News del 6 Aprile 2010 PDF Stampa E-mail
  • Pubblica Amministrazione: Innovare La Pa? Dagli Utenti 200 Proposte Per Brunetta;
  • Pubblica Amministrazione: Niente più raccomandate A/R Per Trasmettere i certificati di malattia;
  • Pubblica Amministrazione: Esonero Dal Servizio Più Ricco Per Chi Fa Volontariato;
  • Pubblica Amministrazione: Concorsi Pubblici In Regola Solo Se La Procedura È "Aperta";
  • Pubblica Amministrazione: Assunzioni: Categorie Protette Fuori Dal Blocco;
  • Pubblica Amministrazione: indennità contrattuali 2010 Lavoro pubblico;
  • Pubblica Amministrazione: “Vivifacile”, Il Nuovo Servizio Online Per Il Cittadino E Le Imprese;
  • Pubblica Amministrazione: Direttiva Sul Monitoraggio Del Lavoro Flessibile Nella P.A.;
  • Pubblica Amministrazione: Il Primo Rapporto Sulla Burocrazia Della P.A. e I Cittadini;
  • Agenzia Entrate: Risposte Ai Quesiti In Materia Di Redditi Di Lavoro Dipendente;
  • Agenzia Entrate: Assistenza Fiscale Modello 730/2010 Per Lavoratori Dipendenti E Dai Professionisti Abilitati;
  • Concorsi Pubblici: Agevolazione Per L’acquisto Del Codice Dei Regolamenti Del Comune Di Roma;
  • Nuove Convenzioni Di Quadrinet Pa Per I Soci!;
  • Nuova Convenzione Con L’associazione Arvuc – Associazione Romana Vigili Urbani In Congedo;
  • Nuova Convenzione Legale Con Lo Studio Marrama-Zonfrilli;
  • Iscrizioni Soci 2010 A Quadrinet Pa Anche Per Impiegati Cat. C E Dirigenti

 

 

 




Pubblica Amministrazione: Innovare la PA? Dagli utenti 200 proposte per Brunetta


Digitalizzazione dei servizi e apertura di canali telematici per i rapporti tra amministrazione e imprese le richieste più stringenti, digitalizzare la PA per “sburocratizzare” e, quindi, rendere più efficienti i servizi pubblici. È quanto emerge dal primo rapporto su “Burocrazia: diamoci un taglio!”, l’iniziativa che il ministro Renato Brunetta ha lanciato nello scorso mese di novembre per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese alle politiche di semplificazione amministrativa.
“Tramite un questionario online, in questi primi mesi di attività sono state raccolte oltre 200 proposte e segnalazioni che provengono dall’esperienza diretta dei clienti della PA.- spiegano da Palazzo Vidoni -.La qualità delle segnalazioni pervenute dimostra come i cittadini abbiano colto questa iniziativa come un nuovo strumento di partecipazione attiva al processo di riforma della Pubblica Amministrazione e non come un’occasione di semplice lamentela. Tutti coloro che l’hanno richiesto (circa un terzo degli scriventi) sono stati inoltre assistiti nella risoluzione del caso segnalato da “Linea Amica”, il contact center della Pubblica Amministrazione gestito dal Formez”.
Nello specifico i clienti dell’amministrazione chiedono di spingere sulla digitalizzazione per semplificare ed eliminare gli sprechi; richiesta, questa che si sostanzia con l’utilizzo di sempre minore quantità di carta e più collegamenti telematici per poter fruire di servizi online. A seguire la riduzione delle cosiddette “molestie amministrative” sulle aziende, che devono essere facilitate nella loro attività imprenditoriale. Come? Creando un unico interlocutore per le autorizzazioni, riducendo gli oneri per partecipare alle gare d’appalto e implementando servizi di invio telematico di dichiarazioni e domande.
Infine gli utenti chiedono la semplificazione delle pratiche per coloro che si trovano in condizioni di maggiore debolezza ( riduzione dei tempi e semplificazione delle procedure per il riconoscimento dell’invalidità e delle altre prestazioni per i disabili).
Per ciascuno di questi temi il rapporto pubblicato sul sito sintetizza le storie e le proposte pervenute e dà conto delle attività già realizzate o programmate.
I suggerimenti dei cittadini e delle imprese sono stati analizzati e utilizzati per predisporre concrete modifiche alla normativa esistente, in particolate nel decreto legislativo di modifica del Cad (Codice dell’Amministrazione Digitale) approvato lo scorso 19 febbraio dal Consiglio dei ministri.
Altre segnalazioni hanno invece trovato una risposta in iniziative di semplificazione già in cantiere, prima tra tutte il disegno di legge collegato alla Finanziaria.


