News del 2 Marzo 2011 PDF Stampa E-mail
  • Comunità Europea: in Germania il Ministro della Difesa Guttemberg si dimette per aver copiato parte della tesi universitaria. E da noi? Il discredito Italiano.
  • Roma Capitale: rettifica dell’accordo sulle posizioni organizzative
  • Roma Capitale: ritorna la problematica dell’adeguamento dei buoni pasto
  • Roma Capitale: slitta l’approvazione del bilancio di previsione
  • Pubblica Amministrazione: Un tool misura le performance della PA
  • Attualità: Il "Milleproroghe" è legge
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    Comunità Europea: in Germania il Ministro della Difesa Guttemberg si dimette per aver copiato parte della tesi universitaria. E da noi? Il discredito Italiano.

    E’ di ieri la notizia che in Germania il famoso ed astro nascente della politica tedesca, nonché uomo forte del Governo il Ministro della difesa Guttemberg si è dimesso per aver copiato una parte della sua tesi di dottorato all’Università (nemmeno tutta…) a causa della vergogna che tale comportamento ha suscitato nei cittadini tedeschi e nello stesso Ministro, che ha ritenuto di non essere più degno di guidare il Ministero.

    Si tratta di una vicenda avvenuta in uno dei paesi fondatori della Comunità Europa a pochi chilometri dai nostri confini, ma la vicenda paragonata a quanto avviene in Italia a tutti i livelli sembra provenire da un’altra dimensione dello spazio siderale.

    Anche di fronte a fatti rilevanti dal punto di vista della perseguibilità civile, amministrativa e penale sono rarissimi i casi di politici, amministratori e dirigenti che si dimettono dai propri incarichi, con altrettanta dignità.

    In Italia vige la regola dell’”imbullonatura alla poltrona”, che non si lascia mai per nessuna ragione e solamente se si è costretti dal carcere (che spesso quando e se arriva dura anche poco).

    Numerosissimi i casi riportati dalla stampa in questi ultimi mesi a cui non sono mai seguite dignitose dimissioni, anzi chi si dovrebbe dimettere attacca i cittadini onesti rei di essere tali, i magistrati di essere comunisti, ecc., ecc.

    L’Italia risulta essere da anni uno dei paesi più corrotti sul pianeta, dove appalti, lavori e concorsi sono sempre pilotati e pure male, perché va anche bene aiutare gli amici, perché è brutto ma lo fanno in tutte l parti del mondo, ma è tragico che poi gli “amici” pur prendendo il denaro degli appalti poi non realizzino i servizi e le opere previste o lo facciano in maniera pessima.

    Per dare certezza di ciò è sufficiente vedere lo stato di cura e manutenzione in cui si trovano le grandi infrastrutture pubbliche e le città degli altri stati europei e la situazione nel nostro paese.

     

    Roma Capitale: rettifica dell’accordo sulle posizioni organizzative

    Con apposta comunicazione del Dipartimento risorse umane del 25.2.2011, è stato comunicata la necessità di una modifica all’accordo dello scorso 18.2.2011, in quanto è emerso un errore materiale nel punteggio attribuito al personale di categoria appartenente alla ex VIII q.f..

    Il punteggio da una errata scrittura del testo compariva come pari a punti 1 mentre invece è pari a punti 2.relativamente al titolo di servizio.

    Sul sito di Quadrinet il testo dell’accordo.

     

    Roma Capitale: ritorna la problematica dell’adeguamento dei buoni pasto

    Le OO.SS. Cisl e Uil hanno chiesto all’Amministrazione la riapertura del tavolo relativo alla trattativa alla rivalutazione del valore del buono pasto, che come è noto è fermo praticamente da sempre al suo importo di euro 5,25.

    In tale senso l’Amministrazione a seguito degli accordi contrattuali integrativi e all’eliminazione del permesso di due ore per il cambio assegno aveva dato disponibilità in tal senso.

