News del 21 Novembre 2011 PDF Stampa E-mail
  • Pubblica amministrazione: Le firme digitali rischiano il blocco
  • DECENNALE QUADRINET PA - GRANDE SERATA/EVENTO AL MUSEO CENTRALE MONTEMARTINI SABATO 3 DICEMBRE 2011
  • Parlamento: pubblicata la Legge di Stabilità
  • Pubblica Amministrazione: Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni
  • Pubblica amministrazione: Legge di Stabilità, la mobilità dei dipendenti pubblici
  • Pubblica amministrazione: Stop ai controlli sui creditori per chi attende contributi «Pa»
  • Pubblica amministrazione: Al via la rivoluzione dei bilanci locali
  • Pubblica Amministrazione: Crolla la spesa Ict, pochi fondi e forte resistenza al cambiamento
  • Pubblica amministrazione: Per i Comuni crescono i rischi di «buchi» in bilancio
  • Pubblica amministrazione: Il comune richiama i pensionati con il voucher
  • INPS: modifica del tasso di dilazione, di differimento e per le sanzioni civili
  • INPS: variazione tasso di riferimento per la cessione del quinto della pensione
  • La Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento per giusta causa a seguito
  • Attualità: Legittimo il licenziamento del lavoratore che si impossessa di materiale aziendale

 

 

Pubblica amministrazione: Le firme digitali rischiano il blocco

Firme digitali fuorilegge. Potrebbe essere addirittura questa la conseguenza che si profila dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un Dpcm (Decreto Presidente del Consiglio Dei Ministri) all'apparenza innocuo, che, come spesso accade al legislatore nostrano, si è limitato a far slittare una scadenza di ulteriori due anni, ovvero al 1° novembre 2013.

L'infelice tempismo e l'aver introdotto una nuova condizione per poter usufruire della proroga rischiano però di gettare nel caos il sistema delle sottoscrizioni elettroniche qualificate, quelle che garantiscono l'autenticità del documento, come se si trattasse di una firma autografa.

Il problema riguarda le sottoscrizioni digitali rilasciate attraverso dispositivi automatici e la certificazione di questi ultimi. Si tratta praticamente di quasi tutte le firme elettroniche che circolano sul mercato, perché quelle che ricorrono alla smart card rappresentano un'esigua minoranza.

La questione rimonta al 2002, quando la firma digitale debutta in Italia. Più precisamente a quando i certificatori – cioè coloro che rilasciano le sottoscrizioni elettroniche qualificate, ovvero con la medesima valenza della firma autografa – iniziano a fare uso degli strumenti che generano le sottoscrizioni elettroniche in modo automatico. All'epoca si trattava soprattutto di apparecchi di fabbricazione statunitense, che avevano tutte le certificazioni Usa, ma non quelle richieste dall'Europa con la direttiva 1999/93/Ce. Trattandosi, però, dei primi passi della firma digitale in Italia e più in generale nella Ue, nessun produttore dei dispositivi automatici di firma si sentiva di affrontare gli elevati costi (anche centinaia di migliaia di euro) per far ottenere a quegli strumenti anche la certificazione europea, considerato che una "patente", seppure a stelle e strisce, comunque l'avevano.

Nel 2003 il legislatore nostrano decide di risolvere la situazione e fissa le regole per certificare i dispositivi di firma, affidando all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (Iscti, oggi Ocsi, Organismo di certificazione della sicurezza informatica insediato presso il ministero dello Sviluppo) il compito di valutare le richieste e la documentazione. Per i primi nove mesi, però, i certificatori possono fare da soli con un'autocertificazione.

