News del 19 settembre 2011 PDF Stampa E-mail
  • Pubblica Amministrazione: Più coerenza per le norme sulle pensioni
  • Pubblica Amministrazione: Sempre sulle pensioni…un freno per chi resta al lavoro
  • Attualità: Il certificato medico viaggia solo online.
  • Consiglio di Stato: Vincoli alle partecipate di terzo livello
  • Pubblica Amministrazione: Manovra, la liberalizzazione dei servizi pubblici
  • INPS: istituzione della "Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori"
  • INPS: cumulo dei periodi assicurativi
  • Attualità: Matrimonio e divieto di licenziamento

 

Pubblica Amministrazione: Più coerenza per le norme sulle pensioni

Le misure ipotizzate dal Governo in materia pensionistica si scontrano nel caso del settore pubblico con altre disposizioni di contenimento della spesa e, in particolare, con l'indirizzo generale volto a ridurre il numero dei dipendenti pubblici per facilitare il processo di riduzione degli apparati e ridurre le eccedenze di personale.

Una delle contraddizioni più vistose riguarda proprio la compresenza di norme sulla riduzione della spesa sul personale e di norme in materia di previdenza, volte a posticipare la spesa pensionistica. Un'analisi della normativa più recente può aiutare a evidenziare le incongruenze e le incertezze generatesi nel settore pubblico tra norme di risparmio e disposizioni in materia di pensioni. Si rammenta innanzitutto che il Dl 138/2011 ha prorogato per il triennio 2012-2014 l'articolo 72, comma 11, del Dl 112/2008, che prevede la possibilità di risolvere il contratto di lavoro per i dipendenti delle Pa con 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età. Questa disposizione si aggiunge alle norme già presenti, e recentemente rafforzate, che rendono oneroso il trattenimento in servizio dei dipendenti oltre i 65 anni di età.

L'articolo 15 del Dl 98/2011, inoltre, ha previsto, in caso di ente dissestato, la possibilità di risolvere il rapporto prima dei 40 anni di contributi. Sempre nell'ottica della riduzione del personale delle Pa, all'articolo 72, comma 1, del Dl 112/2008 è prevista altresì la possibilità di interrompere il rapporto di lavoro con 35 anni di contributi per i dipendenti delle amministrazioni centrali, con il 50% della retribuzione per il periodo mancante alla pensione, ma con diritti previdenziali pieni.

Le norme sulle pensioni per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni vanno quindi inserite nel contesto organizzativo e legislativo specifico delle Pa, che vede un rafforzamento del blocco delle assunzioni, un tetto della spesa per il personale per Regioni ed enti locali molto stringente, comprensivo del personale delle partecipate, la riduzione degli organici del 10 per cento.
Dall'altro lato il Governo attivava la finestra mobile di un anno anche per i dipendenti delle Pa. Oggi tale finestra, in base all'articolo 18, comma 22-ter, del Dl 98/2011, viene prorogata di un mese in più ogni anno fino a tre mesi dal 1º gennaio 2014 per coloro che maturano i requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dal l'età anagrafica, rendendo di fatto inutile l'applicazione del citato articolo 72. Si pensi, inoltre alle recenti disposizioni sulla gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni, che, nell'accelerare il processo di gestione associata di funzioni fondamentali per i Comuni fino a mille abitanti, genereranno una consistente eccedenza di personale (si veda l'articolo 14, comma 31 del Dl 78/2010). Così come l'annunciata soppressione delle Province e delle società partecipate, nonché l'avvio della spending review. Ricordiamo per esempio tutte le recenti disposizioni che incentivano con fondi o misure premiali gli enti a dismettere le proprie partecipazioni (articoli 1 e 5 del Dl 138/2011), che, soprattutto nel Centro-Sud, obbligheranno a collocare in eccedenza e mobilità il personale e a individuare i percorsi per accelerarne la fuoriuscita.

Pertanto, appare necessario definire le norme sulle pensioni per il personale delle Pa (e delle società partecipate) in maniera coerente, al fine di assicurare un profondo ridisegno del settore pubblico. Di fronte a oltre 300mila esuberi, occorrono certezza degli strumenti e puntualità nei piani. Ma ancora una volta sembra mancare una visione organica del settore, che consenta di intervenire adeguatamente per la riforma e la ristrutturazione delle Pa.

