News del 1 Giugno 2011 PDF Stampa E-mail
  • Breaking News: Roma Capitale – Avviata la fase finale della procedura per la pubblicazione dei bandi per le posizioni organizzative per il giorno 13 giugno 2011
  • Pubblica amministrazione: Linee guida dalla Pa centrale
  • Pubblica Amministrazione: acquisti Ict tallone d'Achille
  • Pubblica amministrazione: Dirigenti, turn over bloccato
  • Pubblica amministrazione: Il redditometro colpisce anche i beni in comune
  • INAIL: portale dedicato al tema della valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato
  • INAIL: disabilitazione per responsabili CED
  • Attualità: ISTAT, generazione 1.000 euro e PA
  • ISTAT: I bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali e comunali
  • Pubblica Amministrazione: Prevenzione e contrasto della corruzione e di altre forme di illecito nella PA
  • TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di aprile 2011

 

Breaking News: Roma Capitale – Avviata la fase finale della procedura per la pubblicazione dei bandi per le posizioni organizzative per il giorno 13 giugno 2011

Nella serata del 31 maggio 2011 il Dipartimento politiche risorse umane ha trasmesso a tutti gli uffici la circolare prot. 281302 con la quale da il via finalmente alla fase finale volta alla pubblicazione dei bandi per le posizioni organizzativa a Roma Capitale.

Essa prevede tempi serratissimi: entro il 6 giugno ore 12 tutti gli uffici devono trasmettere al Dip. Personale le determinazioni dirigenziali con cui istituiscono le posizioni organizzative secondo le tipologie e le quantità assegnate e devono predisporre lo specifico bando.

Il 13 giugno il Dip. Personale provvederà poi a pubblicare ufficialmente al’albo pretorio tutti i bandi di posizione organizzativa, con esclusione di quelle degli organi politici centrali e municipali e delle strutture esentate dal bando quali Gabinetto del Sindaco, Segretariato Generale.

In tutto le posizioni teoricamente sono n. 211 di tipo A, n. 319 di tipo B per un totale di n.530 oltre a n.35 di supporto agli organi politici.

Particolare attenzione va quindi posta nella compilazione del modulo di domanda ai fini della valutazione dei punteggi per concorrere alle diverse po, nonché ai fini di indicare bene le max tre po per le quali si vuole concorrere.

A tale proposito vedere le precedenti mail di Quadrinet Pa sull’argomento e il valuto metro per stimare il proprio punteggio in relazione alal tipologia di PO.

Le domande dovranno pervenire entro 20 giorni successivi alla pubblicazione del 13 giugno ovvero entro domenica 3 giugno. Cadendo di domenica se non verrà spostata la data di scadenza al primo giorno feriale successivo ovvero il 4 luglio la scadenza effettiva per le domande diverrà il venerdì 1 o il sabato 2 luglio.

Il procedimento di valutazione dovrà essere concluso entro il 25 luglio 2011 e i nuovi incarichi di PO verranno assegnati con decorrenza 1 agosto 2011.

Sul sito di Quadrinet tutta la documentazione relativa al bando delle PO: circolare, DD di istituzione delle po, modello di domanda, ecc.

 

 Pubblica amministrazione: Linee guida dalla Pa centrale

Oggi, se non ci saranno imprevisti dell'ultimo minuto, il Governo approverà in via definitiva il Dlgs di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili della Pa centrale. Se tutto andrà come previsto, e fortemente voluto dal ministero dell'Economia, verrà perfezionato un importante tassello della riforma contabile pubblica. Il legislatore, in realtà, ha richiesto a due distinti organismi di ridisegnare l'ordinamento della materia: al Comitato per i principi contabili ex legge 196/2009, che doveva tracciare il dettaglio dei principi per tutte le pubbliche amministrazioni ad eccezione delle regioni, degli enti locali, dei loro organismi strumentali e degli enti sanitari. Agli "esclusi" dovrà provvedere, invece, la commissione a sua volta immaginata dalla legge per il Federalismo (legge 42/2009), la Copaff.

