperibilità in caso di assenza per malattia dei dipendenti pubblici saranno individuate con decreto del ministro della Pubblica amministrazione;
- la certificazione di falsi stati di malattia o malattie giustificate con falsi certificati comporta, all'interno del procedimento disciplinare, il licenziamento senza preavviso, oltre ad una multa da 400 a 1.600 euro e alla reclusione da uno a cinque anni;
- sanzioni estremamente rigide anche per i medici coinvolti in comportamenti non in linea con quanto sopra disciplinato o in caso di emissione di certificati medici senza oggettiva verifica dello stato di malattia del dipendente;
- invio della certificazione medica per via telematica.
Il sistema delle sanzioni
Se il dipendente
-attesta falsamente la propria presenza in servizio;
-altera i sistemi di rilevamento della presenza;
-giustifica l'assenza mediante certificazione falsa;
-giustifica l'assenza mediante certificazione falsamente attestante uno stato di malattia.
-Licenziamento senza preavviso
-Reclusione da uno a cinque anni
-Multa da 400 a 1.600 euro
La certificazione corre sul web
La certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente.
L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia comporta:
- la sanzione del licenziamento per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali;
- la decadenza dalla convenzione.
Il decreto sulle fasce di reperibilità
Infine, il decreto del ministro Brunetta a chiudere il cerchio. Il provvedimento ha individuato infatti nuove fasce orarie di reperibilità in caso di assenza per malattia. Pertanto il dipendente pubblico assente per malattia dovrà trovarsi al proprio domicilio in queste fasce orarie: al mattino dalle ore 9 alle 13 e al pomeriggio dalle 15 alle 18.
Per quanto riguarda la decorrenza, questa scatta dal 4 febbraio prossimo.
Lo stesso decreto però non si limita a fornire le indicazioni delle fasce orarie di reperibilità, bensì identifica alcune deroghe, fornendo una sorta di casistica di assenze che permettono al lavoratore di non rispettare le fasce stesse.
Quando scatta l'esclusione dall'obbligo di reperibilità
Obbligo di reperibilità dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni anche non lavorativi e festivi. L'obbligo è escluso in caso di:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Infine il provvedimento ha precisato, in linea con quanto sostenuto dalla Suprema corte di cassazione, che non vi è più obbligo di reperibilità nei confronti dei dipendenti per i quali è già stata effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Leggi il DECRETO 18 dicembre 2009, n. 206
Fonte: Il Sole 24 Ore.

 


 

 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Integrazione documentale off-limits