Fonte: Sole24Ore

 

 

Pubblica Amministrazione: Sempre sulle pensioni…un freno per chi resta al lavoro

La manovra di Ferragosto è intervenuta su due importanti istituti che attengono al collocamento a riposo dei lavoratori pubblici e che possono essere utilizzati discrezionalmente dalla Pa: il trattenimento in servizio del dipendente in età compresa tra i 65 e i 67 anni (articolo 16 del Dlgs 503/1992) e la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni (articolo 72, comma 11 del 112/2008).
La disciplina di questi due istituti evidenzia un potere organizzativo e gestionale della Pa di realizzare politiche che incidono sul numero di personale in servizio e sembra andare in controtendenza rispetto a tutti gli interventi del legislatore volti ad ampliare la permanenza in attività lavorativa. Sul trattenimento in servizio dai 65 ai 67 anni (ora regolato dall'articolo 1, comma 17, del Dl 138/2011)era già intervenuto il Dl 112/2008, che aveva reso discrezionale l'accoglimento da parte della Pa della richiesta presentata dal lavoratore, accoglimento che era prima obbligatorio. La manovra di agosto rafforza il potere datoriale in quanto tramuta la domanda di trattenimento presentata dal lavoratore in mera dichiarazione di disponibilità a essere trattenuto. A fronte di questa dichiarazione l'amministrazione ha facoltà, sulla base delle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente, tenuto conto della particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti e in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.

La nuova formulazione letterale voluta dalla manovra di Ferragosto, modificando la richiesta del lavoratore in mera dichiarazione, non obbliga l'amministrazione a dare un riscontro alla sua richiesta se non intende trattenere in servizio il dipendente: in sostanza, si esprimerà soltanto laddove intenda avvalersi della sua disponibilità e vorrà trattenerlo. È utile ricordare che il Dl 78/2010 (articolo 9, comma 31) prevede che questi trattenimenti in servizio possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione tenendo conto delle cessazioni del personale, destinando le risorse finanziarie necessarie alla stessa stregua di una nuova assunzione.

La Pa, di fronte alla disponibilità di un dipendente a essere trattenuto dai 65 ai 67 anni, ha la facoltà di decidere se avvalersi di una professionalità esperta e consolidata oppure di assumere un giovane disoccupato.

Va sottolineato che, qualora l'amministrazione volesse trattenere il dipendente, dovrebbe finanziare un'assunzione per due anni, mentre se destinasse il finanziamento a una nuova assunzione potrebbe avvalersene, normalmente, per la vita lavorativa del nuovo assunto.

Fonte: Sole24Ore

 

 

Attualità: Il certificato medico viaggia solo online.

Dal 13 settembre la trasmissione all'Inps avviene in via telematica. Certificati medici verso l'addio alla carta. Il 13 settembre è entrato in vigore il nuovo sistema di comunicazione online delle malattie dei lavoratori dipendenti (spiegato, da ultimo, nella circolare 4 del 18 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

I principali protagonisti del nuovo sistema sono i medici del Servizio sanitario nazionale o convenzionati con quest'ultimo, che sono obbligati a trasmettere i certificati all'Inps in modalità telematica (con la procedura Sac, che sta per «sistema di accoglienza centrale» del ministero dell'Economia) o, in caso di impossibilità, attraverso il contact center.

Il medico dovrà sempre comunque consegnare al dipendente una copia cartacea del documento trasmesso all'Inps, nonché comunicargli il numero di protocollo identificativo del documento in caso di impossibilità di invio telematico.

Dal punto di vista del lavoratore, la nuova procedura fa venir meno l'obbligo di consegna/invio del certificato medico all'Inps (se assicurato per la malattia) e al datore di lavoro, ferma restando la necessità di informare tempestivamente l'azienda dell'assenza, nonché di comunicarle il numero di protocollo identificativo del certificato.

Sull'importanza di quest'ultimo dato, che rappresenta la garanzia di reperire il documento che viaggia nel web, già si era espressa la Presidenza del Consiglio nella circolare 4/2011, in cui aveva previsto la possibilità per l'azienda di richiederlo al dipendente.

Confindustria e Confapi, nell'attesa che i contratti collettivi nazionali adeguino le norme sulla malattia alle nuove regole, hanno sottoscritto quest'estate due accordi interconfederali con Cgil, Cisl e Uil, nei quali è formalizzato l'obbligo del dipendente di comunicare al datore di lavoro il protocollo identificativo del certificato.

Al dipendente è anche riconosciuta la possibilità di consultare i propri attestati/certificati direttamente sul sito dell'Istituto attraverso il doppio canale web «consultazione attestati di malattia» o «consultazione certificati di malattia» (per quest'ultimo canale dovrà servirsi del proprio Pin).