     

    Roma Capitale: slitta l’approvazione del bilancio di previsione

    A seguito dell’approvazione di apposita norma slittano i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2011 fino al 31 maggio 2011. Il Primo cittadino Gianni Alemmano ha assicurato nei giorni scorsi che l’amministrazione capitolina approverà comunque prima il bilancio.

    A pesare negativamente nell’approvazione del bilancio 2011 sono certamente i forti tagli ai trasferimenti erariali previsti in circa 160 milioni di euro e la necessità di tempo per poter quantificare l’effettivo andamento delle maggiori entrate, derivanti dall’aumento dell’Irpef e dalla rivalutazione delle tariffe dei servizi.

    Nel contempo l’Amministrazione Capitolina sta portando avanti progetti per la riduzione della spesa attraverso la Centrale Unica degli Acquisti e l’individuazione di nuove entrate finanziarie derivanti dalla valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico della città.

     

    Pubblica Amministrazione: Un tool misura le performance della PA

    Una nuova soluzione software all’insegna del monitoraggio e della trasparenza è ora disponibile per accompagnare le pubbliche amministrazioni nell’attuazione della “Riforma Brunetta”, la normativa che fa di questi stessi principi la nuova ‘bussola’ della Pa.

    Inaz, azienda italiana interamente dedicata alla gestione e amministrazione del personale, ha annunciato la disponibilità della Soluzione Performance Web, frutto della collaborazione con la software-house specializzata Hyksos.

    La soluzione, che si affianca ad altre iniziative sviluppate da Inaz sul versante della Riforma Brunetta, è stata concepita per fornire agli Enti interessati dalla nuova normativa uno strumento per automatizzare e rendere trasparenti i processi di valutazione, la definizione di obiettivi e risultati e agevolare la comunicazione con il pubblico. Il tutto, dunque, in linea con i principi stessi fissati dalla legge.

    L’applicativo è usufruibile sia sul server dell’organizzazione utente sia in modalità hosted come Software as a Service presso il centro servizi Inaz, mentre all’utilizzatore è sufficiente un qualsiasi pc connesso a Internet. Performance Web è articolato in due elementi: un Back-Office, per la raccolta dei dati e la gestione delle azioni di monitoraggio all’interno dell’ente, e un Front-Office, che provvede a raccogliere e presentare sul web i dati pubblici affinché questi possano essere consultati dagli utenti, così come previsto dal Decreto 150 / 2009.

    Il primo modulo (Back-Office) comprende le schede di valutazione per dipendenti e dirigenti, gli strumenti a livello individuale e di reparto; esso consente le previste personalizzazioni per gestire e misurare obiettivi e risultati, oltre a supportare i responsabili degli enti nell’allocazione delle risorse. Il secondo modulo (Front-Office), rivolto al pubblico, gestisce la trasparenza, raccoglie i dati previsti (piano della performance e risultati ottenuti, programma della trasparenza, Carta dei Servizi, stipendi, assenze, incarichi, compensi amministratori, ecc.) e facilita la presentazione dei risultati.

    “Performance Web assolve un compito fondamentale, poichè la Riforma Brunetta richiede strumenti chiari, oggettivi, trasparenti, per la raccolta delle informazioni, la definizione degli obiettivi, le valutazioni e le motivazioni che le sottintendono. Ora gli amministratori e i responsabili degli uffici hanno a disposizione uno strumento dedicato, che risponde a questi principi di trasparenza interna ed esterna - sottolinea il direttore marketing di Inaz Luigi Rendina -. A questi strumenti, Inaz aggiunge il supporto e le risorse del proprio Centro Studi, che può contare su esperti di chiara fama in campo nazionale, nonché quelle della propria organizzazione presente su tutto il territorio, fatta di Agenzie e Punti di Assistenza Software in grado di accompagnare gli enti nell’introduzione di queste novità destinate a segnare dei profondi cambiamenti organizzativi e operativi”.

