News del 17 Ottobre 2011 PDF Stampa E-mail
  • Pubblica Amministrazione: Nuove regole per i dirigenti apicali
  • Consiglio dei Ministri: La Conferenza della Repubblica
  • Pubblica Amministrazione: Dire e Fare, l'innovazione nella PA locale
  • Pubblica Amministrazione: permessi e congedi per motivi di studio
  • Pubblica Amministrazione: Sportelli unici con moduli uniformi per ogni tipo di procedimento
  • Pubblica amministrazione: Per il censimento Comune più tutelato se utilizza i co.co.co
  • Pubblica amministrazione: Ammessi i controlli a sorpresa
  • Consiglio di Stato: gare distribuzione gas
  • Corte dei Conti: Riforma fiscale e assistenziale bocciata
  • Attualità: Ue, scatta il visto elettronico. Via al controllo digitale delle impronte
  • Consiglio di Stato: le dimissioni accettate non sono revocabili unilateralmente
  • INPS: nuove modalità di gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario
  • L'INPS ha comunica che dal 1° ottobre, possono essere presentate esclusivamente on line:
  • INPS: entro luglio 2012 tutti i servizi saranno telematizzati

 

 

Pubblica Amministrazione: Nuove regole per i dirigenti apicali

Il 31 ottobre prossimo scade il termine entro cui le amministrazioni interessate dalla nuova disciplina dell'accesso alla dirigenza dovranno programmare su base triennale il numero di posti da mettere a concorso. Il D.Lgs. 150/2009 (noto come riforma Brunetta) ha inteso trasformare il dirigente della PA in un manager. E ora siamo in prossimità della scadenza dei due anni indicata dal decreto in oggetto.

Con esclusione dei dirigenti con rapporti di lavoro di natura privatistica, nonché i capi dipartimento e i segretari generali, le PA dovranno programmare su base triennale il numero di posti da mettere a concorso. In relazione al corrente anno è possibile scegliere se calcolare le posizioni dirigenziali disponibili sul triennio 2011-2013 o fino al 2014.

La direttiva n.11/2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, datata 9 agosto 2011, è stata resa nota contestualmente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n.184 del 9/8/2011) del DPR 21 giugno 2011 n. 134 sulla formazione all'estero dei neo dirigenti di prima fascia.

L’art. 62, comma 1- ter del D.Lgs. 150/2009 ha infatti stabilito che «per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico» sulla base di un corso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione con la finalità di rendere più imparziale l’azione amministrativa.

La Direttiva 11/2011 ha in seguito definito gli indirizzi sull’applicazione del D.P.C.M.26 ottobre 2010 che ha disciplinato le modalità di calcolo dei posti disponibili e lo svolgimento dei concorsi, per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia.

E’ indubbio che si tratta di una novità importante dato che si introduce per la prima volta il concorso pubblico per accedere al più alto livello della dirigenza (prima fascia) nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici.

A ciò si aggiunge il conferimento dell’incarico dirigenziale generale ai vincitori delle procedure selettive pubbliche, subordinato all'effettuazione di un periodo di formazione, non inferiore a sei mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell’Unione Europea o di un organismo comunitario o internazionale.

La Direttiva indica che nella gestione delle procedure concorsuali le PA devono impiegare le procedure informatiche e la Posta Elettronica Certificata, onde modernizzare procedure che spesso hanno rappresentato uno spreco di risorse pubbliche e di perdita di capitale umano.

In pratica vediamo cosa dovrebbe accadere entro il 31 ottobre 2011.

Innanzitutto va stabilita la base dei posti disponibili a partire dal primo gennaio 2011 su cui calcolare la riserva del 50%. Per i posti vacanti anteriormente al primo gennaio le PA possono scegliere se mantenere su quei posti il regime precedente alla riforma oppure «utilizzarli a compensazione per realizzare l'obiettivo della riserva al concorso».

Il 50% dei posti dirigenziali di prima fascia resi disponibili deve quindi andare a concorso per la stipulazione di contratti a tempo indeterminato.