Fonte: corriere.it


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Niente più raccomandate A/R per trasmettere i certificati di malattia


Cade l'obbligo per i lavoratori pubblici di inviare, entro i 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, tramite raccomandata A/R, le attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni.
Lo ha precisato il dipartimento della Funzione pubblica che, con circolare del 19 marzo scorso, ha diramato le indicazioni operative per la trasmissione per via telematica dei certificati medici attestanti la malattia dei dipendenti pubblici.
In particolare, il provvedimento si occupa di:
- informare i medici sulle modalità con cui effettuare la compilazione e l'invio della predetta certificazione;
- dare informazioni ai lavoratori del settore pubblico circa oneri e vantaggi della nuova procedura;
- descrivere gli adempimenti delle amministrazioni per la corretta ricezione delle attestazioni di malattia trasmesse per via telematica;
- individuare un periodo transitorio, durante il quale sarà possibile per i medici utilizzare ancora il certificato cartaceo in alternativa a quello redatto e inviato con modalità telematiche;
- fornire informazioni circa le sanzioni previste dall'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2009.
Sono tenuti alla trasmissione telematica dei certificati i medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e quelli in regime di convenzione con lo stesso Ssn. Resta fermo tuttavia l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, se diverso dalla residenza o dal domicilio abituale, all'amministrazione per i successivi controlli medico-fiscali.
Quanto ai tempi di attuazione del nuovo sistema, il dipartimento della Funzione pubblica precisa che il medico curante procederà, in via telematica, alle operazioni di predisposizione e di invio dei certificati di malattia nonché a quelle di rettifica e di annullamento dei certificati di malattia secondo le modalità indicate dalla circolare de qua a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero della Salute, di concerto con il ministero del Lavoro e con quello dell'Economia e delle finanze, in data 26 febbraio 2010.
Il medico curante avrà la possibilità, per i 3 mesi successivi alla pubblicazione del predetto decreto interministeriale, di procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente vigenti.
Scaduto il periodo transitorio di 3 mesi, la trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente in via telematica.
Il Dfp ricorda, infine, che l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.


Fonte: Il Sole 24 Ore


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Esonero dal servizio più ricco per chi fa volontariato