    Fonte: corrieredellecomunicazioni.it

     

     Governo: festa nazionale del 17 marzo 2011

    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2011, il Governo ha pubblicato il Decreto Legge 22 febbraio 2011, n. 5 con il quale, limitatamente all'anno 2011, considera festivo il giorno 17 marzo 2011.  

    Leggi: DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011 , n. 5

    Fonte: dpl modena

     

     Attualità: Il "Milleproroghe" è legge

    E’ già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge mille proroghe approvato dal Senato il 26 febbraio con 159 voti favorevoli, 126 contrari e 2 astenuti.
    Il provvedimento è stato approvato il giorno precedente dalla Camera con 300 sì e 277 no, dopo la votazione della fiducia (309 sì e 287 no) sul maximendamento del Governo.
    Con il nuovo testo sono state recepite alcune delle osservazioni formulate dal Presidente Napolitano che aveva fatto notare come molte delle disposizioni, aggiunte in prima lettura al Senato, fossero estranee all'oggetto del decreto, eterogenee e di assai dubbia coerenza con i principi e le norme della Costituzione.

    In sede di promulgazione il Presidente Napolitano ha sottolineato tuttavia la permanenza di altre disposizioni "in ordine alle quali potranno essere successivamente adottati gli opportuni correttivi, alcuni dei quali sono del resto indicati in appositi ordini del giorno approvati dalle Camere o accolti dal Governo".

    Con un comunicato del Quirinale, inoltre, il Presidente ha altresì "preso atto dell'impegno assunto dal Governo e dai Presidenti dei gruppi parlamentari di attenersi d'ora in avanti al criterio di una sostanziale inemendabilità dei decreti-legge. Si tratta di una affermazione di grande rilevanza istituzionale che vale - insieme alla sentenza n. 360 del 1996 con la quale la Corte costituzionale pose fine alla reiterazione dei decreti-legge non convertiti nei termini tassativamente previsti - a ricondurre la decretazione d'urgenza nell'ambito proprio di una fonte normativa straordinaria ed eccezionale, nel rispetto dell'equilibrio tra i poteri e delle competenze del Parlamento, organo titolare in via ordinaria della funzione legislativa, da esercitare nei modi e nei tempi stabiliti dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari".

    Quanto al nuovo testo convertito in legge, sono state soppresse, tra l'altro, norme relative alla demolizione di immobili in Campania, alle concessioni in favore degli operatori danneggiati da fenomeni vulcanici, alla durata dell'incarico dei vertici dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

    Torna al 31 marzo 2011 il termine di scadenza del divieto agli intrecci proprietari tra stampa e televisioni.

    In allegato il testo coordinato del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Leggi: TESTO COORDINATO DEL DECRETO milleproroghe

    Leggi: lettera quirinale per milleproroghe

    Leggi: Ddl C.4086_Approvato al senato il 16_02_2011

    Leggi: sintesi MILLEPROROGHE - le novità

    Leggi: Milleproroghe - d_l__n__225_-_proroga_termini_maxiemend Conversione

    Leggi: milleproroghe - d_l__n__225_-_proroga_termini_maxi_Governo Commissione

    Fonte: legautonomie.it

     

     

     

    Parlamento: la Legge n. 10/2011 - c.d. milleproroghe - modifica il Collegato Lavoro

    Il Parlamento ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011, la Legge n. 10/2011 (c.d. milleproroghe) che, tra le altre cose (comma 54, dell'articolo 2), aggiunge all'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro), il comma 1-bis, che fa decorrere l'efficacia , di quanto modificato dal comma 1 all'articolo 6, della legge 15 luglio 1966, n. 604, al 31 dicembre 2011.

    «1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere 31 dicembre 2011».