La situazione, tuttavia, non cambia e nel 2010 un ulteriore decreto sposta i termini ultimi dell'autocertificazione al 1° novembre scorso. Nel frattempo il ministero della Pubblica amministrazione e dell'innovazione inizia a lavorare per trovare una nuova soluzione, chiesta anche dalle imprese che si occupano di firma digitale. Per non lasciare il campo a una semplice autodichiarazione, si conviene che quest'ultima possa essere concessa ancora per due anni a condizione, però, che i produttori dei dispositivi automatici di firma facciano anche loro uno sforzo. Il nuovo decreto di proroga è, pertanto, congegnato in questa maniera: possono continuare a fare uso dell'autodichiarazione fino al 1° novembre 2013 i produttori che entro il 1° novembre 2011 (data di scadenza del differimento concesso nel 2010) abbiano presentato all'Ocsi (o a un altro ente accreditato) domanda di certificazione. Tutto questo è chiaro alle parti – imprese e ministero – già diversi mesi fa. I produttori, però, prima di muoversi aspettano l'ufficialità che può venire solo dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento, rallentato dai vari passaggi burocratici, finisce per arrivare in Gazzetta solo il 31 ottobre. Impossibile, dunque, poter rispettare quanto vi viene previsto. Dunque, i produttori che non hanno presentato all'Ocsi domanda di certificazione non possono più ricorrere all'autodichiarazione. Le firme digitali generate attraverso i dispositivi automatici non sono, pertanto, più regolari.

Un vero e proprio pasticcio, di cui sono ben consapevoli al ministero e a DigitPa, l'organismo informatico del Governo. In quegli ambienti si sta valutando il da farsi e quale risposta dare ai produttori e certificatori delle firme che si trovano a gestire una situazione così ingarbugliata. «Stiamo in attesa di un segnale – afferma Paolo Cascino, direttore di Assocertificatori – e stiamo noi stessi esaminando la situazione. Viste le condizioni, potremmo anche dover sospendere il servizio di erogazione delle firme».

Fonte: Sole24Ore

 

DECENNALE QUADRINET PA - GRANDE SERATA/EVENTO AL MUSEO CENTRALE MONTEMARTINI SABATO 3 DICEMBRE 2011

Quadrinet PA in occasione della ricorrenza del decennale della propria nascita ha organizzato per l’occasione una grande serata-evento presso la prestigiosa sede del Museo Centrale Montemartini, il prossimo 3 dicembre 2011, nell'ambito della rassegna "Sabato sera nei Musei" allestita da Roma Capitale.

L'evento consterà di tre distinti “momenti”: la visita guidata della Centrale riservata agli associati e ai loro accompagnatori alle ore 19,00 e a seguire l’aperitivo alle ore 20,00. Alle ore 21,30 un concerto di musica Jazz fusion del Gruppo musicale “Reagente6”, aperto al pubblico, che si terrà in una delle meravigliose sale del Museo, in un contesto di charme davvero unico e particolare.

In tale occasione il tastierista Fabio Di Biagio presenterà con il suo sestetto di ospiti prestigiosi, il progetto Mr. Xanthous, un viaggio emozionante sospeso tra Occidente, Africa, Oriente e Mediterraneo, un caleidoscopio di ritmi, colori e timbri, una miscela di musica pop, jazz, suggestioni etno-world, funk e musica elettronica. Un viaggio fantastico realizzato anche grazie al coinvolgimento di grandi musicisti provenienti da aree culturali molto lontane tra loro: il chitarrista indiano Amit Chatterjee che ha suonato per 11 anni con il mitico Joe Zawinul (fondatore dei Weather Report) e il cantante nordafricano Esharef Mhagag Alì. Sul palco arricchiranno la tavolozza delle sonorità Antonio De Luise al basso, Ugo Rodolico alla batteria e Ivano Fortuna alle percussioni… Un “viaggio” da non perdere!

L’evento del decennale sarà l’occasione per ritrovarsi, per rincontrare in un momento di convivialità e di amicizia tutti i soci e gli amici vecchi e nuovi dell’Associazione Quadrinet, che nel corso degli ultimi dieci anni si è fatta conoscere per la serietà, l’impegno, la professionalità, le iniziative, le battaglie, ecc. portate avanti a favore dei dipendenti pubblici in particolare i quadri e i dirigenti di Roma Capitale, già Comune di Roma.

In tale occasione verrà distribuito ai partecipanti il nuovo calendario da tavolo 2012 di Quadrinet.

Per partecipare alla prima parte della serata, che prevede l’ingresso gratuito al museo per i soci alle ore 18,40 e a seguire l’aperitivo  è necessario prenotarsi anticipatamente.

La prenotazione potrà essere effettuata tramite mail all’indirizzo dell’Associazione: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , oppure chiamando al numero: 3394550493 (dalle ore 9,00 alle 18,00).