Ai due comitati è stato imposto di agire in maniera coordinata ed uniforme. Esigenza di uniformità a cui si sono dimostrati attenti i membri della commissione bilancio della Camera, che hanno condizionato il loro parere positivo alla soluzione dell'unica vera difformità che si era evidenziata, quella relativa al tema della competenza finanziaria. Nello schema di decreto licenziato dalla Copaff si propendeva per una competenza focalizzata sul momento del pagamento, in quello predisposto per le altre amministrazioni su una competenza fondata invece sulla definizione del diritto di credito e debito.

Sul piano pratico la divergenza è rilevante: un credito può perfezionarsi nel 2011, mentre il diritto alla riscossione maturare nel 2012 o anche oltre. La scelta del momento di competenza è significativa e incide sulla consistenza di un importante fenomeno della contabilità pubblica, quello dei residui. In proposito la Commissione Bilancio ha espresso la sua preferenza, chiedendo che, almeno in via sperimentale, ci si uniformasse ai criteri dettati dal Copaff. Una decisione che ha anche forza tattica, perché i tempi non consentono al Mef di fare obiezioni.

Un'altra novità inserita nel decreto grazie al percorso in commissione è quella di aggiungere un articolo 16 bis, che affida al dicastero dell'Economia il compito di adottare entro 180 giorni un decreto che preveda uno schema tipo di bilancio consolidato e le sue modalità di applicazione. In questo modo si potrà realizzare un altro degli obiettivi della legge 196/2009, ovvero l'effettiva obbligatorietà di redazione del bilancio consolidato. Grazie a questo escamotage, la Commissione dei principi contabili, che arriva prima, segna un punto a suo favore, perché sarà lei a dettare le regole sul consolidato anche al Copaff, che in nome dell'uniformità dovrà adeguarsi. Da qui un segnale anche a comuni, province e regioni: il bilancio consolidato è destinato a diventare un obbligo di legge, e con modalità applicative chiare e, a breve, note.

Resta un'ambiguità nella norma: diventa o no obbligatoria una contabilità economico-patrimoniale in partita doppia? La legge 196/2009 lo prevederebbe ma la lettera del decreto è ambigua perché, sotto la dizione di «sistema integrato di scritturazione contabile» (articolo 6) può rientrarvi oppure no e soprattutto, sembra nascondere la paura di una normale contabilità di tipo aziendale. Vedremo. Bene ha fatto la commissione Bilancio del Senato a chiedere che venga inserita la previsione di una sezione dei documenti contabili dove si illustrino i prevedibili rischi sull'equilibrio economico (e quindi i fondi oneri ed i fondi rischi), per migliorare la significatività dell'informazione.
Un'ultima novità del decreto, opportunamente mantenuta, è quella dell'articolo 13: le società e gli altri enti che adottano il bilancio civilistico saranno comunque tenuti a produrre un documento di previsione redatto secondo la nomenclatura Cofog. Il documento dovrà essere vigilato (e quindi sottoposto a parere) degli organi di controllo. Un modo per rendere il documento di previsione non solo disponibile (molte società pubbliche ancora non lo redigono) ma anche ragionevolmente attendibile.

Fonte: Sole24Ore

 

Pubblica Amministrazione: acquisti Ict tallone d'Achille

Acquistare Ict “di qualità” per rendere la PA il motore dell’innovazione del sistema Paese. In campo per raccogliere la sfida ci sono il Dipartimento per la Digitalizzazione tecnologica, l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e DigitPA.

L’Authority sta lavorando ad una semplificazione dell’accesso alle gare pubbliche. “Il pilastro della riforma - spiega il consigliere Andrea Camanzi - è il fascicolo virtuale dove le imprese inseriranno i dati di partecipazione alla gara una volta per tutte. Si tratta di una semplificazione che andrà a vantaggio anche della PA che accederà più agevolmente ai documenti”. Ma perché il fascicolo diventi operativo - l’Autorità punta a lanciarlo in beta test per fine 2011 - sono necessari specifici prerequisiti tecnologici, come la banca dati nazionale dei contratti pubblici. “Stiamo lavorando su questo e sulla cooperazione applicativa”, puntualizza Camanzi.