Il concorso deve essere effettuato anche nel caso in cui le amministrazioni, in sede di determinazione del fabbisogno, necessitino di professionalità particolari. In questo caso la quota sarà pari alla metà della riserva suindicata e verrà coperta con contratti di diritto privato, a tempo determinato, da assegnare sempre con concorso pubblico.

I dirigenti di seconda fascia, con direzione di uffici dirigenziali generali per almeno cinque anni senza essere incorsi in ipotesi di responsabilità, transitano invece di diritto nella prima fascia della dirigenza pubblica.

A tal proposito occorre rilevare che ai sensi dell'art. 24, c.3, d.lgs. n.150 del 2009, la collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'articolo 19, c.2, del medesimo d.lgs., per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera.

L'altra data importante è quella del 31 gennaio, entro cui va definita la programmazione dei fabbisogni su base triennale indicando il numero dei posti di funzione dirigenziale di livello generale disponibili per la contemporanea cessazione dal servizio dei dirigenti di prima fascia. E solo per quest'anno le pubbliche amministrazioni potranno scegliere se programmare per il triennio 2011-2013 oppure ampliare il proprio ambito temporale fino al 2014.

Fonte: pubblicamministrazione.net

 

 

Consiglio dei Ministri: La Conferenza della Repubblica

Il consiglio dei Ministri dopo aver acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, il 10 giugno di quest’anno, ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge delega che istituisce la Conferenza della Repubblica, un nuovo modello organizzativo che ingloba e sostituisce le attuali Conferenze (Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e Conferenza unificata).

Il provvedimento realizza un’operazione di sintesi individuando nella Conferenza della Repubblica la nuova sede di dibattito, concertazione e attuazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie regionali e locali.

Il quadro attuale presenta infatti le seguenti tre conferenze:

  1. La Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome, istituita, nel 1983, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e disciplinata, successivamente, con l'articolo 12 della legge 400 del 1988. Da ultimo la Conferenza è stata ridisciplinata dal decreto legislativo 281/1997, di attuazione della legge 59/1997 (la c.d. legge Bassanini).
  2. La Conferenza Stato, città e autonomie locali istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel 1996.
  3. La Conferenza Unificata (le due precedenti riunite insieme) istituita nel 1997 per l'esame delle questioni di interesse comune allo Stato, alle Regioni ed agli enti locali.

Nel 2011, con l’entrata in vigore della Riforma del Titolo V della Costituzione, la Corte costituzionale ha riconosciuto al sistema delle Conferenze un ruolo sempre più qualificato ai fini della predisposizione di direttive fondate sul principio della leale collaborazione interistituzionale.

Il disegno di legge approvato prevede che la nuova Conferenza della Repubblica:

  • Sia composta da due Sezioni, la prima "Sezione Stato e Regioni" competente per le questioni di esclusivo interesse regionale, l'altra "Sezione Stato e Autonomie Locali" per quelle di esclusivo interesse delle autonomie locali.
  • Sia formata dalla presenza dei ministri interessati, dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, del presidente dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni italiani) e del presidente dell'UPI (Unione delle Province d'Italia), nonché di rappresentanti delle autonomie locali costituzionalmente previste designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, in modo da assicurare un'adeguata rappresentatività delle comunità territoriali, tenendo conto delle caratteristiche e socio-economiche e geomorfologiche.
  • Sia presieduta dal presidente del Consiglio dei Ministri.
  • Confermi le sessioni comunitarie delle attuali Conferenze in riferimento al Trattato di Lisbona.