In considerazione del numero necessariamente limitato di posti disponibili per i primi due momenti, della serata si raccomanda a quanti vogliono parteciparvi di effettuare la prenotazione, alla quale successivamente seguirà l’invio di un biglietto per l’ingresso, tramite posta elettronica. La partecipazione per i soci che si prenoteranno sarà gratuita.

Per la partecipazione al solo concerto è gradita una prenotazione, anche se non obbligatoria. In questo ultimo caso si rappresenta che sarà necessario pagare il biglietto di ingresso al museo, che darà diritto alla visita dello stesso e all’accesso alla sala ove si terrà il concerto.

Vi aspettiamo!!

L’Esecutivo di Quadrinet Pa

  

Parlamento: pubblicata la Legge di Stabilità 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, il Parlamento ha pubblicato la Legge n. 183 del 12 novembre 2011 che contiene le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).

Nell’area documenti Quadrinet: Legge Stabilita 183-11

Fonte: dpl modena

  

Pubblica Amministrazione: Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.253 del 29 ottobre 2011 la Circolare del 23 settembre scorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze che fornisce ulteriori chiarimenti sulla "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40".

Nell’area documenti Quadrinet: circolare 23 settembre 2011

Fonte: legautonomie.it

 

 

Pubblica amministrazione: Legge di Stabilità, la mobilità dei dipendenti pubblici

La Pubblica Amministrazione deve fare annualmente una ricognizione sugli eventuali esuberi di personale. Cambiano le procedure di contrattazione con i sindacati, ai quali va semplicemente data un'informativa sulle eventuali eccedenze di personale. E' prevista la possibilità di ricollocare i dipendenti pubblici in esubero con contratti flessibili o di solidarietà, anche presso altre amministrazioni della stessa regione. Sono alcuni delle novità in materia di mobilità dei dipendenti pubblici previste dalla Legge di Stabilità appena approvata dal parlamento e dal 14 novembre pubblicata in Gazzetta Ufficiale. In termini molto sintetici, vengono completamente ridisegnate le procedure per la messa in disponibilità, come si chiama sostanzialmente la mobilità pubblica, e ci sono anche cambiamento nella gestione stessa di questo strumento.

Le misure sono contenute nell'articolo 16 della Legge di Stabilità.

Innanzitutto, la pubblica amministrazione è tenuta a effettuare almeno una volta all'anno la verifica delle eventuali eccedenze, e «darne immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica». Le PA che non fanno queste ricognizioni annuali, «non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti».

Per il dirigente responsabile che non attivi le procedure previste vengono valutate azioni disciplinari.

Il comma 4 prevede poi che, in caso di esuberi, il dirigente debba «dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area». Si tratta di un cambiamento rispetto alla normativa precedente, che prevedeva, quando il personale in eccesso era pari almeno a dieci dipendenti, la necessità da parte della pubblica amministrazione di motivare gli esuberi, l'eventuale apertura su richiesta delle rappresentanze sindacali di un esame delle cause e la verifica della possibilità di giungere a un eventuale accordo.

Ora invece, c'è solo l'obbligo di comunicazione, e dopo 10 giorni la pubblica amministrazione può procedere al "licenziamento forzoso" di chi ha almeno 40 anni di contributi (secondo quando già previsto dall'articolo 72, comma 11, della legge 6 agosto 2008, n. 133) oppure può verificare «la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione».

La legge prevede che i contratti nazionali possano stabilire criteri generali e procedure per consentire «la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali».

Dopo 90 giorni dalla comunicazione ai sindacati, per i dipendenti che non sono stati ricollocati scatta la messa in disponibilità, che prevede la cessazione di «tutti gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro» e per il dipendente un'indennità pari all'80% dello stipendio e l'indennità integrativa speciale per un massimo di 24 mesi, due anni. Questo periodo è riconosciuto ai fini del raggiungimento dei requisiti per accedere alla pensione e del calcolo della pensione stessa. E' riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare secondo le precedenti normative.

Una precisazione importante: tutto questo non si applica «ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge».

