News del 1 ottobre PDF Stampa E-mail

Notte dei Musei del 6 ottobre 2012 – Al Macro di Testaccio in concerto il Gruppo Reagente6 di Fabio di Biagio

In occasione della Notte dei musei 2012 che si svolgerà il prossimo 6 ottobre 2012 il Gruppo Reagente6 del socio Quadrinet Fabio di Biagio, già vincitore del “Musiche festival” di Roma 2012, si esibirà presso il Macro Testaccio – Ostiense in Piazza Orazio Giustiniani, 4, con due concerti alle ore 21.00 e 23.30.

Il progetto Reagente 6 del tastierista Fabio Di Biagio è un "viaggio" emozionante sospeso tra Occidente, Africa, Oriente e Mediterraneo, un caleidoscopio di ritmi, colori e timbri, una miscela di musica jazz, suggestioni etno-world, funk e musica elettronica. Fabio Di Biagio (tastiere), Esharef Alì Mhagag (voce), Giacomo Anselmi (chitarra), Lorenzo Feliciati (basso), Gianluca Palmieri (batteria) e Ivano Fortuna (percussioni).

Non mancate!!

 

Roma Capitale: il progetto SIRS Sistema Integrato Roma Sicura tra i vincitori del premio E.Gov. 2012 di Riccione

Giovedì 20 settembre della settimana scorsa il progetto “Sistema Integrato Roma Sicura -SIRS“ ha vinto il suo terzo premio in soli due anni partecipando alla competizione dei progetti innovativi della manifestazione E.Gov di Riccione insieme a ben altri 151 progetti. Responsabili del progetto nell’ambito delL’Ufficio Coordinamento politiche della sicurezza di Roma Capitale sono il Col. Luciano Lorenzini e la dott.ssa Antonella Carbone, socia di Quadrinet PA.

Il progetto in particolare si propone di contribuire alla definizione della “mappa del rischio urbano”, così come previsto dal Patto per Roma Sicura, siglato con la Provincia di Roma, la Regione Lazio e la Prefettura, e si configura come un’applicazione WebGIS, finalizzata all’acquisizione, all’analisi, al monitoraggio e alla storicizzazione delle informazioni inerenti le tematiche correlate alla sicurezza urbana, accessibile mediante i web browser più diffusi attraverso la connessione alla rete Intranet di Roma Capitale.

 

Pubblica Amministrazione: Centrale unica per bandire le gare d' appalto

L'articolo 19 del decreto legge sulla spending review (Dl 95/2012) riformula la normativa in materia di esercizio associato delle funzioni, secondo modalità più graduali ed equilibrate. Mentre si continua ad arricchire la normativa speciale sulle micro-unioni (articolo 16 Dl 138/2011), che difficilmente prenderanno piede, la disciplina dettata per le unioni "ordinarie" di Comuni appare tuttora piuttosto lacunosa.

Viene ridefinito e leggermente ampliato l'elenco delle funzioni fondamentali che i Comuni fino a 5mila abitanti devono gestire in forma associata, tramite unione o convenzione. Con un parziale passo indietro relativo ai servizi demografici, inclusi tra le funzioni fondamentali ma esclusi espressamente dall'ambito di quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata; resta peraltro a nostro avviso la possibilità di un loro accentramento, alla luce anche dell'articolo 16 del Dl 138/2011 che qualora applicato prevede l'unificazione di tutte le funzioni - compresa dunque l'anagrafe, lo stato civile, la materia elettorale e statistica.

La terminologia utilizzata nell'elenco non è sempre chiara e univoca: si ritiene in particolare che le funzioni di amministrazione generale comprendano la globalità dei servizi interni, sia amministrativi che finanziari, ferma restando la facoltà di considerare in modo specifico le segreterie comunali e di mantenere in essere le relative convenzioni. Tra i servizi interni da associare vi è certamente quello informatico: il comma 7 dell'articolo 19 dispone l'abrogazione dei commi da 3-bis a 3-octies dell'articolo 15 del Dlgs 82/2005, superando cosi l'antinomia dovuta alla sovrapposizione delle due diverse normative sulla gestione associata delle funzioni Ict.