Al fine di ottimizzare i lavori della Conferenza e delle Sezioni, si prevede:

  • L'istituzione di commissioni permanenti di carattere politico e suddivise per settori, con la funzione di manifestare pareri per la successiva deliberazione della Conferenza.
  • L'introduzione di una disciplina della fase istruttoria, sia delle sedute della Conferenza della Repubblica che delle Sezioni, attraverso riunioni tecniche preparatorie, dalla cui conclusione è possibile fissare gli argomenti all'ordine del giorno della Conferenza e delle Sezioni.
  • La costituzione di workgroup nell'ambito della Conferenza e delle Sezioni, con compiti di approfondimento istruttorio sia di carattere tecnico che politico.
  • La costituzione di un unico ufficio di segreteria.
  • E’ da rilevare il passaggio dalla attuale presidenza della Conferenza Stato Regioni affidata ad un presidente di Regione a quella nuova affidata al presidente del consiglio dei Ministri che appare non coerente con il quadro definito dal Titolo V della Costituzione.
  • Ma i rilievi più sostanziali da un punto di vista giuridico riguardano i nuovi poteri sostitutivi.
  • Nei decreti attuativi dovrà infatti  essere definita la tipologia degli atti adottati dalla Conferenza, e anche le modalità con le quali le Regioni dovranno adottare «atti normativi o amministrativi di recepimento delle intese (…) e degli accordi entro termini perentori», trascorsi i quali il Governo eserciterà il potere sostitutivo, sulla base dell’articolo 120 della Costituzione.
  • Si tratta di un punto che sarà oggetto di ampia discussione, considerando che la normativa costituzionale ipotizza il ricorso ai poteri sostitutivi solo «nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali».
  • L’adeguamento degli organismi istituzionali ai cambiamenti introdotti dalla riforma del Titolo V della Costituzione andava forse riconosciuto, nell'anno della celebrazione del 150esimo dell’Unità d’Italia, attraverso una legge costituzionale fondata sul più ampio consenso delle forze politiche parlamentari piuttosto che con la delega al potere esecutivo centrale.

Fonte: pubblicamministrazione.net

 

 

Pubblica Amministrazione: Dire e Fare, l'innovazione nella PA locale

Dal 16 al 18 Novembre si svolgerà a Lucca, al Polo Espositivo Lucca Fiere, la fiera “Dire e Fare”: la rassegna promossa da Anci Toscana e Regione Toscana che continua il suo viaggio tra le eccellenze amministrative. Quest’anno per far crescere le iniziative di innovazione dei comuni Italiani la fiera si propone in analogia al mondo vegetale in cui i “germogli” di innovazione devono essere protetti e valorizzati ed eventualmente “innestati” per contribuire alla crescita del paese Italia. Poiché questo evento, rispetto a tutti gli altri dedicati alle PA, può contare sul maggior numero di enti locali partecipanti, diventa il luogo ideale per lo scambio fra amministrazioni pubbliche e imprese del settore, e dimostra che anche in un momento di crisi come quello attuale, è ancora possibile attuare l’efficienza amministrativa, l'innovazione

e indicare le nuove strade da percorrere.

Tante le tematiche oggetto dei progetti locali, quelle buone pratiche che fanno da esempio per la condivisione in altre PA locali: promozione del territorio, sostenibilità, efficiente organizzazione del lavoro e valorizzazione delle risorse umane, ma anche comunicazione pubblica efficace e puntuale.

Un’area speciale sarà dedicata ai Comuni sotto i 5000 abitanti che sono costretti a far le spese della manovra finanziaria, con accorpamenti di funzioni e tagli orizzontali che ne minano il corretto funzionamento. Anche per incontrare le loro esigenze l’organizzazione ha previsto una riduzione dei costi di circa il 30% rispetto a quelli dello scorso anno.

A questi comuni verrà dedicata una bacheca per consentire loro di mettersi in mostra attraverso una frase, un’immagine, o anche semplicemente una parola affinché passi il messaggio che ogni Comune, persino il più piccolo, è un ente necessario, per la difesa di quelle strutture e funzioni che contribuiscono a mantenere viva e attiva la PA locale. L’evidenza di questa “linfa vitale” vuole contrastare la diffusa considerazione degli enti pubblici come concentrato di sprechi e disservizi e mostrare i più virtuosi e meritevoli di risorse ulteriormente fertilizzanti!

Fonte: pubblicamministrazione.net

 

Pubblica Amministrazione: permessi e congedi per motivi di studio

Con circolare n. 12 del 7 ottobre 2011, il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai permessi ed ai congedi per motivi di studio richiesti da parte del personale delle Pubbliche Amministrazioni. La disciplina dovrà sempre contemperare un equilibrio tra le esigenze amministrative ed il diritto allo studio.

