News del 6 settembre 2011 PDF Stampa E-mail
  • Funzione Pubblica: disciplina per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nella PA
  • Pubblico impiego: il nuovo Codice del Processo Amministrativo
  • Pubblica amministrazione: Part Time nella PA: novità in tema di trasformazione
  • Attualità: Ticket e referti online, si parte da ottobre
  • Pubblica amministrazione: Il documento unitario consegnato dai sindaci al Ministro Maroni
  • Pubblica amministrazione: Attuabili d'ufficio i trasferimenti nella stessa regione
  • Pubblica amministrazione: L'estrazione a sorte non risolve il nodo dei revisori
  • Pubblica amministrazione: Assenza arbitraria dal servizio di un pubblico dipendente
  • Ragioneria dello Stato: centralizzazione sul Demanio e gestione delle locazioni passive della P.A.
  • Governo: ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle PA
  • INPS: le novità in materia pensionistica
  • CCNL: rinnovato il contratto collettivo del personale del comparto scuola
  • Attualità: Piccolo furto e licenziamento per giusta causa
  • TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di luglio 2011

Funzione Pubblica: disciplina per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nella PA

Con direttiva n. 11 del 5 agosto 2011 il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce le indicazioni per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia nella Pubblica Amministrazione, in applicazione al del D.P.C.M. 26 ottobre 2010.

Nell’area documenti Quadrinet: direttiva 11 del 2011

Fonte: dpl modena

 

Pubblico impiego: il nuovo Codice del Processo Amministrativo

Il 16 settembre 2010 è entrato in vigore il Dl 104/10, contenente il nuovo Codice del Processo Amministrativo che, per la prima volta, codifica in un unico testo tutte le regole del processo.

Come è noto, le controversie relative al rapporto di pubblico impiego sono state devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, giudice naturale dei diritti soggettivi tra privati e pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, Dl n. 165/01 la giurisdizione amministrativa veniva, infatti, relegata in due ambiti residuali: le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti nella Pubblica Amministrazione; le controversie in materia di lavoro di cui all'art. 3 del Dl n. 165/01, ivi compresi quelli attinenti ai diritti patrimoniali connessi.

In particolare, sono sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario e restano affidate alla giurisdizione del giudice amministrativo alcune categorie di lavoratori esclusi dal processo di privatizzazione: magistrati ordinari, amministrativi e contabili; avvocati e procuratori dello Stato; personale militare e delle forze di polizia di Stato; personale della carriera diplomatica e prefettizia; professori e ricercatori universitari; personale della Banca d'Italia, della Consob e dell'Autorità garanti; personale della Camera dei Deputati, del Senato e della Corte Costituzionale.

L'art. 133 del Codice del processo amministrativo si preoccupa, per la prima volta, di riunire in un unico articolo tutte le vigenti ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A.

La lettera i) dell'art. 133, tra le altre, prevede le controversie relative al rapporto di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.

L'art. 13 del nuovo Codice detta l'ultima disposizione espressamente riferita al pubblico impiego.

Recita, infatti, il comma 2 che per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede del servizio.

Accanto alla tradizionale azione di annullamento, proponibile nel termini di decadenza di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto lesivo, per violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere, il Codice prevede anche l'azione di condanna comprensiva dell'azione risarcitoria, l'azione avverso il silenzio e l'azione di accertamento della nullità.

Ora l'art. 30 del Codice prevede la possibilità dell'esperimento in via autonoma dell'azione di condanna, nelle materie di giurisdizione esclusiva e nei casi di risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.

Nei casi di giurisdizione esclusiva può essere chiesto anche il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi, che resta assoggettato all'ordinario termine di prescrizione.

L'azione di condanna deve essere, invece, completamento all'esercizio delle altre azioni. Questa è essenzialmente atipica, come confermato dall'art. 34, comma 1, lett. c), in base al quale il giudice può condannare all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

L'art. 30, comma 5, infine, precisa come, nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento, la domanda risarcitoria possa essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza di annullamento.

Per il danno derivante dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento la domanda di risarcimento deve essere proposta entro 1 anno e 120 giorni dalla scadenza del termine per provvedere.

Fonte: pubblicaamministrazione.net

 

Pubblica amministrazione: Part Time nella PA: novità in tema di trasformazione

Nella generalità dei casi, non esistendo alcun obbligo di accoglimento della domanda di trasformazione a tempo parziale, la domanda deve essere accolta entro 60 giorni. Questa va viceversa respinta: nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente; nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa; qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica.