Il datore di lavoro potrà ricevere l'attestazione di malattia o direttamente dall'Inps all'indirizzo Pec aziendale di cui dovrà dotarsi (previa richiesta via e-mail all'indirizzo Pec dell'Istituto, come spiega la circolare Inps 119/2010) o accedendo alle funzioni online dell'Inps («consultazione attestato di malattia») o infine tramite un intermediario abilitato in base all'articolo 1 della legge 12/1979.

La Presidenza del Consiglio e l'Inps hanno elencato alcune situazioni in cui, in deroga al nuovo sistema, continuano ad applicarsi le vecchie regole (certificato cartaceo da consegnare/inviare per posta da parte del dipendente):

  • certificati emessi da strutture di pronto soccorso;
  • ricoveri ospedalieri;
  • certificati emessi da medici specialisti privati (non convenzionati Ssn);
  • impossibilità da parte del medico pubblico di inviare online la comunicazione.

Il nuovo sistema, che mira a consentire il monitoraggio delle assenze dei dipendenti del settore pubblico e privato, trova applicazione per tutti i lavoratori, compresi quelli delle aziende in cui la malattia è interamente retribuita dal datore di lavoro.

Nell’area documenti Quadrinet: La Circolare n. 4 del 2011

Fonte: Sole24Ore

 

 

Consiglio di Stato: Vincoli alle partecipate di terzo livello

Le società partecipate di terzo livello sono assoggettate agli stessi limiti di attività previsti dalla normativa per le società (partecipate dagli enti locali) che le controllano, quando operano come gestori di servizi strumentali.

Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria ha chiarito con la decisione 17 del 4 luglio 2011 molti profili critici relativi all'applicazione dell'articolo 13 della legge 248/2006, ma ha anche prodotto importanti interpretazioni in ordine al sistema delle partecipazioni e alla sua articolazione su più livelli.
L'elemento più innovativo è fornito con la definizione delle società di terzo grado, individuate come quelle caratterizzate da forme di partecipazione indiretta o mediata, non costituite da amministrazioni pubbliche e non finalizzate a soddisfare esigenze strumentali delle stesse. Il primo livello del meccanismo di relazione è pertanto quello dell'amministrazione pubblica, che partecipa ad una società alla quale traspone su un secondo livello la realizzazione di una o più attività. Questa società può ulteriormente articolare lo sviluppo delle attività, passandole a un terzo livello produttivo mediante la partecipazione a una società appositamente costituita e in genere sottoposta a pieno controllo.

Quando la società partecipata direttamente dall'ente locale è configurata come soggetto gestore di servizi strumentali secondo i parametri dell'articolo 13 del decreto Bersani, i divieti contenuti nella norma si estendono alle eventuali società da essa partecipate. Il Consiglio di Stato evidenzia che le finalità della disposizione di evitare effetti distorsivi della libera concorrenza si perseguono non solo vietando attività diverse da quelle strumentali rispetto alle finalità dell'ente pubblico, ma anche vietando la partecipazione delle società strumentali ad altre società. L'alterazione della libera concorrenza può realizzarsi anche in via mediata, ossia fruendo dei vantaggi derivanti dall'investimento del capitale di una società strumentale in altro soggetto societario costituito con finalità neppure indirettamente strumentali, ma anzi intrinsecamente imprenditoriali.
La decisione dell'adunanza plenaria si collega agli elementi elaborati nella sentenza 328/2008 della Corte costituzionale, sulla base dei quali ha ricavato il principio per cui sono applicabili alle società controllate da società strumentali e costituite con capitale di queste gli stessi limiti che valgono per le società controllanti, ove si tratti di attività inerenti a settori precluse a queste ultime. Infatti, l'utilizzo di capitali di una società strumentale per partecipare, attraverso una società di terzo grado, a gare a evidenza pubblica comporterebbe, sia pure indirettamente, l'elusione del divieto di svolgere attività diverse da quelle consentite a soggetti che godano di una posizione di mercato avvantaggiata.

Il Consiglio di Stato ha peraltro esaminato anche la situazione delle società di terzo livello partecipate da società affidatarie di servizi pubblici locali, per le quali è giunto a conclusioni opposte. Quando la società partecipata dall'ente locale non è qualificabile come strumentale per l'attività istituzionale dei Comuni soci, in quanto svolge servizi di interesse generale per soddisfare esigenze della comunità locale, a essa non sono applicabili i limiti previsti dall'articolo 13 della legge 248/2006 e, quindi, non si può applicare nemmeno il divieto di partecipazione alle gare pubbliche previsto dalla stessa norma.

Questa situazione, legittimante un'operatività più ampia, si riflette anche sulla società controllata di terzo grado, individuabile come soggetto operante nel mercato secondo le regole della libera concorrenza.