Ma bastano queste azioni a fare acquisti di qualità? Camanzi è convinto che bisogna agire anche sulle stazioni appaltanti, troppe e non qualificate a comprare innovazione. “In Italia esistono 23mila stazioni, di cui 13mila non censite - sottolinea -. Tutte hanno la delega a comprare di tutto, dai cavi elettrici ai sistemi tecnologici perché la norma, che è una sola per ogni tipo di acquisto, non obbliga a identificare la “qualifica” del compratore. Con il risultato che compra innovazione anche chi di innovazione sa poco”. Sarebbe utile un sistema di deleghe “segmentato che qualifichi le stazioni appaltanti ma anche i fornitori”.

“La comunicazione con i player è fondamentale - conclude Camanzi -. Bisogna rendere operative quelle norme, già presenti nel codice degli appalti, sulla simmetria informativa PA-imprese in un’ottica di rilancio del project financing”.

Project financing che però, secondo Renzo Turatto Capo del Dit (Dipartimento per l’Innovazione e Tecnologie), non è facilmente applicabile nel pubblico, dove manca un flusso di cassa a fare da puntello. “Se l’obiettivo che bisogna raggiungere è quello di una qualificazione della domanda pubblica - dice - bisogna lavorare al pre-commercial procurement, ovvero pensare a procedure di acquisto differenziate, rispetto a quelle standard, per i beni a forte contenuto innovativo. Il pre-commerciale è un approccio che consente alla pubblica amministrazione di condividere con i fornitori rischi e vantaggi di progettazione, creando le condizioni ottimali per la commercializzazione dei risultati, e di mettere in comune risorse di più committenti”.

Altro strumento utile, secondo il braccio destro di Brunetta, è la creazione di un prezzario ad hoc -“almeno sui componenti standard di un sistema”- per fare ordine nel marasma di prezzi che non aiuta l’amministrazione a scegliere ciò che è meglio.

Sulla questione del prezzo dell’innovazione, e quindi della spesa che l’amministrazione deve affrontare, punta l’attenzione Fabio Pistella, membro del comitato direttivo di DigitPA. “Condivido le azioni messe in campo da Dit e Authority - puntualizza - perché permetteranno alla PA di valutare ex ante ed ex post, nonché nella fase di realizzazione, il risultato in termini di innovazione di processo e di servizio raggiunto con l’acquisto di Ict. In questa direzione va anche la riforma della contabilità di stato, il cui pilastro è il cosiddetto dividendo dell’efficienza, che consente un’analisi del risultati in modalità full cost”.

Concretamente significa che “è possibile effettuare una comparazione tra costi e risultati che interessa l’organizzazione di tutto l’ente e non i singoli uffici o dipartimenti - spiega il presidente di DigitPA, Francesco Beltrame - contribuendo ad ottenere risparmi in una voce di spesa, come quella dell’innovazione pubblica, che si aggira sui 5 miliardi l’anno”.

Il tutto - secondo Beltrame - “condito” da un rilancio del concetto di economia sociale di mercato applicata all’innovazione “che integra la libertà di impresa con il diritto dei cittadini a fruire egualmente di beni prodotti”.

In questo quadro in movimento gioca un ruolo preponderante anche il nuovo Cad che, battezzando l’era dei pagamenti online, dà un ulteriore spinta al processo di semplificazione e razionalizzazione degli acquisti.