    Fonte: dpl modena

     

     

     

    Pubblica Amministrazione: Lavori pubblici, la giunta non salva il dirigente

    Matura responsabilità contabile a carico del responsabile dei lavori pubblici che non ris petta nelle procedure di aggiudicazione il principio della tutela della concorrenza. In tal caso egli arreca un duplice danno: priva l'ente dei risparmi che possono derivare dal rispetto di tale principio e arreca un nocumento ai privati. E non costituisce esimente dal maturare della res ponsabilità né ragione di riduzione il fatto che abbia seguito direttive impartite dalla giunta. Questi i principi affermati dalla sentenza n. 23 del 20 gennaio 2011 della sezione giuris dizionale dell'Abruzzo della Corte dei conti.
    La sentenza evidenzia subito che «i valori dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività amministrativa rappresentano ormai i profili di maggior rilievo della legalità sos tanziale del sistema giuscontabile e, in relazione ad essi, non è più consentito omettere un minimo di confronto concorrenziale per qualsiasi procedura contrattuale ad oggetto pubblico». E ancora, «simile confronto è ancor più necessario oggi che i basilari principi in materia di concorrenza e libera prestazione dei servizi, di cui agli articoli 81 e seguenti e 49 e seguenti del Trattato Ce, si impongono al rispetto degli Stati membri, indipendentemente dall'ammontare delle commesse pubbliche».

    Circa il danno provocato all'ente, secondo la sentenza «è di tutta evidenza che l'asserita violazione della concorrenza provoca maggiori oneri per l'amministrazione, in quanto, ad esempio determina ribassi di gara inferiori a quelli conseguibili». Nel caso specifico, ciò si è concretizzato nella limitata partecipazione di imprese alle procedure di aggiudicazione, a seguito dei tempi estremamente ris tretti (poco più di una giornata) in pratica previsti per la presentazione delle offerte. Peraltro, nello stesso ente questa aggiudicazione segue di pochi giorni a una gara analoga, in cui la percentuale di ribasso è stata enormemente superiore a quella regis trata in questa procedura.

    La quantificazione concreta del danno è stata effettuata «in via esclusivamente equitativa, tenendo conto del valore del contratto e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di risarcimento del danno per equivalente nel caso in cui non sia possibile la reintegrazione in forma specifica della pretesa dell'impresa ricorrente vittoriosa, a cui viene in genere riconosciuto un importo variabile tra il 5 e il 10% del valore del contratto originario».

    La condotta del dirigente è stata gravemente colposa: egli «aveva la responsabilità precipua delle gare e degli appalti per il suo settore e doveva essere particolarmente avveduto sia nell'individuazione della tipologia di gara da adottare, sia delle ditte che dovevano partecipare», mentre invece la stessa è stata caratterizzata da «superficialità e negligenza non ridotta dall'attività concorrente della giunta comunale, non competente a emanare indirizzi vincolanti nei confronti del dirigente tecnico del settore». Inoltre, la sentenza sottolinea come egli sia ricorso alla trattativa privata in luogo della asta pubblica e abbia frazionato illegittimamente l'importo dei lavori.

    Fonte: il Sole 24 Ore

     

     

    Pubblica Amministrazione: Consiglieri responsabili solo oltre il tetto ai gettoni

    I consiglieri possono essere condannati dalla magistratura contabile solo nel caso in cui le irregolarità commesse nella percezione dei gettoni di presenza per le riunioni delle commissioni abbiano determinato il superamento del tetto massimo mensile dei compensi che essi possono percepire. Se invece i gettoni per il numero delle riunioni svolte superavano tale tetto, le irregolarità si considerano sostanzialmente sanate dal fatto che i compensi sono stati erogati entro il tetto massimo previsto dalla disposizione legislativa.

    Sono queste le principali indicazioni che sono contenute nella sentenza della terza sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti n. 108 del 31 gennaio 2011, con cui è stato confermato il proscioglimento di numerosi consiglieri del quarto municipio del comune di Roma per avere percepito nel 2003 gettoni di presenza per le riunioni di commissioni del consiglio municipale con modalità di svolgimento anomale.