Fonte: Sole24Ore

 

 

Pubblica Amministrazione: Manovra, la liberalizzazione dei servizi pubblici

Dopo la manovra bis, per un ente pubblico rischia di essere sempre più oneroso gestire in proprio le attività e i servizi pubblici locali. Viceversa, diventa più conveniente affidarli all'esterno. Sulla materia è intervenuto il comma 13 dell'articolo 4 della Manovra di Ferrogosto (invariato anche dopo la riformulazione del decreto prevista dal maxiemendamento approvato dal Senato), affermando che la strada dell'affidamento in house dei servizi pubblici locali è percorribile come soluzione derogatoria rispetto alla gara o alla costituzione delle società miste solo se il valore economico del servizio è pari o inferiore a 900mila euro.

Per gestione in house si intende l'esecuzione da parte della Pubblica Amministrazione delle attività di loro competenza mediante i propri organismi o risorse, senza dover ricorrere, pertanto, al mercato per procurarsi detto servizio, attraverso, ad esempio, la via dell'appalto.

Le società in house sono quelle in cui il capitale è interamente pubblico, sulle quali l'ente o gli enti pubblici titolari esercitano un controllo analogo a quello che hanno sui propri servizi e che realizzano la parte più importante delle loro attività con l'ente o con gli enti che le controllano.

La norma, in sostanza, non fa altro che reintrodurre la (parziale) privatizzazione dei servizi pubblici, prevista dal Governo e cancellata dal referendum sull'acqua pubblica.

Le società in house affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono inoltre assoggettate alla normativa in materia di contratti pubblici, all'adozione, mediante propri provvedimenti di criteri e modalità in materia di reclutamento e di personale e conferimento degli incarichi, nonchè al patto di stabilità interno, meccanismo questo che prevede dei limiti alla spesa pubblica degli enti locali per tenere sotto controllo l'indebitamento netto.

Fonte: pubblicaamministrazione.net

 

INPS: istituzione della "Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori"

Con la circolare n. 115 del 5 settembre 2011 l'INPS comunica che è stata istituita la "Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori" (prevista dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010), presso l'INPS, cui possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca di un occupazione stabile. La banca dati è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di € 5.000 in favore delle imprese  private e delle società cooperative che provvedano ad assumere a tempo indeterminato le persone iscritte alla banca dati stessa.

Possono iscriversi alla banca dati coloro che possiedano, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:

età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);

essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori;

essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:

-      lavoro subordinato a tempo determinato

-      lavoro in somministrazione

-      lavoro intermittente

-      lavoro ripartito

-      contratto di inserimento

-      collaborazione a progetto o occasionale

-      lavoro accessorio

-      collaborazione coordinata e continuativa.

In alternativa al requisito di cui al punto c), la domanda d’iscrizione può essere presentata anche da  una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego.

L’iscrizione alla banca dati consente all’Inps di riconoscere l’importo di €5.000, in caso di assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.

I requisiti anagrafici e lavorativi indicati devono essere conservati per il mantenimento dell’iscrizione nella banca dati; le principali vicende che determinano la cancellazione del soggetto già iscritto sono le seguenti:

  • compimento di 36 anni d’età del soggetto iscritto;
  • raggiungimento della maggiore età di tutti i minori;
  • cessazione dell’affidamento del minore;
  • assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale).

In caso di superamento del limite d’età del soggetto iscritto o dei minori (punti 1 e 2) ovvero di assunzione a tempo indeterminato (punto 4) si verifica la cancellazione automatica dalla banca dati; invece, in caso di cessazione dell’affidamento (punto 3), grava sull’interessato l’obbligo di procedere alla cancellazione. Il soggetto cancellato dalla banca dati può ripresentare una nuova domanda di iscrizione, nell’eventualità in cui si verifichino nuovamente le condizioni di iscrizione.

Nell’area documenti Quadrinet: La Circolare n. 115 del 09/09/2011

Fonte: dpl modena

 

INPS: cumulo dei periodi assicurativi

Con la circolare n. 116 del 9 settembre 2011 l'INPS informa che per i lavoratori, la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,  l’art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, prevede la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, restando a carico delle singole gestioni l’erogazione in pro-quota della succitata prestazione.

Nell’area documenti Quadrinet: La Circolare n. 116 del 09/09/2011

Fonte: dpl modena

 

Attualità: Matrimonio e divieto di licenziamento

Con sentenza n. 17845 del 31 agosto 2011 la Cassazione ha ribadito che "la tutela accordata alle lavoratrici che contraggono matrimonio è fondata sull'elemento obiettivo della celebrazione del matrimonio e non è subordinata all'adempimento di alcun obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice”.

Fonte: dpl modena

 

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