Fonte: corrieredellecomunicazioni.it

 

Pubblica amministrazione: Dirigenti, turn over bloccato

Negli enti locali, i dirigenti a contratto sono diventati merce scottante: da un lato possono rappresentare, a seguito dei pareri della Corte dei Conti, personale in eccedenza, dall'altro, per effetto della nuova tornata elettorale, sono figure ricercate. Si riassume così la situazione dei dirigenti assunti sulla base dell'articolo 110, comma 1, del Tuel. È vero, infatti, che le pronunce delle sezioni riunite della Corte hanno buttato nello scompiglio le diverse Amministrazioni nelle quali si era proceduto alla nomina dei dirigenti a tempo determinato dopo l'entrata in vigore del Dlgs 150/2009. I giudici contabili hanno affermato, infatti, (pareri n. 12, 13 e 14 del 2011) che anche alle autonomie locali si applica il limite della riforma Brunetta, e, quindi, i dirigenti a contratto non possono superare l'8% dei posti di qualifica dirigenziale previsti in dotazione organica.

Sulla sorte dei dirigenti nominati in eccesso rispetto a questo limite, soccorrono i chiarimenti forniti - sempre dalla Corte dei Conti - ma sezione regionale del Piemonte (parere n. 52/2011), secondo la quale conservano efficacia, fino a scadenza, i contratti individuali di lavoro sottoscritti prima del 15 novembre 2009, data di entrata in vigore della riforma, ma non possono essere rinnovati. Per quelli sottoscritti successivamente, la Corte evidenzia come, avendo le pronunce degli stessi giudici contabili valore interpretativo, i contratti non potevano essere stipulati e quindi risultano sottoscritti in violazione a norme imperative di legge.

Nelle amministrazioni dove si è proceduto al rinnovo del Sindaco o del Presidente si è di fronte al problema diametralmente opposto. Con la cessazione delle precedenti amministrazioni sono venuti meno i vecchi incarichi ex articolo 110 del Dlgs 267/2000. In alcuni enti questi incarichi sono in numero esiguo, ma in altri rappresentano una quantità molto elevata rispetto al complesso dei dirigenti presenti. Stante i limiti imposti dal Dlgs 150/2009, nell'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, nella impossibilità di superare la soglia dell'8%, in molti casi non risulta possibile sostituire integralmente i dirigenti cessati.

E la situazione potrebbe risultare ancora più difficile se anche queste tipologie di assunzioni dovessero rientrare in quel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, previsto dall'articolo 14, comma 9, del Dl 78/2010, così come sembra delinearsi dalle interpretazioni fornite da alcuni giudici contabili (Piemonte, parere 6/2011, Lombardia, parere 167/2011, Emilia Romagna, parere 14/2011 - contrario Campania, parere 246/2011). La struttura deve affrontare, di conseguenza, una grave crisi organizzativa in quanto mancante di un'importante fetta della direzione.

Nel brevissimo periodo, si può far fronte a questa situazione affidando degli incarichi ad interim ai dirigenti a tempo indeterminato, ma nel medio termine, l'amministrazione è costretta a una rivisitazione della propria macrostruttura sulla base del personale dirigente presente e non, come si dovrebbe, fondando le proprie scelte sugli obiettivi che ha posto a base del mandato politico. Perciò, parecchi sono i dubbi sulla legittimità di queste norme: da un lato, è vero che tali disposizioni sono misure comunque volte al coordinamento della finanza pubblica, dall'altra incidono in maniera pesante su quella autonomia riconosciuta agli enti locali dall'articolo 114 della Costituzione.

Fonte: Sole24Ore

 

Pubblica amministrazione: Il redditometro colpisce anche i beni in comune

Nel redditometro (accertamento sintetico) il valore derivante dall'intestazione esclusiva di un'auto di lusso non si riduce automaticamente se il contribuente è in regime di comunione legale dei beni e il contratto di assicurazione è intestato a un figlio.

È necessario infatti provare l'effettivo onere economico sopportato dai parenti non essendo sufficiente limitarsi a segnalarne l'apporto. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 11213, depositata il 20 maggio 2011.

A una signora che aveva omesso di presentare la dichiarazione veniva accertato, sinteticamente, un maggior reddito per l'intestazione di un'auto di lusso e per spese per incrementi patrimoniali. La Ctp annullava l'atto dell'amministrazione, mentre la Ctr ratificava sostanzialmente l'operato dell'ufficio, decurtando però la redditività derivante dalla disponibilità di due titoli di Stato. Contro la decisione dei giudici di secondo grado la contribuente proponeva ricorso in Cassazione.