Concorso per soli titoli - Bando che obbliga il concorrente ad indicare analiticamente i titoli posseduti e ad accluderne copia se non in possesso dell'ente procedente - È legittimo - Omessa dichiarazione e allegazione nella domanda - Integrazione successiva - È inammissibile
Non contrasta col principio generale di non aggravamento del procedimento il bando di concorso che obblighi, in maniera chiara e tassativa, i concorrenti non solo ad allegare l'elenco specifico dei titoli posseduti, ma anche ad allegarne copia alla domanda di partecipazione, nel caso in cui gli stessi non siano già detenuti dall'amministrazione procedente, dovendo l'esigenza di semplificazione coniugarsi con quella di celerità della procedura selettiva. Né le eventuali omissioni possono essere sanate ricorrendo all'integrazione documentale, semmai utilizzabile al solo fine di regolarizzare o emendare meri errori materiali contenuti in documenti o dichiarazioni già prodotte.
La decisione in esame ha il pregio di coniugare in maniera concreta ed attuale i principi generali di celerità ed efficienza che informano l'agire pubblico con quello specifico della par condicio che caratterizza le procedure concorsuali, ritenendo non solo legittimo il bando che richieda al candidato di allegare alla domanda l'elenco analitico dei titoli posseduti e valutabili oltre che una loro copia, quando non già detenuta dall'amministrazione procedente, ma anche negando che le relative omissioni possano essere emendate ex post attraverso l'integrazione documentale , risolvendosi in un inammissibile perfezionamento sostanziale dell'istanza originaria, in pregiudizio degli altri concorrenti .
L'obbligo imposto alla PA di non aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie, già costituente una delle possibili declinazioni del principio costituzionale di buon andamento, non a caso ha fatto positivo ed autonomo ingresso nel nostro ordinamento solo con l'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituendo lo specchio di un diverso modo di intendere il potere ed il suo apparato burocratico e, soprattutto, la relazione tra questi e i suoi interlocutori, quasi paritetica.
Come pure non è casuale che tale criterio, così come quelli della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia pur coniati dal medesimo articolo, si è sviluppato in tempi più recenti, grazie agli interventi di una giurisprudenza, anche comunitaria, matura e particolarmente sensibile a limitare l'indiscriminato uso del potere autoritativo, onde evitare la compressione della sfera giuridica dei suoi destinatari oltre la misura strettamente necessaria al raggiungimento del fine cui la norma attributiva lo indirizza (c.d. principio di proporzionalità) .
Evoluzioni pretorie che, dopo le modifiche introdotte dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, sono oggi recepite quali fonti regolatrici dell'attività amministrativa in virtù della relatio mobile contenuta nel novellato art. 1 citato (laddove rinvia per l'individuazione dei principi che reggono l'azione amministrativa ai "principi dell'ordinamento comunitario").
Tra le misure assunte allo scopo di dare concreta attuazione al criterio in esame, quelle che qui assumono fondamentale rilievo sono, per un verso, la legge sulla semplificazione amministrativa, legge 15 maggio 1997, n. 127, attuata col Dpr 20 ottobre 1998, n. 403, recante l'introduzione delle dichiarazioni sostitutive di certificati e di atti notori che, soppiantando l'istituto dell'autocertificazione - mai veramente decollato - introdotto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, ha applicazione generalizzata ed efficacia durevole, purché svolta nel rispetto delle forme previste dal Dpr 28 dicembre 2000, n. 445; e, per altro verso, il codice dell'amministrazione digitale di cui al Dlgs 7 marzo 2005, n. 82, che, in uno al Dpr 11 febbraio 2005, n. 68 ed al Dpcm 2 novembre 2005, sulla posta elettronica certificata, segnano l'inizio del reale snellimento dell'azione amministrativa, anche in ambito concorsuale .
Il principio d'azione de quo ha poi trovato la sua naturale e indefettibile corrispondenza nella riorganizzazione amministrativa, improntata a flessibilità ed efficacia tanto a livello locale, con l'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, poi rifluito nell'art. 88 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, quanto centrale, prima col Dlgs 3 febbraio 1993, n. 29 e, poi, con gli artt. 2 e seguenti del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, oggi oltremodo corroborato in parte qua dal c.d. piano industriale della PA, di cui il Governo ha recentemente varato la prima parte con il Dlgs 27 ottobre 2009, n. 150, in esecuzione della più ampia delega ricevuta con la legge 4 marzo 2009, n. 15.
Nondimeno la garanzia del non aggravamento del procedimento (nella duplice forma dell'autocertificazione e della semplificazione), posta ad evidente presidio del destinatario della funzione pubblica, non può trasmodare tanto da comprimere quella, altrettanto forte, della celerità dell'azione amministrativa, cui si aggiunge quella dell'imparzialità, riferibile non solo all'ente procedente, ma anche al privato, quante volte sia portatore di un interesse opposto a quello vantato dal soggetto che invochi il diritto ad avvalersi della semplificazione ovvero a riparare alle omissioni in cui sia incorso, avvalendosi dell'istituto dell'integrazione documentale.
Garanzie, quelle della celerità e dell'imparzialità, che costituiscono il giusto contrappeso a quella del non appesantimento, soprattutto nell'ambito delle procedure concorsuali, laddove è più evidente il rischio che il prevalere della seconda si traduca nell'ingiusto pregiudizio delle prime, pur di pari dignità.
Tenuto conto di tali coordinate e del dato che la celerità dell'azione della PA, soprattutto nella sedes materiae, è inversamente proporzionale alla complessità del suo apparato burocratico e al numero dei partecipanti, in maniera condivisibile la giurisprudenza ha trovato il giusto punto di equilibrio tra le opposte esigenze, ritenendo legittimi i bandi che obblighino i concorrenti ad allegare alla domanda di partecipazione un elenco, separato ed analitico, dei titoli posseduti, accludendone altresì copia, ove non già detenuta dall'amministrazione procedente, non costituendo per essi onere particolarmente gravoso o inesigibile.
Baricentro che non soffre la destabilizzazione dell'istituto dell'integrazione documentale, rimedio precluso quante volte il candidato non assolvendo agli oneri predetti, incorra non già in irregolarità formali, quanto in vere e proprie omissioni sostanziali ed originarie della domanda non emendabili, pena la violazione della par condicio degli altri concorrenti, eventualmente pretermessi nel caso in cui, successivamente allo spirare dei termini di candidatura, altri aspiranti siano ammessi a produrre ex novo documenti mai significati prima.
Tanto, si soggiunge, soprattutto allorquando trattasi di concorsi per soli titoli, costituendo questi l'unico criterio di comparazione, e per posti di particolare rilievo e responsabilità, per ricoprire i quali anche a mancanze di tal genere può attribuirsi una valenza sintomatica.

Fonte: Il Sole 24 Ore.

 


 

 
INPDAP: semplificazione procedure amministrative ai fini della liquidazione del TFR

Con la circolare n. 26/2009, l'INPDAP comunica l'unificazione della modulistica per la semplificazione delle procedure amministrative ai fini della liquidazione dei trattamenti di fine servizio (buonuscita ed indennità premio di servizio).
Leggi la Circolare 26
Fonte: dpl modena.

 


 

 
TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di gennaio 2010

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 14 dicembre 2009 al 15 gennaio 2010, è pari al 2,224907%.

Fonte: dpl modena.

 


 

 
Parlamento: pubblicata la Legge Finanziaria per il 2010

E' stata pubblicata, sul supplemento ordinario n. 243 della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, la legge n. 191/2009, nella quale sono state contenute le disposizioni relative alla c.d. “Finanziaria 2010”. Esse entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2010.

Leggi il TESTO completo
Fonte: dpl modena.

 

 

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