Altro servizio interno è quello che si occupa di appalti, da accentrare secondo lo schema della centrale unica di committenza (articolo 33 del Dlgs 163/2006) dal 1° aprile 2013. L'obbligo riguarda solo le procedure di gara; ogni ente rimane responsabile delle fasi a monte (programmazione) e a valle (esecuzione) e provvede autonomamente agli affidamenti diretti nei casi consentiti (si veda Corte dei conti sezione Piemonte, parere n. 271/2012).

Nulla dice, infine, l'articolo 32 del testo unico enti locali sul trasferimento delle competenze, politiche e gestionali, dagli organi comunali a quelli del l'unione; l'articolo 16 del Dl 138 rappresenta un utile punto di riferimento ma sarebbe opportuno recepire il principio nella disciplina generale delle unioni.

Con riferimento alle funzioni conferite, tutte le competenze gestionali spettano agli organi tecnici dell'unione. Lo stesso principio sembra applicabile sul piano politico, pur dovendosi individuare alcune fattispecie riservate agli organi di governo del singolo comune (ad esempio, gli atti del sindaco come ufficiale di governo citati dall'articolo 16, comma 8). In attesa di ulteriori sviluppi in fase legislativa è necessario delimitare in sede interpretativa tali fattispecie. Dovremmo cercare di creare un quadro giuridico chiaro ed esaustivo prima dell'avvio della riforma, senza demandare decisioni fondamentali al l'improvvisazione e, quindi, al diritto vivente.

Fonte: Sole24Ore

 

 

Pubblica Amministrazione: Rischio prefetti sui mini-enti

L'articolo 19 del decreto legge 95/2012 sulla spending review interviene sulla normativa in materia di gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali fondamentali e recepisce alcune puntuali sollecitazioni pervenute dalle rappresentanze delle autonomie locali, cogliendo l'occasione per cercare di fare chiarezza sul l'intera disciplina.

Pur dovendo sottolineare l'assoluta inadeguatezza della decretazione d'urgenza in tema di riforme, va riconosciuto tuttavia che il decreto pone rimedio ad una lunga, colpevole inerzia del legislatore.

La principale novità, inserita in sede di conversione del decreto, consiste nella perentorietà dei nuovi termini di legge per l'avvio del processo associazionista, con un ruolo determinante assegnato al prefetto.

Le scadenze da rispettare sono: il 1° gennaio 2013, per associare almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, e il 1° gennaio 2014 per le restanti funzioni fondamentali. In caso di decorso dei termini, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente anche questo termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 131 del 5 giugno 2003: nell'ambito dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 120 della Costituzione viene nominato un commissario il quale provvede in senso conforme alla norma, sentito il Consiglio delle autonomie locali, tenuto conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra i vari livelli istituzionali

Le unioni ordinarie sono regolate dall'articolo 14, comma 28, del Dl 78/2010; a differenza della precedente disciplina, l'ambito applicativo comprende ora anche i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in precedenza esclusi in quanto soggetti all'obbligo specifico previsto dall'articolo 16, commi 1-16 del Dl 138/2011 (unioni "speciali" o "micro-unioni" nelle quali si associano tutte le funzioni).

Ora la disciplina dell'articolo 16 costituisce una mera facoltà per questi enti : per tutti i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti valgono gli stessi obblighi (articolo 14 Dl 78/2010; articolo 32 del Testo unico enti locali).

I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti devono esercitare le loro funzioni fondamentali in forma associata, ma possono farlo anche mediante una semplice convenzione; il nuovo comma 31 bis dell'articolo 14, del Dl 78/2010, rimanda all'articolo 30 del Tuel in materia di convenzioni, prescrivendo una durata almeno triennale.

Si dispone, tuttavia, l'obbligo di verificare il raggiungimento – entro il triennio – di «significativi livelli di efficacia e di efficienza» subentrando, in caso contrario, l'obbligo di costituire l'unione, analogamente a quanto prescritto dal l'articolo 16 del Dl 138/2011 per le micro unioni. In altri termini, o si dimostrano gli effettivi risultati raggiunti o si deve fare l'unione.

In definitiva, ora si fa sul serio. La riforma è stata progressivamente bilanciata e resa flessibile nei suoi contenuti, ma diventano più stringenti e tassativi i tempi di attuazione. La riduzione della spesa pubblica non può più attendere.