Con decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nell'ambito delle misure intese alla stabilizzazione della finanza pubblica ed in relazione al disegno di riorganizzazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di progressiva riduzione del numero dei dipendenti pubblici, è stato introdotto il nuovo istituto dell'esonero dal servizio, sono state previste importanti innovazioni in materia di trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti ed è stata disciplinata la risoluzione del contratto di lavoro per i dipendenti che abbiano maturato 40 anni di anzianità contributiva.
Le norme rilevanti sono contenute nell'art. 72 del predetto decreto.
Le innovazioni contenute nella summenzionata norma possono essere distinte in tre parti:
1) i commi da 1 a 6 introducono una forma di prepensionamento che consiste nell'esonero volontario dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. In tale periodo i dipendenti percepiranno il 50% della retribuzione che sarà elevato al 70% qualora il lavoratore svolga in via esclusiva e continuativa attività di volontariato opportunamente documentata e certificata;
2) i commi da 7 a 10 rendono discrezionale il trattenimento in servizio per due anni al compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento;
3) il comma 11 accorda all'amministrazione una facoltà di risoluzione del contratto di lavoro, nel rispetto del termine di preavviso di 6 mesi, dopo che il dipendente ha raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni. La norma riguarda il personale dipendente di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del Dlgs n. 165 del 2001, sia dirigenziale che non dirigenziale. Tale previsione non si applica ai magistrati e ai professori universitari.
La disposizione statuisce che rimane fermo "quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici." Da ciò deduciamo che la risoluzione del contratto di lavoro non incide sulla prefissata decorrenza legale della pensione anticipandola, ma tale decorrenza rimane ferma, con la conseguenza che l'amministrazione, nel caso in cui abbia deciso di farlo, deve esercitare la facoltà tenendo conto della decorrenza evitando che, cessato il rapporto di lavoro per effetto della scelta datoriale, il dipendente possa trovarsi privo del trattamento retributivo e di quello previdenziale.
L'esonero dal servizio
Ambito di applicazione
L'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni relative all'esonero dal servizio (co. da 1 a 6) inerisce il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie fiscali, la presidenza del Consiglio dei ministri, gli enti pubblici non economici, le università, le istituzioni ed enti di ricerca nonché gli enti di cui all'art. 70, co. 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 2. Le amministrazioni che possono fare applicazione dell'istituto sono soltanto quelle specificamente indicate dalla legge. Inoltre, come risulta dall'ultimo periodo del co. 1 dell'art. 72, la disposizione non trova applicazione nei confronti del personale della scuola.
Natura dell'istituto
Quale è la configurazione giuridica della posizione di esonero?
Va precisato che la posizione di esonero non si configura come una cessazione dal servizio, bensì come una sospensione del rapporto di impiego o di lavoro di durata variabile, fino ad un massimo di cinque anni, in cui il soggetto interessato non è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa presso l'amministrazione, ma percepisce un trattamento economico temporaneo (pari al 50% di quello complessivamente goduto per competenze fisse e accessorie al momento del collocamento nella posizione di esonero) e matura i contributi in misura intera.
L'esonero dal servizio non consente l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con soggetti privati o pubblici. Conseguentemente viene esclusa la possibilità di cumulo di impieghi.
Durante tale periodo invece, ai sensi del co. 5, il dipendente può svolgere prestazioni di carattere autonomo con carattere di occasionalità, continuatività e professionalità purché non a favore di amministrazioni pubbliche o società e consorzi dalle stesse partecipati.
Volontariato
È consentito lo svolgimento di attività di volontariato. Difatti il co. 3 dell'art. 72 recita che "ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo […], la misura del trattamento economico temporanea è elevata dal cinquanta al settanta per cento.".
La disposizione in esame prevede, dunque, l'elevazione dal cinquanta al settanta per cento del trattamento economico temporaneo spettante nel periodo di esonero per il personale che presta, in modo continuativo ed esclusivo, un'attività di volontariato. Le organizzazioni presso cui prestare l'attività di volontariato sono elencate nella stessa norma.
Soggetti presso i cui quali "fare" volontariato
Per completezza espositiva è necessario puntualizzare che oltre alle organizzazioni previste sono stati individuati, con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 5 novembre del 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2008, n. 296), ulteriori soggetti presso cui prestare attività di volontariato:
1) fondazioni ed associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione, la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2) fondazioni e associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 14, co. 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2005, n. 80.
Il parere del Dipartimento della Funzione pubblica
Il co. 3 pone un problema di natura interpretativa dell'espressione "in modo continuativo", poiché la tipologia di enti presso i quali può essere svolta l'attività è varia quanto a forma e settore di intervento, cosicché la collaborazione nell'ambito dell'associazione può atteggiarsi in maniera differenziata.
Il dipartimento della Funzione pubblica, con parere dell'11 dicembre 2009, rimette la valutazione e l'attestazione della continuità della prestazione dell'attività di volontariato alla specifica organizzazione interessata, chiarendo che non potrà considerarsi attività continuativa quella svolta in maniera saltuaria o sporadica, dovendo comunque ricorrere un'assiduità e una sistematicità della prestazione che rende la stessa meritevole di considerazione ai fini dell'elevazione del trattamento economico del dipendente a fronte di altre situazioni in cui tale elevazione non è presente, trattandosi di collaborazioni prive del carattere della continuità.
Un plauso all'amministrazione è doveroso in quanto, in mancanza di una precisa indicazione legale, ha ritenuto una scelta arbitraria la fissazione in via amministrativa di un monte ore minimo mostrando grande umiltà, valore necessario per favorire la corretta interpretazione e applicazione delle norme.