  • i congedi per la formazione (previsti dall'art. 5 della legge n. 53/2000) sono utilizzabili anche per il conseguimento di titoli universitari o per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro, che possono essere accordati, secondo le condizioni stabilite nei CCNL e negli accordi collettivi, ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 anni per un massimo di 11 mesi nell'arco della vita lavorativa. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione;
  • 150 ore di permessi retribuiti all'anno riconosciuti secondo le previsioni dei CCNL nel limite del 3% del personale in servizio ciascun anno nell'amministrazione, per la partecipazione ai corsi anche universitari e post-universitari che si svolgono durante l'orario di lavoro;
  • agevolazioni relative all'orario di lavoro, in quanto il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale;
  • 8 giorni l'anno di permesso retribuito per la partecipazione agli esami;
  • aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione. Il diritto al congedo non è riconosciuto a coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro che sono stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo senza aver poi conseguito il titolo.

Nell’area documenti Quadrinet: la Circolare 12 del 2011

Fonte: dpl modena

 

 

Pubblica Amministrazione: Sportelli unici con moduli uniformi per ogni tipo di procedimento

Il decreto 160/2010 stabiliva che lo sportello unico delle attività produttive sarebbe dovuto essere a regime in tutti i Comuni o nelle camere di commercio da questi delegate il 1° ottobre. Ma l'articolo 6 della legge 106/2011 (di conversione del decreto sviluppo, Dl 70/2011) ha preso atto che l'obiettivo era ancora lontano, delegando quindi a un altro decreto il compito di individuare le misure operative per realizzare effettivamente i Suap in tutta Italia, senza però fissare una scadenza. Questo decreto è persino autorizzato a prevedere soluzioni che derogano alle norme del decreto 160/2010. In caso di inerzia dei Comuni, è previsto che il prefetto, sentita la regione, nomini un commissario ad acta negli stessi municipi.

Con una circolare del 28 settembre, i ministeri dello Sviluppo economico e della Semplificazione, in attesa del decreto, hanno inteso risolvere alcune delle criticità fatte presenti dai rappresentanti degli enti coinvolti: Comuni, Camere di commercio, Regioni.

Le indicazioni operative riguardano sette questioni. Innanzitutto, l'esigenza di predisporre una modulistica uniforme per ciascun procedimento, che sarà utilizzata se il singolo Suap non dispone di una modulistica propria.

Un altro ostacolo è rappresentato dai diversi importi di diritti e tasse: per ora, ciascun ente deve inserire nel sito questi dati e l'utente invierà al Suap le ricevute di versamento «in modalità telematica».

Viene poi chiarito come pagare l'impostazione di bollo da applicare sui documenti.

Se l'utente non dispone dei «necessari strumenti», può avvalersi di un delegato, e se lo sportello ha gravi carenze «infrastrutturali», può inviare la Scia o la domanda per fax e in via telematica.

La circolare specifica le competenze delle Camere di commercio eventualmente delegate richiamando l'accordo Anci-Unioncamere: in sostanza si tratta di funzioni di gestione delle comunicazioni tra gli enti e tra questi e i cittadini.

È inoltre affrontata la questione delicata del giorno che deve essere considerato data di invio allo sportello unico della Scia o della domanda di autorizzazione, perchè da questa data decorrono i termini e gli effetti della pratica effettuata dall'utente. A questi fini la ricevuta rilasciata dallo sportello è equiparata alla ricevuta della Pec.

Sarà necessario presto chiarire anche il caso del cittadino che invia al registro imprese la Comunica con una Scia: può iniziare l'attività con la ricevuta di Comunica.