Fonte: Sole24Ore

 

Pubblica Amministrazione: Gestione paghe, tagli lineari

Le amministrazioni pubbliche devono stipulare convenzioni con il ministero dell'Economia per gestire le buste paga del personale ovvero assumere le condizioni contenute in queste intese come tetto massimo per l'acquisto sul mercato. Le condizioni sono fissate in un decreto del ministero dell'Economia. Gli oneri previsti nei contratti già in essere devono essere ridotti di almeno il 15 per cento. La mancata applicazione di queste disposizioni determina il maturare di responsabilità amministrativa e disciplinare per i dirigenti.

Questa scelta operata dal decreto sulla spending review è del tutto analoga alle prescrizioni per gli acquisti sempre dal Dl 95/2012. Il testo del comma 10 dell'articolo 5 non sembra lasciare dubbi sull'applicazione delle disposizioni anche a Regioni ed enti locali: si cita infatti l'articolo 1 del Dlgs 165/2001 che include le regioni e gli enti locali, ma non le loro società. I dubbi nascono leggendo, in primo luogo, la parte dello stesso comma in cui si dispone che il commissario straordinario per razionalizzare gli acquisti pubblici individua le regioni e le strutture sanitarie vincolate alla sua utilizzazione tra quelle che hanno sforato i tetti di spesa. Inoltre nelle relazioni illustrative si parla solamente dei vincoli per le amministrazioni statali.

Non sembrano però esservi dubbi di legittimità costituzionale sul principio: la disposizione ricalca le regole dettate per gli acquisti e per le convenzioni Consip che la Consulta ha già giudicato più volte legittime. E inoltre lo stesso articolo 5 qualifica tutte le disposizioni ivi contenute come «principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica», quindi materia rimessa alla competenza legislativa statale. In ogni caso le amministrazioni hanno significativi margini di autonomia operativa, essendo vincolate solo al raggiungimento di uno specifico risparmio.

Nel determinare i costi che le amministrazioni sostengono per la gestione delle buste paga occorre riferirsi «ai costi di produzione dei servizi, diretti ed indiretti, interni ed esterni, sostenuti dalle pubbliche amministrazioni». In altri termini, non solo i costi sostenuti per l'acquisizione del servizio all'esterno, ma anche quelli che l'ente sostiene al proprio interno, quali il personale impegnato, il software utilizzato, la quota dei costi generali. Il che amplia l'ambito di applicazione della norma anche agli enti che utilizzano proprio personale. Si pensi alle amministrazioni più piccole, in cui non si possono realizzare economie di scala e i costi sono più elevati di quelli previsti dalle convenzioni con il ministero dell'Economia. In questi casi l'adesione al servizio determina risparmi soprattutto sul terreno della utilizzazione del personale, consentendo alle amministrazioni di trasferire i dipendenti prima utilizzati per questa attività nello svolgimento di altri compiti, ivi compresi gli effetti derivanti dai vincoli alle assunzioni.

Fonte: Sole24Ore

 

INAIL: servizi che dal 28 settembre dovranno essere effettuati esclusivamente con modalità telematiche

Con la circolare n. 43 del 14 settembre 2012 l'INAIL comunica che dal 28 settembre 2012 le denunce e le comunicazioni di seguito descritte dovranno essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche, attraverso i relativi servizi web dell'Istituto già operativi:

1 Denuncia di iscrizione/di esercizio per inizio attività con polizza dipendenti e/o artigiani (apertura codice ditta)

L’adempimento deve essere effettuato utilizzando l’apposito servizio “Iscrizione ditta” attivo in www.inail.it (Punto cliente – Denunce), a disposizione degli utenti già in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici riguardanti la gestione dei rapporti assicurativi.

Il servizio deve essere utilizzato nei soli casi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al registro delle imprese.

L’obbligo di utilizzare il servizio “Iscrizione ditta” riguarda esclusivamente gli intermediari, vale a dire i soggetti di cui alla legge n. 12/1979 e ad altre leggi specifiche, legittimati a effettuare adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati direttamente o a mezzo di propri dipendenti dal datore di lavoro, nonché gli intermediari legittimati a effettuare adempimenti in materia di previdenza per imprese senza dipendenti.