    Nel caso concreto le indagine svolte dalla Guardia di finanza hanno evidenziato che nello svolgimento delle riunioni si verificavano numerose anomalie e violazioni di disposizioni di legge. Ad esempio, la maggior parte dei verbali non sono stati redatti da un dipendente segretario verbalizzante, ma dai presidenti delle commissioni. I segretari, per le riunioni da loro certificate, hanno dichiarato che la «verbalizzazione» si concretizzava nella dettatura, da parte del presidente, dei nomi dei partecipanti che avevano firmato in precedenza (anche giorni prima) il relativo foglio delle presenze, senza accertare la loro effettiva partecipazione. E ancora che spesso i verbali venivano preparati nei giorni successivi. Che gli ordini del giorno erano generici, ove non proprio "criptici": esame corrispondenza, proposte di deliberazioni, risoluzioni e ordini del giorno, varie ed eventuali. Che molte riunioni duravano pochissimo e che spesso erano sospese per «forza di cose», come ad esempio la convocazione della commissione nello stesso giorno e alla stessa ora di riunione del consiglio municipale, cioè elementi che dovevano essere noti al momento della convocazione della riunione.A fronte di tali elementi, la sentenza ha confermato l'assoluzione dei consiglieri perché «la Procura regionale non ha fornito la prova dell'esistenza del danno considerando il numero delle partecipazioni e l'ammontare massimo dei gettoni percepibili in un mese da parte dei membri delle commissioni». In sintesi non ha dimostrato che le 19 riunioni mensili (numero massimo di riunioni che danno diritto al pagamento del gettone, in quanto si rientra nel tetto dei compensi mensili erogabili sulla base delle disposizioni dell'articolo 82 del Dlgs n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la partecipazione alle quali spettava il gettone di presenza, fossero tutte, o in parte, afflitte dalla patologia denunziata e producessero, nella pros pettazione attorea, danno per l'erario. Inoltre, non ha considerato il fatto che i membri delle commissioni parteciparono a un numero ben superiore alle 19 anzidette. Per cui, il numero più elevato di riunioni finisce con il costituire una sorta di sanatoria di quelle svoltesi in modo irregolare.

    Fonte: il Sole 24 Ore

     

     

    Pubblica Amministrazione: Privacy e Web, terreno insidioso per le Pa

    Lo scorso settembre il Garante della Privacy ha comminato una sanzione di 40.000 euro ad una Regione per aver pubblicato online dei dati sanitari: è solo l'ultimo caso di un fenomeno piuttosto frequente, che ha visto l'Autorità competente intervenire spesso negli ultimi anni.

    L'entrata in vigore dell'art. 32 della legge 69/2009 ha sancito l'effetto esclusivo di pubblicità legale dell'albo pretorio on line: quasi tutti i documenti che prima andavano pubblicati all'albo pretorio cartaceo adesso devono essere pubblicati sul web. Un'importante innovazione che ha spinto il Garante della Privacy a tornare sull'argomento, dopo che già nel 2007 aveva affrontato queste tematiche: lo scorso 15 dicembre ha infatti sottoposto alla consultazione pubblica uno schema di linee guida in materia di diffusione di atti e documenti sul web da parte delle PA, che dovrebbe sfociare nella sua versione definitiva nelle prossime settimane.

    Analizzando il vecchio provvedimento del 2007 e il nuovo schema di linee guida, si possono trarre importanti indicazioni su normativa di riferimento, modalità di diffusione, cautele da tenere e contenuti da pubblicare.

    Innanzitutto è opportuno chiarire che il Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) stabilisce che la diffusione di dati personali sui siti istituzionali delle PA è consentita solo se vi è una norma di legge o di regolamento che lo permette, mentre vige il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati (artt. 19-22).