Nell’area documenti Quadrinet: circolare sportello unico presidenza consiglio ministri

Fonte: Sole24Ore

 

 

Pubblica amministrazione: Per il censimento Comune più tutelato se utilizza i co.co.co

Gli enti impegnati nell'organizzazione del censimento 2011 hanno pubblicato i bandi per il reclutamento dei rilevatori, esterni e interni. Diversi Comuni – anche di grandi dimensioni – nell'attribuzione dell'incarico ai rilevatori esterni prevedono la forma contrattuale della prestazione occasionale di cui all'articolo 2222, Codice civile. Il comportamento lascia spazio a diversi dubbi ed espone gli enti a rischi di evasione contributiva, dove l'attività svolta dai rilevatori esterni avesse i caratteri della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile.

Perché si possa parlare di prestazione occasionale è infatti necessario che vengano rispettati innanzitutto i limiti imposti dalla legge Biagi (Dlgs 276/2003), rapporti di durata complessiva con lo stesso committente, non superiore a trenta giorni nell'anno solare e compenso percepito nell'anno solare non superiore a 5mila euro, e inoltre che l'attività sia svolta in completa autonomia, senza coordinamento (o minimo) con la struttura del committente, nessuna sottoposizione all'ingerenza del committente, senza inserimento nel ciclo produttivo: l'attività normalmente si esaurisce con un'unica prestazione a esecuzione istantanea. Al contrario, la Cassazione (sentenze n. 23897/2004, 5698/2002, 6298/88, 4546/88, 4353/87) ha fissato gli elementi che debbono ricorrere perché si possa configurare la collaborazione coordinata e continuativa:
• continuità: ricorre quando la prestazione perduri nel tempo e importi un impegno costante a favore del committente;

• coordinazione: intesa come un protratto inserimento nell'organizzazione dell'impresa;

• personalità: si ha in caso di prevalenza del lavoro personale.

Come riportato sui bandi di selezione, l'attività dei rilevatori viene svolta in un periodo sempre superiore ai 30 giorni (da settembre a gennaio, da ottobre a giugno) con un evidente coordinamento con gli uffici comunali preposti. Infatti, i bandi indicano che i rilevatori operano «secondo le disposizioni del proprio coordinatore di riferimento», «nel rispetto delle esigenze organizzative e delle necessità dell'Ufficio comunale di censimento, «con tempi e modalità definite dal coordinatore di riferimento». In alcuni casi viene richiesto «un impegno giornaliero costante» e la «garanzia della presenza presso il Centro comunale di raccolta». A riguardo, l'Istat non prende posizione e nella circolare 6/2011 (punto 4.2) richiama genericamente i Comuni al rispetto delle norme vigenti in materia di conferimento di incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa.

L'ente che scelga quindi la prestazione occasionale invece che il contratto co.co.co rischia di subire sanzioni legate al mancato rispetto degli obblighi contributivi Inps (legge 335/1995). Inoltre è da rilevare che il rilevatore assunto come collaboratore godrebbe della copertura infortuni Inail completa, mentre come prestatore occasionale avrebbe la sola copertura assicurativa stipulata dall'Istat, limitata ai casi di morte e invalidità permanente.

Il rapporto di co.co.co è più oneroso per l'ente in quanto sconta il contributo previdenziale Inps (legge 335/1995) e la contribuzione Inail. Inoltre, dal punto di vista organizzativo, impone all'ente di predisporre un cedolino paga e il Cud, con l'applicazione dell'Irpef a scaglioni. Per il prestatore occasionale è invece prevista la semplice ritenuta d'acconto 20% con certificazione delle ritenute in carta libera.

Fonte: Sole24Ore

 

 

Pubblica amministrazione: Ammessi i controlli a sorpresa

L'ordinanza del Sindaco contro l'inquinamento acustico non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, perché la Pubblica amministrazione incaricata dei controlli ha il «diritto alla sorpresa», per evitare che la comunicazione consenta al controllato di «non farsi cogliere sul fatto». Così ha stabilito il Tar Umbria, sezione I, 26 agosto 2011, sentenza n. 271.