Fonte: pubblicaamministrazione.net

  

Pubblica amministrazione: Stop ai controlli sui creditori per chi attende contributi «Pa»

Per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni si possono allargare le maglie dei controlli, ma per «interesse pubblico» e quando i beneficiari siano individuabili con precisi requisiti di legge.

Dopo la circolare n. 27 della Ragioneria dello Stato sull'ambito di applicazione dell'articolo 48 bis del Dpr 602/73 (si veda anche Il Sole 24 Ore del 1° novembre e 28 settembre scorsi), è il sottosegretario all'Economia, Bruno Cesario, a intervenire sul tema, rispondendo, nel question time alla commissione Finanze della Camera, a un'interrogazione di Roberto Fluvi (Pd).

La circolare era dedicata alle verifiche che la Pa deve effettuare prima di pagare i creditori: l'articolo 48 bis stabilisce che nel caso risultino debiti a ruolo di oltre 10mila euro i pagamenti vanno bloccati. La circolare chiariva, tra l'altro, che i contributi a imprese che importino un vero e proprio diritto soggettivo in capo al beneficiario non sono soggetti a controllo e che l'omessa verifica va segnalata alla Corte dei conti solo in presenza di un effettivo danno erariale.

La domanda posta da Fluvi mirava a sapere «come si intenda assicurare che l'erogazione degli incentivi statali avvantaggi solo le imprese sane», alla luce, appunto, della circolare n. 27.

Cesario ha ribadito che la circolare n. 27 ha chiarito come l'interesse pubblico possa prevalere rispetto alle verifiche, proprio quando «il legislatore fissi i requisiti dei soggetti ammessi a beneficiare dell'incentivazione e le modalità per la determinazione della stessa emerge la considerazione come la medesima incentivazione risulta finalizzata al raggiungimento di obiettivi valutati prioritari» per la collettività. Cesario cita poi l'esempio del fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive (legge 44/99): le verifiche, in questo caso, comprometterebbero le finalità del fondo.

Ma Cesario va oltre: «un'applicazione indistinta della verifica disciplinata dall'articolo 48 bis a tutti i beneficiari di erogazioni e provvidenze economiche – quali, ad esempio, anche gli aiuti concessi a determinati settori produttivi in crisi, le provvidenze economiche attribuite al fine di incrementare la produzione di un determinato bene o servizio, i sussidi volti a sostenere i livelli occupazionali, eccetera – potrebbero determinare, di fatto, l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi, anche di carattere strategico».

Fonte: Sole24Ore

  

Pubblica amministrazione: Al via la rivoluzione dei bilanci locali

Con l'approvazione in Conferenza unificata dei decreti attuativi della riforma della contabilità inserita nel Dlgs 118/2011, entra nel vivo la rivoluzione dei bilanci locali. Per oltre 70 enti tra Comuni, Province e Regioni, il Dpcm che dà attuazione alla fase sperimentale (e i suoi allegati) sarà un vero banco di prova per testare, nei prossimi due anni, la bontà delle riforme previste nel settimo decreto attuativo del federalismo fiscale. Ciò nondimeno, la riforma dovrà essere studiata e applicata fin dal 2012 dalla generalità degli enti territoriali per avere, dal 2014, i conti in grado di assorbire le innumerevoli novità previste dal decreto legislativo e dai decreti attuativi.

Nuovo principio

Di tutte le novità, il maggiore e immediato impatto sui prossimi bilanci locali è dovuto alla riscrittura del nuovo principio della competenza finanziaria e del relativo principio gestionale applicato, allegato al Dpcm in via di emanazione.

La diversa modalità di contabilizzazione, infatti, avrà effetti per tutti già a partire dal rendiconto 2011, oltre che in sede di predisposizione dei preventivi 2012. In sede di rendiconto dovrà essere attentamente valutato ogni singolo residuo attivo e passivo alla luce del nuovo principio; dai bilanci 2012, poi, non sarà più possibile ignorare la programmazione di opere e lavori pubblici che, inevitabilmente, saranno conclusi dopo la fine del periodo di sperimentazione, con la conseguenza che quanto oggi programmato e finanziato dovrà, almeno in parte, essere reinserito nei bilanci 2014 e successivi.