    L'avvento dell'albo on line ha portato in dote una serie di criticità importanti, legate al funzionamento dei motori di ricerca:

    a) Ubiquità - i motori di ricerca rendono disponibili a chiunque nel mondo informazioni relative ad un particolare soggetto, senza limitazioni. Questo aspetto va ben oltre gli obiettivi di pubblicità della normativa, il cui fine è garantire la conoscenza legale di un atto e non la diffusione indiscriminata di dati personali. In questo caso i concetti di pubblicità e di pubblicazione non sono equivalenti, senza le dovute cautele la diffusione on line di informazioni è decisamente sproporzionata.

    b) Persistenza dell'informazione - il web non dimentica. Senza i dovuti accorgimenti, pubblicare un'informazione on line significa renderla disponibile per un tempo indeterminato, decisamente superiore per esempio ai periodi di pubblicità legale imposti dalle normative specifiche. Inoltre, la permanenza di alcune informazioni sulla rete potrebbe ledere il c.d. "diritto all'oblio".

    c) Mancanza di contesto - i motori di ricerca che raccolgono le informazioni possono ordinarle secondo logiche inadeguate e non governabili, oppure può accadere che permangano informazioni non aggiornate.

    Per quanto riguarda le pagine contenenti dati personali, il Garante della Privacy pertanto consiglia che queste vengano nascoste ai motori di ricerca esterni, garantendo comunque disponibilità ed accessi selettivi tramite motori di ricerca interni. Questa pratica è già stata usata anche dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, il quale nell'ambito dell'"Operazione Trasparenza" ha riportato sul suo sito gli accorgimenti tecnici per impedire l'indicizzazione dei curricula dei Dirigenti.

    Nello schema di linee guida, il Garante individua e definisce tre diverse finalità che possono portare le PA a diffondere dati personali attraverso il proprio sito istituzionale:

    Trasparenza - il fine è garantire una conoscenza generalizzata di informazioni che assicurino un ampio controllo sull'operato delle PA. È la motivazione per cui, ad esempio, si pubblicano i curricula di Dirigenti e titolari di Posizioni Organizzative, oltre ad altre informazioni normalmente contenute nella sezione del sito denominata "Trasparenza, valutazione e merito".

    Pubblicità - assicurare che gli atti e i documenti amministrativi vengano resi pubblici per favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte di soggetti interessati. È il caso di alcuni atti pubblicati all'albo pretorio, come ad esempio gli atti di matrimonio (pubblicità notizia) o le deliberazioni degli organi dell'Ente (pubblicità costitutiva).

    Consultabilità - consiste nel mettere a disposizione documenti e atti amministrativi solo a soggetti determinati (o a determinate categorie) per garantire in maniera agevole la  partecipazione alle attività e ai procedimenti amministrativi. In questi casi i soggetti legittimati a conoscere tali informazioni sono identificabili a priori, per cui non è normalmente giustificato l'accesso libero e incondizionato alle informazioni.

    Si tratta di finalità tra loro molto diverse, a cui occorre approcciarsi con differenti modalità di pubblicazione, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità indicati nel Codice della Privacy.

    Per quanto riguarda i tempi di pubblicazione delle informazioni, questi devono essere funzionali delle finalità perseguite e rispettare gli obblighi di legge.

    In generale, i tempi di pubblicazione dei dati per finalità di trasparenza (es. curricula dei Dirigenti, albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, ecc.) sono sicuramente superiori a quelli richiesti per fini di pubblicità (es. deliberazioni, atti di matrimonio, dati su concorsi e selezioni pubbliche, ecc). Questi ultimi, non devono più essere disponibili al termine del periodo legale di pubblicazione.

    In relazione ai dati personali dei soggetti, vanno pubblicate solo le informazioni necessarie agli obiettivi stabiliti, nel rispetto della normativa. Così, ad esempio:

    tra le informazioni del personale vanno riportati solo i dati relativi al contesto professionale, senza riportare dati di carattere privato (indirizzo di residenza, numero di cellulare e mail personale, ecc);

    negli elenchi pubblicati vanno riportati solo i dati che consentano l'identificazione del soggetto (es. nome, cognome e data di nascita) e le generalità della pubblicazione (es. la disposizione di legge che la motiva), mentre gli altri dettagli non vanno inseriti (codice fiscale, recapiti, dati bancari, dettagli e informazioni discriminanti);

    è assolutamente vietato pubblicare dati sanitari.