Il caso riguardava una società di mangimi per animali, la cui lavorazione produceva forti rumori, che danneggiavano la salute degli abitanti di un edificio residenziale, situato di fronte allo stabilimento. Il sindaco, per risolvere il problema, aveva emanato un'ordinanza ai sensi dell'articolo 50, comma 5 del Testo unico degli Enti locali, e aveva ordinato alla società di adeguare le emissioni acustiche ai limiti normativi. La società aveva impugnato l'ordinanza, sostenendo, tra l'altro, che non vi era stata la preventiva comunicazione del l'avvio del procedimento e delle misurazioni programmate dal l'Arpa. Il Tar ha però respinto il ricorso basando le sue motivazioni su due punti: 1. l'organo pubblico incaricato dei controlli ha il «diritto alla sorpresa» nello svolgimento delle attività istituzionali, per evitare che il preavviso consenta al controllato di «non farsi cogliere sul fatto»; 2. il controllato ha però il diritto di verificare e contestare, anche successivamente, la veridicità e l'idoneità degli accertamenti compiuti.

La sentenza è giustificata. Il «diritto alla sorpresa» della pubblica amministrazione controllante è consentito dall'articolo 7 della legge 241/1990, che stabilisce che non è necessario l'avvio del procedimento allorché «sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento». Si potrebbe obiettare che il contraddittorio deve essere osservato «nel momento» in cui il controllo è effettuato, e non in momenti successivi. Ma l'obiezione non sarebbe persuasiva. Infatti, vi è qui una situazione vincolata, perché se vi è l'avvio del procedimento, il controllato può sfuggire al controllo; se non vi è l'avvio del procedimento, il controllo si svolge senza contraddittorio. I giudici hanno perciò esattamente stabilito che il contraddittorio è necessario, ma esso può avvenire anche in momenti successivi.

Fonte: Sole24Ore

 

Consiglio di Stato: gare distribuzione gas

Con Parere 3598 del 28 settembre 2011 il Consiglio di Stato ha elaborato uno schema di regolamento recante i criteri di gara e valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Nell’area documenti Quadrinet: Consiglio di Stato parere 3598 del 28 Settembre 2011

Fonte: legautonomia.it

 

 

Corte dei Conti: Riforma fiscale e assistenziale bocciata

La Corte dei Conti boccia la riforma fiscale. I giudici sostengono che il ddl delega per la riforma fiscale e assistenziale non abbia copertura, "anche perchè parte delle entrate sono state usate dal decreto di agosto".

Il presidente Luigi Giampaolino, udito dalle commissioni Finanze e Affari sociali della Camera, ha parlato di "forti incertezze" che dominano la situazione economica e ha sottolineato nel suo discorso che la strada di una riduzione della spesa sociale risulta difficile e rischia di produrre effetti non diversi da quelli derivanti da un prelievo eccessivo e distorto. "Occorre domandarsi - ha detto il presidente dei giudici contabili - se le incertezze che gravano sulla copertura della delega fiscale e assistenziale non rendano necessario esplorare fonti di gettito nuove, in direzione di basi imponibili personali o reali che non insistano sul lavoro e sulle imprese"

Nell’area documenti Quadrinet: ddl C-4566 della riforma fiscale

Fonte: dpl modena

 

 

Attualità: Ue, scatta il visto elettronico. Via al controllo digitale delle impronte

E' attivo da oggi il sistema di visto elettronico per l'ingresso nei paesi dell'area Schengen, che controlla automaticamente le impronte digitali ed i tratti somatici delle persone che si presentano alle frontiere dello spazio comune. Il Vis (Visa Information System) - questo il nome del sistema - è operativo nei consolati dei paesi dell'area Schengen in Nordafrica: Algeria, Egitto, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia.

Successivamente sarà attivato nei consolati del Medio Oriente (Israele, Giordania, Libano e Siria) quindi a quelli dei paesi del Golfo (Afghanistan, Bahrein, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati arabi e Yemen) ed entro due anni tutti gli oltre 2.500 consolati nel mondo saranno collegati al database europeo.

''Da oggi in poi - ha detto il commissaria europea per gli Affari interni, Cecilia Malmstroem - gli stranieri che vogliono visitare l'Unione europea beneficeranno di un sistema più chiaro, preciso e trasparente per la concessione dei visti. Il sistema permetterà anche di emettere e verificare i visti in un modo più sicuro''.