Il nuovo principio della competenza finanziaria impone l'impegno delle spese di investimento negli esercizi finanziari in cui scadono le singole obbligazioni passive. Il "timing" dei prossimi bilanci, quindi, deriva dalla programmazione temporale di realizzazione dei singoli interventi. Le nuove opere programmate a decorrere dal 2012, nei fatti, ipotecano gli esercizi futuri sia in termini di compatibilità con le attuali regole di finanza pubblica (si veda l'articolo sotto) sia in termini di costruzione dei futuri preventivi che, prima di accogliere la nuova programmazione, devono assicurare gli stanziamenti di competenza di tutte le opere già programmate e finanziate e la cui obbligazione giuridica non è ancora scaduta.

Più trasparenza

Il nuovo modello di contabilizzazione ipotizzato dal Dpcm attuativo del decreto sull'armonizzazione, con un indubbio contributo alla trasparenza dei bilanci pubblici, imporrà alle amministrazioni di fare propri le opere e gli interventi programmati nel passato e di consentire nuovi interventi solo una volta conclusi quelli in essere, garantendo una più lineare programmazione degli investimenti sul territorio.

L'opera pubblica, una volta finanziata, non sarà più, come accade ora, gestita solo a residui, ma sarà riproposta nei preventivi degli anni successivi sino alla sua conclusione, dando la possibilità all'organo decisionale di esercitare effettivamente il ruolo di controllo sull'attività dell'ente.

Equilibri finanziari nel tempo

L'impegno di spesa da imputare negli esercizi in cui lo stesso scade e l'obbligo di avere attivato il finanziamento per l'intero importo dell'investimento programmato hanno costretto il legislatore delegato a introdurre un meccanismo tale da permettere, in sede di previsione e di rendicontazione, l'equilibrio finanziario nel tempo.

Tale meccanismo è stato individuato nel fondo pluriennale vincolato, costituito da un saldo pari alla differenza tra le risorse già accertate e l'esigibilità differita della spesa in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il fondo consente di dare copertura, negli esercizi successivi a quello in cui è finanziato l'investimento, e di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria rendendo esplicita la distanza tra il finanziamento di un'opera e la sua effettiva realizzazione attraverso l'impiego nel tempo delle risorse già accantonate.

Il fondo può essere costituito solamente a seguito dell'accertamento delle entrate che finanziano la spesa, la quale, come accade oggi, può essere impegnata solo a copertura finanziaria avvenuta.

Fonte: Sole24Ore

  

Pubblica Amministrazione: Crolla la spesa Ict, pochi fondi e forte resistenza al cambiamento

I numeri del primo Osservatorio Assinform "Ict nella PA" rivelano un calo di 700 milioni degli investimenti dal 2005 al 2011. Resiste solo la Sanità che cresce del 2,4% annuo. Pesano le conseguenze del patto di stabilità ma anche l'incapacità di sfruttare le risorse. Critico il rapporto con i fornitori. Angelucci: "Troppe gare al massimo ribasso e ritardi nei pagamenti"

In sei anni si è ridotta di 700 milioni la spesa Ict della PA. Il dato emerge dal primo Osservatorio Assinform sull’Ict nella PA Dal 2005 al 2011 la spesa Ict della PA, presentato a Roma, elaborato da NetConsulting e Netics. Entrando nel dettaglio, dal 2005 al 2011 il trend registrato è stato di -2% medio annuo, di cui -3,5% per le amministrazioni centrali, -0,9% per le Regioni, -2,3% per gli enti locali. Un calo più marcato riguarda la componete Tlc che per l’intera PA è passata da 2.888 milioni del 2005 ai 2.355 attesi per il 2011, mentre l’IT è scivolato da 3.408 milioni a 3.223, con un leggere rimbalzo positivo per l’anno in corso.

In controtendenza la spesa “innovativa” nel comparto Sanità con un tasso medio annuo del + 2,4%, assorbita per il 45% dalle regioni del Nordovest , 23% Nordest, 19% Sud, 13% Centro. Ma con una spesa sanitaria in IT pro capite di 15,78 euro, l’Italia resta comunque terzultima nella graduatoria europea, guidata dal Regno Unito che spende 60 euro pro capite per la sanità digitale.