In particolare, tra i motivi di ricorso, la ricorrente lamentava che, ai fini dell'incremento di valore, derivante dall'intestazione di una Jaguar, la Ctr non aveva innanzitutto tenuto conto che essa era stata acquistata in pendenza di matrimonio, retto dal regime patrimoniale della comunione dei beni. Pertanto doveva considerarsi per il 50% in proprietà e disponibilità del marito. Inoltre il figlio, intestatario del contratto di assicurazione, ne pagava il relativo premio, sopportando in questo modo solo in parte le spese di mantenimento dell'auto.

Per la Cassazione, che ha respinto il ricorso, il caso oggetto del giudizio non rientra nella fattispecie normativa (articolo 3, comma 2 del Dm 10 settembre 1992), che consente la riduzione proporzionale dell'importo relativo a ciascun bene, se il contribuente dimostra che questo è nella disponibilità anche di altri soggetti e che ne sopporta solo in parte le spese.

La situazione di fatto della contribuente, per i giudici di legittimità, è sintomatica di operazioni economiche rivelatrici di altrettanto reddito, salvo dedurre e dimostrare la natura meramente fittizia dell'intestazione. Secondo la sentenza, l'acquisto di un bene immobile intervenuto nel periodo in cui i coniugi erano in regime di comunione legale dei beni non è condizione sufficiente per riconoscere la disponibilità del bene anche da parte di altri soggetti. Ciò in quanto, ad esempio, l'operazione economica potrebbe essere stata finanziata con beni strettamente personali o con il loro scambio.

Per la Cassazione è dunque del tutto insufficiente la semplice deduzione del regime di comunione legale, se non accompagnata (almeno) dall'allegazione dell'avvenuta esibizione al giudice di merito dell'atto di acquisto di quel bene.

Per quanto concerne, invece, il riconoscimento della contribuzione da parte di altri soggetti alle spese di mantenimento del bene, nel caso di pagamento di assicurazione da parte di terzi, nella specie il figlio, i giudici di legittimità rilevano che l'intestazione della quietanza dell'assicurazione prova solo il pagamento ma non l'effettivo carico economico della relativa spesa da parte del marito e/o del figlio. In questo senso hanno influito nella valutazione gli stretti rapporti familiari tra i soggetti e la mancata allegazione di ragioni giustificative della dissociazione soggettiva tra la contestata disponibilità esclusiva del bene da parte della ricorrente e la diversa intestazione del contratto assicurativo.

La sentenza appare interessante alla luce dei vari controlli da redditometro in corso da parte dell'amministrazione dove spesso si verificano situazioni di cointestazioni di beni nonostante il relativo onere economico e il mantenimento degli stessi siano in concreto sostenuti solo da un coniuge.

Fonte: Sole24Ore

 

INAIL: portale dedicato al tema della valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato

Nell'ambito delle attività svolte in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'INAIL ha realizzato un portale dedicato al tema della valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato, nel quale è possibile accedere ad una serie di strumenti e risorse di utile supporto per le aziende che procedono alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo. 81/2008 e s.m.i.

In particolare, il Dipartimento Medicina del Lavoro (DML) dell’INAIL ex ISPESL, in linea con quanto previsto nelle indicazioni metodologiche elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi degli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i., emanate il 17 novembre 2010, ha elaborato una proposta metodologica, riportata in un manuale, basata sul Modello Management Standards approntato dall’Health and Safety Executive (HSE), contestualizzato al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., nell’ottica di offrire all’utenza un "metodo unico integrato" per la valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato.