    Per quanto riguarda i dati sensibili presenti negli atti da pubblicare all'albo, il provvedimento del 2007, al punto 6, riporta un'indicazione interessante:

    "Può risultare ad esempio utile menzionare tali dati solo negli atti a disposizione negli uffici (richiamati quale presupposto della deliberazione e consultabili solo da interessati e controinteressati), come pure menzionare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici".

    Infine, per i dati ad accesso ristretto, occorre predisporre modalità di preventiva identificazione per consentire ai soli soggetti interessati di poter fruire di tali informazioni (es. login e password).

    In conclusione, la pubblicità sul web di atti e documenti richiede una rinnovata cautela, ma l'osservazione di pochi principi  di base e di regole di buon senso comune permette di dirimere la maggior parte dei dubbi.

    Fonte: pubblicamministrazione.net

     

     Pubblica Amministrazione: Performance management per PA e Sanità

    Il Performance Management (PM) è una pratica di gestione ben nota alle aziende del settore privato che sono abituate alla definizione di obiettivi strategici e al tuning di tutti i processi aziendali al fine di orientarli verso i target da raggiungere. Tuttavia anche i responsabili degli enti della Pubblica Amministrazione e delle aziende sanitarie sono chiamati a migliorare i processi delle proprie strutture, a formulare strategie di crescita redditizia, ad allineare le strategie con i piani operativi e a sorvegliare attivamente le attività operative quotidiane. Ecco dunque che gli strumenti e le pratiche proprie del Performance Management devono diventare mezzi ordinari e quotidiani di lavoro.

    Definizione

    Una delle definizioni del Performance management lo identifica con "una disciplina di gestionale che consente all'organizzazione di collegare l'impostazione strategica alla concretezza dei piani operativi". Ovviamente sono presenti in commercio diversi software che costituiscono l'implementazione pratica dei principi teorici e che consentono di gestire e individuare sinteticamente i dati e soprattutto monitorare i risultati verificando l'eventuale scostamenti dagli obiettivi prefissati.

    Il Performance Management per la PA

    Nell'ambito della Pubblica amministrazione le aree funzionali, in cui il PM può fare la differenza, sono innanzitutto la misurazione della performance in senso stretto mediante gli strumenti di balanced scorecard che misurano l'efficacia delle strategie interne, permettono il monitoraggio dei costi, dei processi interni, e delle conseguenze sui cittadini.

    La seconda area di miglioramento riguarda la gestione dei costi, finalizzata all'aumento dell'efficienza. In questo caso gli strumenti operativi e pratici sono quelli di contabilità analitica e di activity base costing (allocazione di risorse utilizzando fattori statistici per conoscere i costi complessivi del servizio erogato n.d.r.), per indagare dati di dettaglio quali ad esempio il costo unitario di un posto all'asilo nido o del generico posto letto occupato o libero in una struttura ospedaliera.

    Le esperienze dei fornitori di soluzioni tecnologiche di questo tipo che hanno avuto e hanno a che fare con la PA riportano un alto grado di interesse da parte della PA centrale specialmente in quegli enti quali ad esempio Inail o Agenzia delle entrate molto attenti ai costi e alle spese, e in quegli enti di PA locale quali province e Comuni di una certa ragguardevole dimensione. Viceversa negli altri enti locali più piccoli si riscontra un atteggiamento più tiepido dovuto al fatto che in questi enti spesso mancano adeguati interlocutori di riferimento per i progetti tecnologici complessi, e che le scelte vengono influenzate dalla compagine politica la cui carica ha spesso durata temporale inferiore ai tempi di implementazione del progetto stesso.