Tra i freni all’investimento pubblico soprattutto le conseguenze del patto di stabilità che impedisce agli enti di utilizzare le risorse risparmiate e il basso ricorso alle piattaforme di acquisto centralizzate, soprattutto da parte dalle PA più piccole (Comuni e Comunità montane).

“Alla scarsità di fondi si aggiunge la resistenza al cambiamento, da cui deriva anche una bassa capacità da parte della PA di ottimizzare i finanziamenti disponibili, tanto che almeno il 20% della spesa impegnata sull’Ict non si traduce poi in spesa effettiva – ha spiegato il presidente di Assinform, Paolo Angelucci – Inoltre ancora troppo scarsa è l’attenzione verso le aree di maggior impatto innovativo come i servizi digitali interattivi, in primis quelli riguardanti le transazioni”.

Solo 5 Regioni su 21 consentono i pagamenti online, mentre ancor più bassa è la percentuale di servizi on line per le imprese, offerti solo dal 9% dei Comuni e dal 30% delle Province.  Altro aspetto negativo è la difficoltà delle PA a comunicare tra loro (integrazione e interoperabilità dei data base) di interconnettersi; carenza da cui derivano inefficienze di sistema difficilmente quantificabili, che comunque pesano sui budget IT per non meno del 5% della spesa complessiva, pari a circa 156 milioni di euro.

Ad alta criticità continua ad essere anche il rapporto con la filiera dei fornitori “con gare al massimo ribasso – ha rimarcato Angelucci - che portano a tariffe professionali non sostenibili, barriere d’ingresso penalizzanti per le Pmi, ritardi dei pagamenti non più accettabili, tutto ciò a fronte di un crescente ruolo dell’in-house”.

Affrontando il delicato rapporto tra enti e fornitori, lo studio rileva “insostenibili i tempi di pagamento, con 1/4 della spesa pubblica in IT alimenta l’in-house”. Il 21,5% delle spesa è affidata a questo tipo di società. Un fenomeno che Assinform definisce “controverso” perché da un lato stimola la PA ad investire in Ict ma dall’altro “toglie al mercato una quota consistente delle domanda”.

“Nel suo complesso la PA italiana appare ancora lontana dal generare una massa critica di prestazioni e servizi e innovativi – ha rimarcato Angelucci - tanto da consentire al cittadino e alle imprese di avere la percezione di un effettivo progresso”. Cosa fare dunque per accelerare il cambio di marcia? La ricetta di Assinform si basa su tre ingredienti: la creazione di un tavolo permanente tra la PA e il mercato, la definizione di priorità strategiche e infine un rilancio del project financing per sopperire al taglio dei budget.

“Chiediamo – ha puntualizzato il presiedente di Assinform - una cabina di regia che si occupi delle governance dell’IT pubblico. Le imprese di settore già identificato le azioni che consideriamo prioritarie, a partire dalla dematerializzazione dei documenti pubblici che è una via obbligata per risparmiare e lanciare i nuovi servizi digitali: la piena adozione della fatturazione elettronica, della Pec e della digitalizzazione del fascicolo del personale darebbe risparmi per 7,5 mld di euro e quella del Fascicolo Sanitario Elettronico per 2,2 mld. Stimiamo che in 10 anni, grazie a procedure di dematerializzazione, si possano risparmiare 16 miliardi di euro”.

Focus anche sulle nuove frontiere tecnologiche, sul cloud computing soprattutto. Nelle PA centrali si prevede il ricorso alla nuvola entro il 2013 nel 39% degli enti. Fra quelli che prevedono di farlo, ci si rivolgerà nel 44,4% dei casi a società partecipate o controllate, nel 22,2% a società private e nell’i11% ad latri enti della Pac. Il restante 22% non ha ancora fatto valutazioni in merito. Più basse le percentuali di enti locali interessati al cloud: si tratta del 3,3% dei Comuni (18,4% nei Comuni con oltre 100mila abitanti) e del 15% delle Province. I Comuni guardano a fornitori privati, mentre le Province a società pubbliche. Nel comparto sanitario solo l’11% degli enti punta al cloud mentre il 51% dichiara di volerlo adottare nel medio periodo; il 38% non risponde.