2 Denuncia di cessazione attività (chiusura codice ditta)

L’adempimento deve essere effettuato utilizzando l’apposito servizio “Cessazione ditta” attivo in www.inail.it(Punto cliente – Denunce), per gli utenti in possesso di abilitazione (intermediari e soggetti assicuranti titolari di codice ditta).

Il servizio deve essere utilizzato nei soli casi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al registro delle imprese.

3 Denuncia di nuovo lavoro a carattere temporaneo

L’adempimento deve essere effettuato utilizzando l’apposito servizio “DNL TEMP” attivo in www.inail.it(Punto cliente – Denunce), per gli utenti in possesso di abilitazione (intermediari e soggetti assicuranti titolari di codice ditta).

4 Denunce retributive contratti di somministrazione

L’adempimento deve essere effettuato utilizzando l’apposito servizio “Somministrazione di lavoro”, attivo in http://interinale.inail.it/li, a disposizione delle società di somministrazione già in possesso delle credenziali di accesso.

5 Comunicazione tabella d’armamento settore navigazione

Gli armatori/delegati, tramite le credenziali di accesso, dovranno utilizzare l’applicativo disponibile nei servizi on line del settore navigazione per comunicare la tabella di armamento di cui è dotata l’unità navale assicurata e le eventuali variazioni.

Per accedere al servizio occorre collegarsi al sito www.inail.it (Navigazione marittima – Servizi on line – Accesso area dedicata agli utenti del settore navigazione- Denuncia tabelle di armamento).

6 Denuncia retribuzione per l’erogazione di tutte le prestazioni del settore navigazione

A eccezione delle categorie per le quali sono stabilite retribuzioni convenzionali ai sensi dell’art. 32 del Dpr 1124/65, l’armatore è obbligato a comunicare alla competente sede del settore navigazione - appena ricevuta notizia dello sbarco del marittimo per infortunio o per malattia e, comunque, non oltre dieci giorni dalla denuncia dell’evento - la retribuzione effettivamente corrisposta al marittimo nei 30 giorni precedenti lo sbarco. La denuncia delle retribuzioni deve essere effettuata usando l’applicativo presente sul web dall’armatore/delegato anche per le prestazioni di maternità.

Per accedere al servizio, tramite le credenziali di accesso, bisogna connettersi al sito www.inail.it (Navigazione marittima – servizi on line – Accesso area dedicata agli utenti del settore navigazione -Denuncia retribuzioni).

7 Denuncia prima iscrizione per il settore navigazione

La denuncia di prima iscrizione deve essere effettuata dai datori di lavoro marittimo per inizio attività.

Questo adempimento deve essere effettuato via web collegandosi al sito www.inail.it (Navigazione marittima – Servizi on line –Accesso area dedicata agli utenti del settore navigazione - Denuncia prima iscrizione).

8 Denuncia riassicurazione in corso d’anno per il settore navigazione

La denuncia di riassicurazione deve essere effettuata dagli armatori/delegati per riattivare l’assicurazione di navi che hanno cessato l’attività negli esercizi precedenti o per ulteriori periodi in corso d’anno non previsti in autoliquidazione.

Questo adempimento deve essere effettuato dagli armatori/delegati, usando le credenziali di accesso al web, tramite il sito www.inail.it (Navigazione marittima – Servizi on line – Accesso Area dedicata agli utenti del settore navigazione – Denuncia di riassicurazione).

Nell’area documenti Quadrinet:  Circolare n. 43 del 14 settembre 2012

Fonte: dpl modena

 

 

Attualità: Windows 8, scommessa rischiosa ma necessaria

Microsoft sta rischiando grosso con Windows e Office. Ma, secondo Gartner (società multinazionale leader mondiale nella consulenza strategica), è un rischio che si deve prendere se vuole operare in un mondo in cui i dispositivi mobili stanno diventando la norma.

“Quando il settore Pc era dominato dal personal computer che forniva un unico dispositivo per la messaggistica, l’accesso a Internet, ai giochi e agli strumenti di lavoro – spiega Michael Silver, vice presidente e analista di Gartner – Windows era centrale per Microsoft. Tuttavia il boom di smartphone e tablet, guidati da iPhone e iPad, hanno cambiato il modo di lavorare, rendendo il Pc solo uno dei tanti device utilizzati dagli utenti. Il personal computer è, dunque, sempre più alla pari con altro device”.