Fonte: Il Sole 24 Ore


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Concorsi pubblici in regola solo se la procedura è "aperta"



Elemento essenziale del concorso pubblico è la natura "aperta" della procedura, sicché "procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno, violano ‘il carattere pubblico' del concorso".
È pertanto illegittimo prevedere l'indizione di "concorsi riservati per l'assunzione di personale privato".
Lo ha stabilito il giudice delle leggi che, con la sentenza n. 100 del 17 marzo scorso, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 7 della legge della Regione Campania n. 16 del 28 novembre 2008.
La norma censurata, infatti, facendo "obbligo alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere della Campania di bandire concorsi riservati per i lavoratori in servizio in modo continuativo da almeno tre anni presso strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate, licenziati e posti in mobilità a seguito di provvedimento di revoca dell'accreditamento conseguente alla perdita dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia", viola i principi di cui agli articoli 3, comma 1, 51 e 97, commi 1 e 3, della Carta costituzionale.


Fonte: Il Sole 24 Ore.


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Assunzioni: categorie protette fuori dal blocco


Il divieto di nuove assunzioni è misura cui spesso ricorrono il legislatore finanziario statale e quello regionale a fini di contenimento della spesa pubblica, a fronte di una pubblica amministrazione pletorica.
Normalmente i divieti di nuove assunzioni contenuti nelle recenti leggi finanziarie hanno espressamente consentito, in deroga, le assunzioni relative alle categorie protette (cfr., ad esempio, l'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 148; l'articolo 34, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; l'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; l'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e l'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 292).
Il blocco assunzioni disposto dal Dl anticrisi
Il blocco delle assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici economici, di cui alla nota del ministero del Lavoro n. 15270 del 17 novembre 2009, è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 17, comma 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 (cosiddetto "pacchetto anticrisi").
Esso vale "sino al conseguimento degli obiettivi economici di cui al comma 3", vale a dire fino al conseguimento dei risparmi di spesa che un decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, assegna a ciascuna amministrazione vigilante sugli enti pubblici economici nei quali devono essere conseguiti risparmi di spesa, nella misura complessivamente delineata dall'articolo 1, comma 483, della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Proprio in virtù di una non completa attuazione della norma della Finanziaria e del mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio (pari a 415 milioni di euro per l'anno 2009) stimati come effetto del riordino degli enti ed organismi pubblici, infatti, è sorta l'esigenza di garantire allo Stato l'effettiva disponibilità di queste somme, sia attraverso un accantonamento lineare di una quota delle risorse disponibili afferenti a tali amministrazioni, sia attraverso ulteriori provvedimenti di riordino degli enti ed organismi pubblici, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi stimati.
Fino al raggiungimento di tali obiettivi, prescrive il comma 7 del citato articolo 17, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione dei tagli e del riordino non possono assumere nuovo personale.
Le assunzioni obbligatorie
Sono comprese nel divieto anche le "assunzioni già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale": di qui il dubbio in merito all'estensione del divieto anche alle assunzioni obbligatorie degli appartenenti alle categorie protette.
Invero, le assunzioni obbligatorie, al pari delle altre assunzioni, comportano oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione obbligata, che mal si conciliano con le esigenze di contenimento della spesa che normalmente, come abbiamo detto, sono preposte ai "blocchi", i quali, in quanto norme di tutela della finanza pubblica, si connotano per la loro "assoluta cogenza, senza alcuna possibilità di deroga" (così Corte dei conti, sez. giurisdizionale Regione Calabria, 27 aprile 2006, n. 396).
Invero, ancora, la fonte per le assunzioni obbligatorie è una legge speciale, in quanto deroga alla disciplina generale delle assunzioni nel pubblico impiego: l'articolo 3 della legge n. 68 del 1999 impone infatti ai datori di lavoro pubblici e privati di assumere una certa percentuale di lavoratori appartenenti alle categorie protette descritte dall'articolo 1. L'articolo 7 della medesima legge n. 68/1999 fissa le concrete modalità delle assunzioni obbligatorie, richiamando disposizioni ora contenute nell'articolo 35, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