“Ovunque – spiega il report Assinform – la spinta viene dalla possibilità di ridurre le spese IT e di fruire di funzionalità più aggiornate, mentre a frenare sono la mancanza di competenze specifiche, i dubbi sulla possibilità di adattare i processi e la carenza di referenze consolidate”.

Piano e-Gov 2012, accordo Assinform-Palazzo Vidoni

L’incontro è stata l’occasione per la sigla di un protocollo d’intesa tra il Ministero della Pa e dell’innovazione e Assinform, a costo zero per le finanze pubbliche, con cui si avvia una collaborazione per l’attuazione del Piano e-Gov 2012.

Un vero e proprio piano operativo è alla base dell’intesa, con un calendario di iniziative da realizzare fino a tutto l’anno prossimo: road show sul territorio nazionale per la diffusione del Cad con il coinvolgimento delle realtà locali di Confindustria; pianificazione congiunta dell’edizione 2012 dell’Osservatorio Ict nella Pa, anche al fine di approfondire le valutazioni dei costi/benefici dei servizi; un’attività mirata di seminari per la formazione delle diverse amministrazioni pubbliche.

“La nostra collaborazione con il Ministero della Pa e dell’Innovazione – ha concluso il presidente di Assinform - vuole rappresentare un contributo concreto di sostegno al processo di modernizzazione della Pa, diretto sia a individuare gli aspetti di criticità e le modalità per il loro superamento, che a far emergere le best practices e i progetti di successo, valutando le opportunità di replicarli, connetterli, utilizzarli come rampe di lancio di programmi su più vasta scala”.

Fonte: corrierecomunicazioni.it

  

Pubblica amministrazione: Per i Comuni crescono i rischi di «buchi» in bilancio

I chiarimenti forniti dal ministero dell'Economia sulle modalità di applicazione delle aliquote Irpef comunali – secondo il principio della progressività - non risolvono il problema sulla natura innovativa o retroattiva dell'articolo 1, comma 11 del decreto legge 138/2011. In pratica: l'obbligo della «progressività» vale anche per il passato, rendendo quindi viziati i prelievi fin qui effettuati, oppure si riferisce solo al futuro?

L'interpretazione letterale della norma porta a qualificarla come innovativa, dal momento che essa non è qualificata come norma interpretativa.

Prima delle modifiche apportate dalla manovra-bis (articolo 1, comma 11 del decreto legge 138/2011), i regolamenti comunali con fasce di reddito diversificate rispetto a quelle previste ai fini Irpef devono considerarsi, nel silenzio della norma originaria (articolo 1 del Dlgs 360/1998), legittimi in quanto approvati in base all'articolo 52 del Dlgs 446/1997. Quest'ultimo ha sottratto alla potestà regolamentare dei comuni solo la definizione della fattispecie imponibile, del soggetto passivo e dell'aliquota massima, prevedendo che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge.

Da un'altra angolazione si può sostenere che il Dl 138/2011 legittimi l'operato di quei Comuni che finora hanno adottato un sistema di aliquote, nonostante il parere contrario del ministero dell'Economia che ha sempre negato la possibilità di istituire più fasce, senza però arrivare mai all'impugnazione delle delibere. Da questo punto di vista, la necessità di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività sembrano più orientate a uniformare l'articolazione delle fasce di reddito deliberate finora dai comuni.

Se si considera come sono state finora applicate le addizionali comunali e regionali in sede di accertamento del reddito delle persone fisiche, va tenuto in considerazione che il sistema informatico dell'agenzia delle Entrate non permette un'applicazione progressiva delle addizionali; di conseguenza, tutti gli accertamenti sono stati fin qui notificati applicando le aliquote sul reddito complessivo dichiarato.

L'interpretazione dell'Economia potrebbe quindi generare un nuovo contenzioso sugli accertamenti emessi dalle Entrate che riguardano contribuenti residenti in comuni o regioni che hanno da tempo adottato un sistema di aliquote differenziate.