Con Windows 8 Microsoft sta cercando di agguantare il mercato dei tablet con l'aggiunta dell’interfaccia tablet a Windows. "L'approccio di Microsoft è molto diverso da quello di Apple e Google, in cui i telefoni e tablet hanno molte più cose in comune rispetto a Pc e tablet – prosegue Silver -  Questo gioca a favore di Microsoft nel mercato dei Pc, consentendo a Redmond di entrare più facilmente nel settore tablet e di migliorare la quita di mercato nel segmento smartphone”.

Secondo affermato Steve Kleynhans, vice presidente ricerca di Gartner “Windows 8 battezza l’inizio di una nuova era per Microsoft - l'era RT - che segue l'era NT, che ha avuto inizio nel 1993. Una dimostrazione di  quanto la tecnologia Windows possa durare a lungo”.

Apportare modifiche radicali a Windows comporta sempre un rischio per Microsoft perché va ad intaccare prodotti stabili e maturi sul mercato – Windows Vista ad esempio non ha ottenuto il risultato sperato – ma se Windows 8 avrà successo , questo impatterà su molte organizzazioni che avranno ancora più scelta.

Alcuni avranno ancora voglia di usare un iPad, un notebook tradizionale e altri potrebbero volere nuovi dispositivi. Le organizzazioni potranno inoltre decidere se vogliono creare applicazioni appositamente per Windows 8 per iOS o per altri sistemi operativi.

Fonte: corrierecomunicazioni.it

 

 

Inps: quattordicesime da restituire, è polemica

L’Inps chiede la restituzione delle quattordicesime a 200mila pensionati che hanno percepito gli importi erroneamente: una decisione che sta scatenando numerose polemiche e che coinvolge tutti i soggetti che avevano fornito dati sbagliati relativi al reddito del 2009.

Sono duecentomila i pensionati che dovranno dare indietro le quattordicesime percepite indebitamente a causa di errori di compilazione, riscontrati solo successivamente sulle autodichiarazioni. A dare l’annuncio è il presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua, il quale auspica un tavolo di confronto con i sindacati di categoria per trovare un modo da lui definito "indolore” per riprendere i contributi erogati.

Non ci saranno eccezioni a questa regola, ma Mastrapasqua non esclude la possibilità di dilazionare gli importi. La somma percepita erroneamente potrà essere restituita in un numero di rate ancora da definire (ne sono state annunciate 12, ma si potrebbe arrivare a 24) trattenute mensilmente sulla pensione, il tutto a partire dal prossimo novembre.

Gli importi erogati a favore dei 200mila pensionati - secondo quanto stabilito dalla legge 127 del 2007 - variano tra i 336 e i 504 euro: Mastrapasqua ha ribadito la volontà dell’Istituto di andare incontro alle esigenze delle fasce più deboli:

«L'Inps obbedisce alle leggi dello Stato ma può fare in modo da recuperare le quattordicesime nel modo più indolore possibile. Lo faremo in 24 mesi, anziché 12, per consentire a tutti di avere una trattenuta bassa evitando un impatto negativo. Sono circa 300 euro diviso 24, quindi 12 euro al mese. Stiamo verificando se la norma ce lo consente. Se otteniamo l'autorizzazione lo faremo senza problemi.»

Fonte: pubblicaamministrazione.net

 

 

Attualità: Ddl anticorruzione, ripreso l'esame al Senato. Il Ministro chiede un'accelerazione

Le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia del Senato hanno ripreso l'esame del ddl anticorruzione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

In Commissione, il Ministro della Giustizia si è detta disponibile ad accogliere alcune proposte volte a modificare il disegno di legge - in particolar modo le norme relative al nuovo reato di traffico di influenza illecita e di corruzione tra privati - pur sottolineando la priorità che annette all'approvazione del disegno di legge e, quindi, auspicando un dibattito da svolgersi in tempi certi.