Il dipendente che non si trovi in una delle suddette condizioni è quindi titolare di un interesse tutelato alla trasformazione, ferma la necessaria valutazione circa la congruità dell'orario e della collocazione temporale della prestazione.

La valutazione, anche alla luce di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dei contingenti ivi stabiliti, deve essere svolta in concreto. Alle regole appena sopra illustrate per la generalità dei casi, fa eccezione una serie di ipotesi che discendono direttamente dalla normativa sul lavoro a tempo parziale.

Merita comunque osservare che la norma interessa i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali, anche a causa delle terapie, residui una ridotta capacità lavorativa; per questi soggetti la trasformazione del rapporto a tempo parziale costituisce un vero e proprio diritto; a tal fine è necessario che la condizione sia accertata da una commissione medica istituita presso l'Asl territorialmente competente.

Sul punto, il Ministero del lavoro ha precisato che la finalità primaria della norma è la tutela del lavoratore malato, il quale ha un diritto soggettivo alla trasformazione del contratto che non è negabile per mere esigenze di servizio.

In un'altra serie di situazioni, il lavoratore non vanta un diritto assoluto alla trasformazione ma solamente un diritto di precedenza.

Ricordiamo alcune ipotesi: le patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o lavoratrice; il lavoratore o lavoratrice che assistano una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; il lavoratore o lavoratrice con figlio convivente di età non superiore a 13 anni; il lavoratore o lavoratrice con figlio convivente (di qualunque età) portatore di handicap.

Fonte: pubblicaamministrazione.net

 

Attualità: Ticket e referti online, si parte da ottobre

Sarà un autunno all’insegna della sanità digitale quello che aspetta i cittadini italiani al rientro dalle ferie. La recente conversione in legge del cosiddetto “Decreto sviluppo” (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011) trasforma in prassi i pagamenti online dei ticket, e pertanto tutte le aziende del Servizio sanitario nazionale dovranno definire le procedure per consentirne al più presto l’attivazione. Inoltre gli utenti potranno ricevere i referti e gli esami per via telematica, e quindi le stesse aziende hanno il compito di attivarsi per consentirne la consegna tramite web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali.

“Concretamente – spiega una nota di Palazzo Vidoni - entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge n. 106/2011 e su proposta del ministro Renato Brunetta - di concerto con i ministri dell’Economia Giulio Tremonti e della Semplificazione normativa Roberto Calderoli - verrà emanato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che darà piena attuazione alla norma. In questo modo, entro la metà di ottobre, verrà così aggiunto un nuovo tassello per il completamento di digitalizzazione dei servizi sanitari”.

Un tassello che contribuisce a terminare il complesso mosaico dell'e-health che verte tutta sul varo del fascicolo sanitario elettronico, le cui linee guida sono state varate lo scorso febbraio dal ministero della Salute.

Nel dettaglio le linee guida prevedono che il fascicolo (che raccoglie dati e documenti digitali di tipo socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti il paziente) venga realizzato dalle Regioni previo consenso dell’assistito. Il Fse coprirà l'intera vita di quest'ultimo e sarà costantemente aggiornato dai soggetti che lo prendono in cura. Nelle urgenze il Fse permetterà agli operatori di inquadrare immediatamente i pazienti; consentirà la continuità delle cure, permetterà di condividere tra gli operatori le informazioni amministrative (ad esempio prenotazioni di visite specialistiche, ricette).

L’accesso al Fse potrà avvenire mediante l’utilizzo della carta d’identità elettronica (Cie) e della carta nazionale dei servizi (Cns). L’accesso potrà essere consentito anche attraverso strumenti di autenticazione forte, con l’utilizzo di smart card rilasciate da certificatori accreditati, o debole, con l’utilizzo di user id e password, o con altre soluzioni, purché siano rispettate le misure minime di sicurezza nel rispetto del Codice in materia di protezione di dati personali.

L'approvazione delle linee guida fa seguito a quanto deciso dal governo lo scorso 24 settembre scorso, quando Il Cdm ha approvato il disegno di legge proposto da Fazio "Sperimentazione clinica e altre disposizioni in materia sanitaria".