Va comunque evidenziato che la normativa non garantisce la razionalità e progressività del prelievo comunale, visto che il comune può legittimamente articolare le fasce non in modo coerente alle aliquote Irpef, stabilendo, ad esempio, cinque fasce che vanno dallo 0,75 allo 0,8. Per essere coerenti con le percentuali di incremento delle aliquote Irpef occorre prevedere per le attuali cinque fasce le seguenti aliquote massime: 0,43 - 0,50 - 0,71 - 0,76 - 0,8. Il rischio è che un'applicazione progressiva non permetta ai comuni di introitare quanto necessario a pareggiare il bilancio 2012 e ciò spingerà i più verso l'adozione di un'aliquota unica, accompagnata da una fascia di esenzione.

Fonte: Sole24Ore

  

Pubblica amministrazione: Il comune richiama i pensionati con il voucher

Gli enti locali possono utilizzare ex dipendenti, collocati a riposo con pensione di anzianità da meno di cinque anni, per svolgere prestazioni di natura accessoria. Parliamo, per fare qualche esempio, di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti. Lo spiega il ministero del lavoro. Il chiarimento è stato richiesto dall'associazione nazionale comuni italiani (Anci).

La possibilità di svolgere prestazioni occasionali accessorie anche nei confronti degli enti locali, ricordano i tecnici ministeriali, è prevista dal decreto legislativo 276/03 (articolo 70 e seguenti), come da ultimo modificato dalla legge 191/09. Con una circolare del 2010 (n.17) l'Inps ha chiarito che per «enti locali» devono intendersi comuni, province, città metropolitane, comunità montane, unioni di comuni nonché i consorzi a cui partecipano gli enti locali. Sempre con riferimento al soggetto committente, l'articolo 70 stabilisce, alla lettera b), che l'ente locale può utilizzare prestazioni di natura accessoria per lo svolgimento di particolari attività, quali, appunto, il giardinaggio, la pulizia, la manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti. Le norme prevedono però anche dei limiti: a cominciare dal decreto legislativo 165/01 («norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che chiude la porta al conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca proposti dall'amministrazione di provenienza o da altre quando il dipendente cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia ma ha i requisiti per la pensione anticipata di anzianità. In questo caso, non è possibile un incarico da parte di amministrazioni con le quali l'ex dipendente ha avuto rapporti di impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione.

Questa stretta, spiegano i tecnici ministeriali, non sembra trovare applicazione nel caso del lavoro accessorio, che si caratterizza per l'occasionalità della prestazione. Un'attività che, in ogni caso, non può andare oltre dei limiti di compenso ben definiti dal legislatore.

Fonte: Sole24Ore

 

 

INPS: modifica del tasso di dilazione, di differimento e per le sanzioni civili

Con circolare n. 147 del 14 novembre 2011 l'INPS informa che è stato ridotto il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) che, a decorrere dal 13 luglio 2011, è fissato nella misura dell'1,25%.

In considerazione di ciò:

  • l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni civili e l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 7,25% .
  • la sanzione civile è pari al 6,75% in ragione d'anno.

Nell’area documenti Quadrinet: Circolare numero 147 del 14-11-2011

Fonte: dpl modena

  

INPS: variazione tasso di riferimento per la cessione del quinto della pensione

Con il messaggio n. 21453 del 14 novembre 2011, l'INPS comunica che, in base alla riduzione del tasso ufficiale di riferimento (TUR), da parte della Banca Centrale Europea (BCE), avvenuto il 3 novembre 2011, i tassi di riferimento da applicare ai prestiti con cessione del quinto della pensione, subiscono le seguenti variazioni:

- da 8,20% a 7,95% per i prestiti al di sotto dei 5.000 euro;

- da 7,30% a 7,05% per i prestiti al di sopra dei 5.000 euro.

Le suddette modifiche saranno operative con decorrenza 1° dicembre 2011.

Nell’area documenti Quadrinet: Messaggio numero 21453 del 14-11-2011

Fonte: dpl modena

  

Attualità: Legittimo il licenziamento del lavoratore che si impossessa di materiale aziendale

La Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento per giusta causa a seguito dell'impossessamento, da parte del dipendente, di materiale aziendale, con sentenza n. 22692 del 7 novembre 2011. Il recesso diviene possibile non tanto per il danno patrimoniale arrecato al datore di lavoro ma per la ripercussione dell'evento sul rapporto fiduciario e sui dubbi di un corretto adempimento degli obblighi di fedeltà a carico del lavoratore.

Fonte: dpl modena

 

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