Anche per i relatori si possono introdurre limitati emendamenti migliorativi, ma in tempo utile per consentire l'approvazione definitiva entro la legislatura da parte delle Camera. Le Commissioni hanno deliberato quindi un breve ciclo di audizioni, in corso di definizione presso gli Uffici di presidenza riuniti.

Fonte: legautonomie.it

 

INPS: operativo il Fondo pensione Perseo per dipendenti delle regioni, delle autonomie locali, delle camere di commercio, della sanità

L'INPS, con la circolare n. 109 del 13 settembre 2012, comunica che dal 15 settembre 2012 sarà pienamente operativo il Fondo pensione complementare Perseo per la gestione delle adesioni e delle posizioni figurative di previdenza complementare dei lavoratori dipendenti delle regioni, delle autonomie locali, delle camere di commercio, della sanità, nonché di tutti coloro comunque richiamati nell’Accordo istitutivo.

Le modalità di adesione da parte degli interessati, gli adempimenti a carico del datore di lavoro e la relativa modulistica sono descritte in dettaglio nella Circolare operativa n.1 del 4 settembre 2012 e Manuale operativo del Fondo Perseo.

Nell’area documenti Quadrinet: Circolare numero 109 del 13-09-2012

Fonte: dpl modena

 

INPS: modalità di pagamento dei contributi per la Sanatoria 2012

Con la circolare n. 113 del 14 settembre 2012 l'INPS comunica le modalità di adempimento per il pagamento dei contributi dovuti per la Sanatoria 2012, prevista dal Decreto Legislativo n. 109/2012.

Nell’area documenti Quadrinet: Circolare numero 113 del 14-09-2012

Fonte: dpl modena

 

INPS: riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare per gli iscritti alla Gestione separata

L'INPS, con la circolare n. 114 del 18 settembre 2012, comunica il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare per gli iscritti alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95, per i periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale coperti dalla contribuzione figurativa.

Nell’area documenti Quadrinet: Circolare numero 114 del 18-09-2012

Fonte: dpl modena

 

Corte di Cassazione: Licenziamento disciplinare in caso di "correzione" del certificato medico da parte del lavoratore

Con sentenza n. 14998 del 7 settembre 2012, la Corte di Cassazione ha evidenziato la legittimità del licenziamento disciplinare da parte del datore di lavoro ad un proprio dipendente, qualora quest'ultimo compia un falso correggendo la data sul certificato medico al fine di "allungare" il periodo di malattia.

Fonte: dpl modena

 

Corte di Cassazione: Lavoratrice in maternità e licenziamento

La Cassazione, con sentenza n. 14905 del 5 settembre 2012, è intervenuta analizzando una ipotesi relativa al divieto di licenziamento della lavoratrice madre ex art. 54 del D.L.vo n. 151/2001 ed alla non applicazione della disposizione in presenza “di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro (comma 3, lettera c)”.

Nel caso di specie l’interessata, al termine del periodo di congedo per maternità, non aveva ripreso servizio (restando a casa per quaranta giorni) accampando, quale motivazione, il mancato pagamento di una mensilità di retribuzione. Secondo la Suprema Corte ci si trova in presenza di “colpa grave”, cosa che consente di superare il divieto di licenziamento, in quanto, a fronte del comportamento scorretto del datore di lavoro (mancato pagamento di una retribuzione mensile), la reazione dell’interessata appare spropositata e tale da rappresentare una “ritorsione” contraria ai principi di buona fede e di correttezza.

Fonte: dpl modena

 

Iniziative Quadrinet 2012-2013

Sono in preparazione per i prossimi mesi nuove iniziative associative per la formazione e l’aggiornamento professionale. Con le news prossimamente informazioni più dettagliate.

 

Convenzione SANITARIA USI 2013

In vista del rinnovo della convenzione sanitaria per i soci di Quadrinet per l’anno 2013, invitiamo i soci nelle prossime settimane, interessati al rinnovo per se e i propri familiari a comunicarlo tramite posta elettronica allo scopo di poterla attivare a partire dai primi giorni del prossimo gennaio. Ricordiamo inotre che la convenzione sanitaria è estensibile anche ai familiari dei soci previo pagamento, previo pagamento,  della relativa quota annuale che verrà successivamente comunicata per l’anno 2013.

 
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