Il provvedimento, oltre a prevedere varie disposizioni in materia di sperimentazione clinica e innovazione in sanità, introduceva appunto il fascicolo sanitario elettronico e vincolava l'implementazione dell'iniziativa alle linee guida appena approvate in Conferenza.

Sebbene l’idea del fascicolo sia nata intorno al 2003 nei Paesi anglosassoni, sotto il nome di longitudinal Ehr (Electronic Healthcare Record), sono pochi i Paesi che, ad oggi, sono riusciti a implementarlo. In Italia diverse regioni hanno già realizzato l’infrastruttura necessaria, prime fra tutte la Lombardia e l'Emilia-Romagna, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e la Toscana. Le Regioni del Centro-Sud, invece, hanno aderito al programma “Medici in Rete”, previsto dal piano e-Gov 2012 e finanziato dal Dipartimento digitalizzazione ed innovazione tecnologica del ministero per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione.

Fonte: corrierecomunicazioni.it

Pubblica amministrazione: Il documento unitario consegnato dai sindaci al Ministro Maroni

Lunedì 29 agosto, dopo la manifestazione contro i tagli agli enti locali contenuti nella manovra governativa, una delegazione dell'Anci ha incontrato a Milano il Ministro dell'Interno Roberto Maroni.

I sindaci hanno consegnato un documento unitario che, nel ribadire la propria disponibilità a partecipare al risanamento della finanza pubblica e del Paese per superare la crisi, chiede, tra le altre cose, lo stralcio delle norme contenute nella manovra economica riguardanti i piccoli Comuni, una rapida approvazione della Carta delle Autonomie con un quadro coerente di compiti e funzioni dei diversi livelli istituzionali superando la attuale loro sovrapposizione che allunga i tempi di realizzazione, aumenta i costi e rende impossibile al cittadino individuare con chiarezza le responsabilità, ma anche di attuare da subito il percorso per il dimezzamento del numero dei Parlamentari e per la trasformazione dell’attuale Senato in Camera delle Autonomie.

Nell’area documenti Quadrinet: Documento consegnato al Ministro dell'Interno Roberto Maroni

Fonte: legautonomie.it

 

Pubblica amministrazione: Attuabili d'ufficio i trasferimenti nella stessa regione

Gli stringenti vincoli in materia di assunzioni e le esigenze di contenimento della spesa di personale rendono sempre più necessaria la pianificazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, della distribuzione del personale nelle sedi di lavoro.

I numerosi interventi legislativi in materia di mobilità tra Pa, che ne confermano l'obbligo del previo esperimento prima di indire nuovi concorsi, e l'utilità complementare del l'istituto rispetto alle assunzioni interessano le amministrazioni di grandi dimensioni come quelle piccole. Queste ultime, in particolare, con i loro risicati margini assunzionali , possono considerare la mobilità come una risorsa utile.

Interessa invece le amministrazioni con una dimensione medio-grande la nuova norma sulla mobilità interna contenuta nella manovra di Ferragosto (articolo 1, comma 29 del decreto legge 138/2011), che rafforza il potere datoriale di trasferimento dei dipendenti pubblici. Sono previste due procedure: una semplificata per i trasferimenti infra-regionali e una più complessa per i trasferimenti interregionali.

Mediante la definizione di criteri preventivi da parte del datore di lavoro, di cui occorre dare informativa ai sindacati, sono immediatamente possibili i trasferimenti d'ufficio all'interno della stessa regione. Questa norma prevale sulle disposizioni contrattuali, di primo e secondo livello, di contenuto contrario. È immediatamente utilizzabile dalle amministrazioni che hanno sedi di lavoro diverse nell'ambito della medesima regione. La procedura semplificata eccezionalmente si applica al personale del ministero dell'Interno anche al di fuori del territorio regionale di riferimento.

Per i trasferimenti interregionali, invece, la procedura è più complessa, in quanto occorrerà attendere i criteri che saranno fissati dalla contrattazione collettiva di comparto.

Si possono ricavare dalla norma due aspetti: un potere/obbligo organizzativo delle amministrazioni pubbliche e un obbligo da parte del dipendente pubblico ad adempiere.