C'era poi un altro precedente "pericoloso": l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prescrive che "le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo (connessi all'individuazione degli uffici e delle dotazioni organiche, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali) non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette".
Da un lato, quindi, con l'articolo 6, comma 6 si includeva il personale oggetto di assunzioni obbligatorie in un divieto generalizzato di assunzione; dall'altro, però, si può affermare che ubi lex voluit, dixit, e concludere nel senso opposto, cioè per l'esclusione dal blocco, nel caso in cui il legislatore nulla avesse disposto, come accade nell'articolo 17, comma 7, più volte citato.
L'oscurità della norma era palese già prima della sua definitiva approvazione, tanto è vero che ne è nato un ampio dibattito parlamentare ed extraparlamentare che ha portato alla presentazione di un emendamento (a firma di alcuni senatori del Pd) al disegno di legge di conversione del "pacchetto anticrisi", proprio per rendere esplicito che il blocco delle assunzioni non doveva fermare quelle obbligatorie.
I lavori preparatori della norma, pertanto, depongono nel senso opposto a quello fatto proprio dalla nota in commento.
La nota n. 15270 del 17 novembre 2009
In essa, infatti, la direzione generale del mercato del Lavoro sposa questa seconda interpretazione e chiarisce che il divieto di assunzione del decreto anticrisi:
- riguarda esclusivamente le amministrazioni centrali dello Stato e gli enti pubblici non economici, vale a dire le entità prese in considerazione dai commi precedenti ai fini del taglio delle risorse e del riordino;
- non riguarda i soggetti appartenenti alle categorie protette, dei quali è intangibile, in difetto di espressa previsione legislativa, il diritto ad essere integrati nel mondo del lavoro e quindi nella società.
In conclusione, ad avviso del ministero del Lavoro, non ogni blocco delle assunzioni può ritenersi ex se esteso alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette, anche quando il legislatore taccia sul punto.
Diversamente, invero, lo stesso dicastero del Lavoro aveva opinato a proposito del divieto di assunzione previsto dalla legge della regione Sicilia 14 maggio 2009, n. 6, per le Autorità d'ambito in materia di rifiuti, con riferimento a un concorso già bandito per l'assunzione di soggetti disabili.
In senso contrario, nel senso cioè che il blocco delle assunzioni, nel silenzio della legge, debba considerarsi esteso anche alle assunzioni obbligatorie, si era pronunciata la giurisprudenza amministrativa degli anni Novanta (così Tar Piemonte, sez. II, 12 gennaio 1994, n. 2; Tar Campania, Napoli, sez. V, 14 marzo 1995, n. 91; indirettamente anche Consiglio di Stato, sez. VI, 28 ottobre 1999, n. 1612).
Osservazioni finali
A ben vedere più che di "blocco delle assunzioni obbligatorie" si dovrebbe parlare di "sospensione dell'efficacia" dell'obbligo di assunzione, una fattispecie quindi analoga a quella espressamente prevista per le imprese private che sono interessate dall'intervento della cassa integrazione, secondo quanto prevede l'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 68 del 1999.


Fonte: Il Sole 24 Ore.


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: indennità contrattuali 2010 Lavoro pubblico

La tabella relativa alle indennità di vacanza contrattuale per i contratti del pubblico impiego degli enti locali e delle regioni (2010).


Leggi la tabella delle indennità contrattuali 2010
Fonte:legautonomie.it




PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: “Vivifacile”, il nuovo servizio online per il cittadino e le imprese



E’ online “Vivifacile, La Pubblica Amministrazione per te”, il nuovo servizio di comunicazione integrata con la pubblica amministrazione destinato a cittadini, professionisti e imprese. All’indirizzo www.vivifacile.gov.it si trovano tre aree specifiche, rispettivamente dedicate a "cittadini", "professionisti", "imprese".
Attraverso le tre sezioni principali si raggiungono varie aree tematiche (scuola, salute, previdenza, fisco). L’utente può registrarsi sia dalla propria postazione online, sia attraverso il telefono utilizzando Linea Amica (803001, 06 82881), o gli uffici preposti (ad esempio le segreterie scolastiche). Attivo fin da subito il servizio scuola–famiglia. per prenotare colloqui, assenze o ritardi e ricevere il pagellino elettronico.