Leggi: http://www.ispesl.it/focusstresslavorocorrelato/index.asp

Fonte: dpl modena

 

INAIL: disabilitazione per responsabili CED

L'INAIL, con nota n. 3818/2011, ha comunicato che non rilascerà nuove utenze ai responsabili CED, necessarie per l’invio in via telematica del fogli salari, nell’ambito dell’autoliquidazione annuale dei premi: tutto questo sulla base della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7857/2010 con la quale è stato precisato che i CED non risultano abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale in via informatica. Ciò comporterà anche la disattivazione delle utenze rilasciate.

Leggi: http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop

Fonte: dpl modena

 

Attualità: ISTAT, generazione 1.000 euro e PA

Il Rapporto sulle retribuzioni contrattuali realizzato dall'ISTAT con Periodo di riferimento Aprile 2011 evidenzia un Italia ancora in crisi. In particolare un paese dove, dove un giovane impiega 3-5 anni di lavoro per riuscire a guadagnare 1.000 euro. e la crescita dei salari non segna variazioni rispetto al mese precedente.

Nello specifico rispetto alla precedente rilevazione del mese di aprile si evidenzia solo un +0,1%, con un incremento annuale dell'1,8%, ovvero un rialzo tendenziale delle retribuzioni non ha seguito quello dei prezzi al consumo, costringendo molte famiglie in una situazione di forte difficoltà finanziaria.

Il comparto della pubblica amministrazione è quello che ha registrato l'incremento minore, dove i ministeri, la scuola, le regioni e autonomie locali, e il servizio sanitario nazionale, hanno ottenuto solo un +0,3%.

Inoltre "a partire da gennaio 2010 tutti i contratti della pubblica amministrazione sono scaduti e rimarranno tali in ottemperanza alle disposizioni della legge 122/2010 all'art. 9 comma 7 che stabilisce il blocco delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012".

Sul territorio nazionale non c'è ancora una parità tra i sessi, con le donne che guadagnano il 20% in meno rispetto allo stipendio dei colleghi maschi. In particolare sono 1.131 gli euro mensili che spettano alle rappresentanti dell'universo rosa, contro i 1.407 euro dell'altro sesso.

Il lato positivo, in questo senso, è che le retribuzioni delle donne hanno evidenziato una maggiore crescite, passando da 1.080 a 1.131 euro (+4,7%), mentre quelle degli uomini sono passate da 1.361 a 1.407 euro mensili (+3,7%).

Fonte: pubblicaamministrazione.net

 

ISTAT: I bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali e comunali

Il centro diffusione dati dell'Istat ha pubblicato i dati dei bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali e comunali. Come riporta l'istituto di statistica, "nel 2009 le entrate complessive accertate delle amministrazioni provinciali sono pari a 12.732 milioni di euro, in diminuzione dell’8,3% rispetto all’anno precedente. Le entrate correnti risultano in calo del 2,0%, quelle in conto capitale del 26,1%, le entrate per l’accensione di prestiti del 22,7%". Mentre, per quanto riguarda i comuni, "ammontano a 78.060 milioni di euro le entrate complessive accertate delle amministrazioni comunali per l’esercizio finanziario 2009, con una flessione del 6,4% rispetto all’esercizio precedente. Le entrate correnti diminuiscono dell’1,3%, quelle in conto capitale del 21%, le entrate per l’accensione di prestiti dell’8,5%".

Leggi: i bilanci consuntivi amm.comunali e i bilanci consuntivi amm.prov ISTAT

Fonte: pubblicaamministrazione.net

 

Pubblica Amministrazione: Prevenzione e contrasto della corruzione e di altre forme di illecito nella PA

In allegato la relazione al Parlamento, anno 2010, del Servizio anticorruzione e trasparenza (SAeT) sul tema della prevenzione e contrasto della corruzione e di altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.

Leggi: Anticorruzione - Relazione al Parlamento - anno 2010

Fonte: pubblicaamministrazione.net

 

TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di aprile 2011

Il TFR accantonato al 31 dicembre 2010 va rivalutato per i lavoratori che hanno cessato il loro rapporto tra il 15 aprile ed il 14 maggio 2011, dell’1,689595%.

Fonte: dpl modena

 

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