Riguardo al primo aspetto, giacché inserita nel contesto della manovra, la disposizione obbliga le amministrazioni a operare, nell'assegnazione e nella distribuzione delle risorse, secondo principi di economicità e, pertanto, a distribuire il personale nelle sedi in coerenza con i loro piani della performance previsti dalla riforma Brunetta e con quelli di razionalizzazione che devono essere predisposti in un'ottica di riduzione della spesa pubblica. Le ragioni tecniche e organizzative del trasferimento possono derivare da un confronto tra l'unità produttiva "a quo" e quella "ad quem", che può evidenziare un maggiore carenza di organico nella seconda. Le amministrazioni centrali con uffici in ogni provincia possono definire le loro esigenze di personale anche mediante un confronto tra sedi e bacini di utenza. Nel contesto del ciclo di spending review e di definizione dei fabbisogni standard, per le amministrazioni periferiche dello Stato dovranno essere adottate specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni anche ai fini della allocazione delle risorse (si veda anche l'articolo 9 del Dl 98/2011).

Sull'altro versante c'è l'obbligo dei dipendenti pubblici, esclusi i magistrati, di eseguire, su richiesta del datore di lavoro, la prestazione anche in luogo e sede diversi, ferma restando la motivazione del trasferimento fondata su esigenze tecniche, organizzative e produttive. L'interesse dell'amministrazione alla più funzionale utilizzazione del personale si deve coordinare con quello dei dipendenti a prestare servizio nella sede più confacente alle proprie esigenze familiari, per cui, a fronte di differenti soluzioni organizzative paritarie per l'amministrazione sotto l'aspetto funzionale, economico e di razionalizzazione delle risorse, va preferita quella meno gravosa per il dipendente. Sarà determinante definire criteri equi e razionali per dare conto di un corretto utilizzo del potere organizzativo del trasferimento.

Fonte: Sole24Ore

 

Pubblica amministrazione: L'estrazione a sorte non risolve il nodo dei revisori

L'incarico di revisore dei conti di un Comune sarà come il numero vincente della lotteria: uscirà per estrazione. La novità arriva con la manovra di Ferragosto (articolo 16, comma 11 del Dl 138/2011), che mette mano ai criteri di nomina dei revisori. Dal primo rinnovo successivo al 13 agosto scorso, i Comuni debbono scegliere i membri del collegio per estrazione da un elenco, nel quale possono chiedere di essere inseriti i professionisti iscritti a livello provinciale nel Registro dei revisori legali, purché siano in possesso – precisa il decreto legge – di specifica preparazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. Sono tagliati fuori, rispetto alla disciplina attuale, gli iscritti all'albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La manovra rivede i criteri di scelta dei revisori (senza però intervenire sull'articolo 234 del Dlgs 267/2000), più volte soggetti a critica per mancanza di autonomia dagli organi politici e della necessaria professionalità (il tema è emerso anche il mese scorso durante l'approvazione del decreto premi e sanzioni sul federalismo fiscale). Ma la strada scelta non risolve certo i problemi.

Anzitutto, distinguere la professionalità non vuol certo dire affidarsi al criterio dell'estrazione a sorte. I revisori dovrebbero essere scelti, invece, da un soggetto terzo.

In fase di istituzione del registro dei revisori contabili (confluito successivamente in quello dei revisori legali) sono entrati anche coloro che al tempo avevano svolto un incarico da revisore, quindi la platea è eterogenea ed ampia (i revisori sono oltre 148 mila, più degli iscritti all'albo unico dei professionisti contabili). Il problema, perciò, si sposta sui requisiti per l'accesso all'elenco. A livello universitario i rari corsi dedicati alla contabilità pubblica sono tra i meno seguiti dagli studenti. D'altra parte, se la scelta si basasse sull'esperienza maturata da incarichi di revisore già svolti, si taglierebbero fuori tutti i giovani e si premierebbero coloro che hanno beneficiato di nomine di organi politici.

Alla luce dell'importanza crescente attribuita alla formazione continua, che nella riforma delle professioni diventa obbligatoria ed è elemento di valutazione disciplinare (articolo 3, comma 5, del Dl 138/2011), sarebbe coerente richiedere un certo numero annuo di crediti formativi sulle materie di contabilità pubblica, prevedendo criteri più rigidi per i Comuni più grandi.
Non è chiaro se l'elenco sarà tenuto da un unico soggetto (da individuare) o sarà formato da ogni Comune in occasione della nomina. In quest'ultimo caso, è necessario assicurare idonee forme di pubblicità delle procedure, per consentire a tutti di potersi candidare.