Fonte: legautonomie.it


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Direttiva sul monitoraggio del lavoro flessibile nella P.A.

In allegato la Direttiva n.2 /2010 del Ministero della Pubblica amministrazione sul monitoraggio del lavoro flessibile nella P.A.

Fonte: legautonomie.it


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: il Primo rapporto sulla burocrazia della p.a. e i cittadini


Più servizi online, informazioni più chiare, semplificazione delle pratiche amministrative per le imprese: queste in sintesi le richieste, e le critiche, che i cittadini italiani rivolgono alla Pubblica amministrazione, centrale e locale, così come riporta il Primo Rapporto "Burocrazia: diamoci un taglio".
Per una "vita quotidiana" meno burocratizzata basterebbe, ad esempio, che l'utente non dovesse rendere all'ufficio pubblico le medesime informazioni ogni volta che presenta una nuova richiesta. Il rapporto è un'iniziativa del Ministero della Pubblica amministrazione e Innovazione. In allegato il documento completo.



Leggi il Primo Rapporto: “Burocrazia: diamoci un taglio”
Fonte: legautonomie.it



Agenzia Entrate: risposte ai quesiti in materia di redditi di lavoro dipendente

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 26/E del 27 marzo 2010, fornisce alcuni chiarimenti in merito a questioni interpretative in materia di reddito di lavoro dipendente, sollevate in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010.


Leggi la risoluzione 26/E
Fonte: dpl modena



Agenzia Entrate: assistenza fiscale Modello 730/2010 per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 26/E del 27 marzo 2010, fornisce alcuni chiarimenti in merito a questioni interpretative in materia di reddito di lavoro dipendente, sollevate in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010.


Leggi la Circolare n.16 del 27 Marzo 2010
Fonte: dpl modena



CONCORSI PUBBLICI: agevolazione per l’acquisto del codice dei regolamenti del Comune di Roma


L’acquisto del Codice dei Regolamenti 2010, potrà avvenire presso la libreria Giuridica Medichini a piazzale Clodio, 26 a Roma, che cura anche la distribuzione presso altre librerie.
In alternativa il libro potrà essere acquistato direttamente da Quadrinet Pa con lo sconto del 20% circa al prezzo di euro 22,00 anziché 26,00 recandosi presso la sede dell’ARVUC in via di S.Teodoro, 70 (Circo Massimo). In questo caso ogni persona potrà acquistare fino ad un massimo di n.3 copie.
I soci ARVUC potranno ottenere il volume con un contributo spese di soli euro 18,00, mentre la distribuzione del volume per i soci vecchi e nuovi di Quadrinet Pa è gratuita e il volume potrà essere ritirato, previo appuntamento, chiamando al numero di telefono 339-4550493.



NUOVE CONVENZIONI DI QUADRINET PA PER I SOCI!!

Nella prospettiva di ampliare l’offerta di servizi e proposte per i propri soci la Presidenza di Quadrinet Pa ha firmato due nuove importanti convenzioni a favore dei progetti associativi e a vantaggio diretto dei soci, la prima con l’Associazione ARVUC e l’altra con lo studio Legale Marrama – Zonfrilli.