Il Vis è di fatto un database, il cui centro principale ha sede a Strasburgo con backup a Sankt Johann in Pongau (Austria), nel quale saranno registrati i dati di tutti i richiedenti visto. Le guardie di frontiera potranno verificare in tempo reale la coincidenza tra i dati elettronici presenti sul passaporto e quelli della persona che si presenta fisicamente davanti ai loro. I dati saranno in comune tra tutti paesi dell'area Schengen, limitando così al minimo la possibilità di falsificazione dei passaporti.

Lo sviluppo del sistema Vis è costato 135 milioni di euro e sette anni di lavoro (dal 2004 al 2011). Tutto sarebbe dovuto essere pronto già due anni fa, ma il ritardo - come ha spiegato il portavoce della commissaria Malmstroem - è determinato da problemi tecnici del fornitore esterno dei sistemi tecnologici.” Un ritardo che, però, gli ha comportato una penale da 7,6 milioni di euro.

Fonte: corrieredellecomunicazioni.it

 

 

Consiglio di Stato: le dimissioni accettate non sono revocabili unilateralmente 

Con sentenza n. 5384 del 27 settembre 2011 il Consiglio di Stato ha affermato che "le dimissioni volontarie del dipendente si perfezionano con l’accettazione delle stesse da parte dell’amministrazione e non possono essere revocate quando tale provvedimento sia stato assunto, anche se il dipendente non ne abbia ancora avuto formale comunicazione, attesa la natura non ricettizia dell’accettazione medesima. Infatti, il provvedimento di accettazione delle dimissioni (rispetto al quale la volontà del dipendente rappresenta soltanto il presupposto) ha carattere costitutivo, con conseguente effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego al momento della sua adozione. In questo caso, la volontà del dipendente dimissionario di revocare le dimissioni, manifestata nella domanda di revoca presentata successivamente all’accettazione delle dimissioni, è irrilevante per l’Amministrazione che non ha alcun obbligo di provvedere su una richiesta inammissibile, in quanto intervenuta quando si è già prodotto l’effetto estintivo del rapporto di impiego".

Per ulteriori e più complete informazioni: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2002/200204362/Provvedimenti/201105384_11.XML

Fonte: dpl modena

 

 

INPS: nuove modalità di gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario 

Con la circolare n. 132 del 11 ottobre 2011 l'INPS comunica le nuove modalità di gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario in considerazione delle modifiche introdotte dalla circolare n.113 del 30 agosto 2011 (Evoluzione del modello organizzativo di cui alla Determinazione commissariale n. 140 del 29 dicembre 2008).

Nell’area documenti Quadrinet: Circolare numero 132 del 11-10-2011

Fonte: dpl modena

 

 

INPS: entro luglio 2012 tutti i servizi saranno telematizzati

L'INPS ha comunica che dal 1° ottobre, possono essere presentate esclusivamente on line:

  • le domande di assegno integrativo di mobilità;
  • le domande di congedo per maternità e paternità e congedo parentale, sia per dipendenti sia per autonomi;
  • le domande di assegno per il nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata e autorizzazione alla corresponsione dell’assegno al nucleo familiare.

Prosegue, in questo modo, il programma che prevede che entro il 31 luglio 2012 tutti i servizi/prestazioni dell’Inps potranno essere richiesti solo in via telematica, e non più presso gli sportelli delle sedi territoriali dell’Istituto.

Il nuovo sistema di servizi online permetterà a tutti di presentare le varie domande, solo attraverso queste tre modalità:

  • accedendo direttamente, tramite il PIN, ai servizi on line del portale web dell’Inps
  • chiamando il numero gratuito 803164, del Contact center integrato dell’Istituto;
  • rivolgendosi agli intermediari dell’Istituto che metteranno a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

Il nuovo sistema di presentazione delle domande, esclusivamente online,partirà con gradualità. È previsto un periodo transitorio durante il quale saranno garantite le consuete modalità di presentazione domande/fruizione di servizi.

Per ulteriori e più complete informazioni: http://www.inps.it/portale/default.aspx

Fonte: dpl modena

 

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