    Gli interlocutori di riferimento per l'attuazione di questo tipo di progetti sono dirigenti, deputati al controllo di gestione e/o al controllo dei costi, e comunque quei referenti che sviluppano e attuano strategie di direzione, mentre dal punto di vista tecnico l'interlocutore ideale è il responsabile dei Sistemi Informativi.

    L'implementazione operativa riguarda ovviamente l'introduzione di strumenti IT che ben si integrano con i preesistenti processi aziendali, a patto che questi siano gestiti mediante un preesistente sistema informatico.

    L'impatto sull'organizzazione è mediamente basso sulle risorse IT in termini di implementazione e manutenzione, e medio sull'utenza che deve imparare ad utilizzare i nuovi strumenti e infatti per attenuare questo cambiamento di gestione sono solitamente previste delle brevi sessioni formative.

    L'ambito sanitario

    Attualmente in ambito sanitario si assiste ad una Italia divisa in due fra le Regioni apripista concentrate al nord e al centro che hanno implementato sistemi di valutazione delle performance e della soddisfazione del cittadino e Regioni che se ne disinteressano completamente. Lo sostiene l'indagine "Per un sistema di valutazione dei servizi sanitari" svolta sul territorio nazionale da Carla Coliccelli con il contributo di Antonio Veraldi, che ha permesso di documentare una serie di esperienze nell'adozione del Performance management. In questa interessante pubblicazione sono riportate le esperienze del sistema sanitario nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Toscana, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia arricchite da osservazioni e commenti.

    Anche se l'approccio alla sanità in ambito nazionale è condiviso in Italia non si può prescindere dalle singole Regioni che in maniera parzialmente autonoma applicano modelli gestionali diversi fra loro in termini di propensione all'innovazione, all'integrazione e collaborazione. Ecco quindi che l'introduzione di pratiche di performance management non ha per tutti lo stesso grado di priorità e convenienza e si assiste ad adozione di queste pratiche a macchia di leopardo nel contesto nazionale. Inoltre anche se i risultati di queste pratiche di gestione sono interessanti e positive, in Italia manca la condivisione del metodo in termini di criteri, di indicatori e di interpretazione dei risultati e la capacità e la voglia di diffondere le esperienze più avanzate a tutto campo.

    Ovviamente nell'ambito privato si assiste ad una tendenza completamente opposta: ne sono la prova Novartis ed SDA Bocconi che hanno siglato un accordo dando vita all'iniziativa Academy of Healthcare Management and Economics, un programma triennale 2010-2012 che coinvolge 30 aziende sanitarie su tutto il territorio nazionale finalizzato alla ricerca, formazione, approfondimento e divulgazione degli strumenti di performance management a supporto dei processi di pianificazione strategica nelle aziende sanitarie.

    Fonte: pubblicamministrazione.net

     

     

    Finanza: Bilancio statale, dalla Ragioneria Generale dello Stato il bilancio in breve 2011

    La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato il bilancio in breve 2011 e la spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato, con le previsioni di bilancio 2007-2011.

    Leggi: Bilancio in breve 2011

    Leggi: La_spesa_delle_Amministrazioni_centrali_dello_Stato__2011

    Fonte: legautonomie.it

     

     

    Cassazione: Riposi e lavoro straordinario dei dirigenti

    Con sentenza n. 3607/2011, la Cassazione ha affermato che l’esclusione dai riposi settimanali e festivi ed al compenso per lavoro straordinario del personale dirigenziale non ha valore assoluto, essendo soggetta a limiti di ragionevolezza verificabili dal giudice, sempre che il loro superamento sia stato dedotto e provato dal dirigente.

    Fonte: dpl modena

     

     

    TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di gennaio 2011

    A gennaio, il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), accantonate al 31 dicembre 2010, è: 0,421749 %.

    Fonte: dpl modena

 

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