Nuova convenzione con l’associazione arvuc – associazione ROMANA vigili urbani in congedo


La scorsa settimana Quadrinet Pa ha firmato una convenzione con l’Associazione ARVUC allo scopo di avviare un percorso di collaborazione con un’altra associazione che presenta nel proprio statuto finalità ed obiettivi di tutela dei dipendenti comunali analoghi.
Lo scopo è quello di avviare una collaborazione fattiva e realistica tra le due associazioni in modo da mettere in sinergia le reciproche risorse, competenze professionalità ed esperienze in una logica di qualità dei servizi.
Ciò anche al fine di distinguere ed evidenziare l’azione progettuale e realizzativi di due associazioni, che nel corso degli anni si sono distinte per la trasparenza, la correttezza nei rapporti e nel portare avanti proposte dotate di serietà realizzativa, rifuggendo da proposte opache o al contrario da libro dei sogni.
In estrema sintesi di seguito riportiamo i principali contenuti della convenzione:


  1. iniziative sociali; .
  2. iniziative culturali; .
  3. iniziative professionali, della formazione e dell’aggiornamento professionale dei soci con la possibilità di estensione anche ai non soci; .
  4. studio, formazione e ricerca su problematiche inerenti al lavoro, all'ambiente e alla sicurezza;.
  5. ecc..
In conseguenza della convenzione è stato concordato che la recente pubblicazione di Quadrinet Pa “Il Codice dei Regolamenti del Comune di Roma – 2010” potrà essere ottenuto dai soci dell’ARVUC con la riduzione del prezzo di copertina del 30% alla cifra di euro 18,00.
Il volume potrà essere ritirato presso la sede centrale dell’ARVUC in via di S.Teodoro, 70.



Nuova convenzione legale con lo studio Marrama-Zonfrilli


Il giorno 10 marzo 2010 in occasione della presentazione del Codice dei Regolamento 2010 è stata firmata la nuova convenzione per i servizi legali con lo studio Marrama – Zonfrilli.
Si tratta di uno studio legale completamente al femminile in una logica di pari opportunità con professioniste di giovane età ma dotate di rilevante esperienza unita ai significativi risultati positivi conseguiti in numerose cause e vertenze a favore dei propri assistiti.
I servizi dello studio sono quindi una garanzia di serietà per quanti vi si rivolgeranno, con costi assolutamente competitivi rispetto ad altri studi legali, salvaguardando però rigorosamente la qualità della consulenza e dell’assistenza fornita.
Queste ultime sono le garanzie che Quadrinet richiede sempre prima della stipula di convenzioni con altri soggetti terzi, nella consapevolezza di non voler fornire servizi finti o di scarsa qualità ai propri soci, che costituiscono la risorsa principale dell’Associazione.
Riportiamo di seguito i principali contenuti della convenzione:
“(…) servizi di consulenza e assistenza legale in materia di diritto civile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: separazioni, divorzi, locazioni, risarcimento danni da infortunistica stradale, problematiche di natura condominiale etc), diritto del lavoro privato e del pubblico impiego (anche di competenza amministrativa), ivi comprese le materie previdenziali assistenziali e vertenze contrattuali.
Quanto al trattamento economico, (…) forniranno agli iscritti all’Associazione consulenza legale gratuita sulle materie indicate.
Le questioni che comportano ulteriore attività professionale, oltre ovviamente al rimborso per le spese sostenute, saranno remunerate tra il minimo e la metà delle tariffe professionali in relazione alla complessità della questione da affrontare.
In caso in cui la vertenza, per essere risolta, richieda attività giurisdizionale e solo in caso di conclusione positiva della vertenza stessa (ove questa comporti benefici economici ovvero di particolare rilevanza) potrà essere richiesto un ulteriore contributo (sempre nei limiti delle tariffe professionali) in misura comunque non superiore al 10% del beneficio conseguito o (in caso di causa di valore indeterminato) nei limiti dei 2/3 del limite massimo delle tariffe professionali.
Ecc.



ISCRIZIONI SOCI 2010 A QUADRINET PA ANCHE PER IMPIEGATI CAT. C E DIRIGENTI


Sono aperte le iscrizioni all’Associazione per l’anno 2010, che possono essere effettuate oltre che dai funzionari di area Quadri anche dai Dirigenti e dai funzionari di categoria C. L’importo economico della quota associativa è rimasto invariato per il quarto anno consecutivo con un importo che va dai 4 ai max 6 euro circa mensili, in relazione al livello economico di inquadramento.
Per ulteriori informazioni andare sul sito all’indirizzo: www.quadrinet.it

 

 

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