Non si comprende come mai, poi, in una manovra fondata sul principio della liberalizzazione, spunti la restrizione allo svolgimento dell'incarico da revisore su base provinciale. Si dovrebbe invece eliminare ogni limitazione territoriale (o almeno si dovrebbe optare per l'elenco regionale).
Andrebbero inoltre riviste, anche se il legislatore non ne fa cenno, le limitazioni all'affidamento di incarichi, così come andrebbe sottratta alla decisione del consiglio comunale la determinazione del compenso, il quale dovrebbe essere adeguato alla crescente mole di controlli (si veda Il Sole 24 Ore dell'8 novembre scorso). Di pari passo vanno aggiornate le novità introdotte per le Regioni (articolo 14, comma 1, lettera e).

Il rinvio ad un decreto del ministro dell'Interno per la fissazione delle modalità di attuazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della manovra (cioè entro l'11 novembre), per ora rimanda l'avvio del nuovo regime. L'auspicio è che nella conversione del decreto si ponga rimedio alle lacune di una norma (nella quale il riferimento, per abbracciare i Comuni con revisore unico, dovrebbe essere all'organo di revisione) di difficile attuazione e che appare scritta in fretta. Ciò mentre sono rimasti al palo sia la riforma della Carta delle Autonomie sia il disegno di legge anticorruzione, con cui era stata data l'"illusione" della revisione della disciplina dei controlli negli enti locali.

Fonte: Sole24Ore

 

Pubblica amministrazione: Assenza arbitraria dal servizio di un pubblico dipendente

Con sentenza n. 23785 del 14 giugno 2011, la seconda sezione penale della Cassazione ha affermato che commette il delitto di truffa in danno dell’Ente pubblico il dipendente che faccia figurare come dovuto a ragioni di servizio un allontanamento dal posto di lavoro invece arbitrario, né rileva che il superiore gerarchico fosse a conoscenza della mancata autorizzazione all’allontanamento dal servizio .

Fonte: dpl modena

 

Ragioneria dello Stato: centralizzazione sul Demanio e gestione delle locazioni passive della P.A.

La Ragioneria dello Stato, con circolare n. 24 del 5 agosto 2011, ha fornito chiarimenti in ordine alla gestione delle locazioni passive e dei rinnovi contrattuali, gestiti dall’Agenzia del Demanio, ai sensi dell’art. 2, comma 222, della legge n. 191/2009.

Nell’area documenti Quadrinet: Circolare del 5 agosto 2011 n.24

Fonte: dpl modena

 

Governo: ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle PA 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2011 il Consiglio dei Ministri ha pubblicato il Decreto Legislativo 1  agosto 2011, n. 141, con le modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.

Nell’area documenti Quadrinet: D. Lvo 114 del 2011

Fonte: dpl modena

 

INPS: le novità in materia pensionistica 

Con il messaggio n. 16032 del 5 agosto 2011 l'INPS ha fornito una prima informativa relativamente alle disposizioni in materia pensionistica, contenute negli articoli n. 18 e n. 38 della legge 15 luglio 2011, n. 111, in vigore a decorrere dal 17 luglio 2011.

Nell’area documenti Quadrinet: Messaggio numero 16032 del 05-08-2011

Fonte: dpl modena

 

CCNL: rinnovato il contratto collettivo del personale del comparto scuola

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 200 del 29 agosto 2011, il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola.

Fonte: dpl modena

 

Attualità: Piccolo furto e licenziamento per giusta causa

La Cassazione ha affermato con sentenza n. 17739 del 29 agosto 2011 che è sproporzionata la sanzione di licenziamento per giusta causa per un piccolo furto commesso da un dipendente (si parla di 5 euro), soprattutto nel caso in cui il dipendente vanta, al suo attivo, numerosi anni di carriera irreprensibile.

La Suprema Corte pur sottolineando "la scorrettezza del comportamento" del lavoratore lo ha giudicato meritevole di una sanzione minore, come per esempio "una sanzione conservativa, anche sospensiva di minore entità", rispetto al licenziamento "in tronco"; in quanto "l’irrogazione della massima sanzione disciplinare, risulta giustificata solo in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, ovvero addirittura tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto".

Fonte: dpl modena

 

TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di luglio 2011

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, relativo ai rapporti cessati nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 14 agosto 2011, è pari al 2,436615%.

Fonte: dpl modena

 

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