News del 18 Gennaio 2012 PDF Stampa E-mail
  • Pubblica Amministrazione: Dirigenza "Boom" obbligato di oneri senza strumenti flessibili
  • INPS: nuove modalità di presentazione per la richiesta di servizi
  • Consiglio dei ministri: festività anno 2012, cosa prevede la normativa italiana
  • Pubblica Amministrazione: Sotto il milione di euro si può usare la procedura negoziata
  • Pubblica amministrazione: Patrimonio della PA, al via la rilevazione 2012
  • Pubblica amministrazione: Patroni Griffi "Open data chiave della trasparenza"
  • Presupposti e modalità di esercizio dei poteri sostitutivi tra enti territoriali
  • Pubbliche Amministrazioni: Personale, costi ripartiti in base ai corrispettivi
  • Pubblica Amministrazione: Gare preparate nel dettaglio
  • INAIL: dichiarazioni e istanze da effettuare esclusivamente con modalità telematiche da gennaio 2012
  • INPS: prime indicazioni riguardanti le attività da svolgere in merito alla soppressione dell'INPDAP e l'ENPALS
  • Attualità: Elementi utili per ravvisare il mobbing durante il rapporto di lavoro
  • Mobbing nella PA: nessun risarcimento in caso di scarsa produttività

 

 

 

Pubblica Amministrazione: Dirigenza "Boom" obbligato di oneri senza strumenti flessibili

"Una spesa più rigida e una dirigenza meno motivata. Dopo 20 anni di evoluzione di segno opposto, è questo il messaggio che arriva dalle norme degli ultimi tre anni ...". Questo è l'incipit di un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore che trovate nell’area documenti Quadrinet.

Nell’area documenti Quadrinet: l’Articolo del Sole 24 Ore del 9/1/2012

Fonte: legautonomie

 

INPS: nuove modalità di presentazione per la richiesta di servizi

L'INPS, con le circolari 4 - 5 - 6 - 7 del 16 gennaio 2012, indica le nuove modalità di presentazione delle seguenti richieste:

  • richiesta di Rimborso della retribuzione per operazioni o esercitazioni di soccorso alpino    e/o speleologico - circolare n. 4
  • richiesta di Rimborso della retribuzione per donazione sangue - circolare n. 5
  • richiesta di Rimborso della retribuzione per donazione midollo osseo - circolare n. 6
  • richiesta di assegno per congedo matrimoniale - circolare n. 7

In pratica, a decorrere dal 1° aprile 2012 le suindicate richieste dovranno essere inoltrate attraverso i seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto
  • Contact Center – attraverso il numero verde 803164.

Per tutte le richieste è previsto un periodo transitorio presente nella singola circolare.

Nell’area documenti Quadrinet: Circolari numeri 4-5-6-7 del 16-01-2012

Fonte: dpl modena

 

Consiglio dei ministri: festività anno 2012, cosa prevede la normativa italiana

Il comma 24 dell’articolo 1 della Legge n. 148/2011 di conversione del Decreto Legge n. 138/2011 ha disposto che:

“A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, …, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che, …, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.”

La normativa summenzionata prevedeva, quindi, che tutte le festività infrasettimanali, ad esclusione del 25 aprile (festa della liberazione), del 1º maggio (festa del lavoro), e del 2 giugno (festa della Repubblica), non dovevano ricadere in un giorno diverso da lunedì, venerdì o domenica. Perché la normativa fosse attuata doveva essere emanato, entro il 30 novembre scorso, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplinava specificatamente l’accorpamento delle festività previste con le giornate del venerdì o del lunedì o, addirittura, della domenica. Da quello che ci è dato sapere, dopo aver effettuato anche una verifica sul sito internet del Governo (www.governo.it) il Decreto non risulterebbe essere stato emanato.

Fonte: dpl modena

 

Pubblica Amministrazione: Sotto il milione di euro si può usare la procedura negoziata

Le stazioni appaltanti possono utilizzare la procedura negoziata per affidare lavori pubblici per importi inferiori a un milione di euro, rispettando tuttavia in modo rigoroso la disciplina contenuta nell'articolo 122 del Codice dei contratti pubblici. L'Avcp (Autorità per Vigilanza sui contratti Pubblici) ha fornito, nella determinazione 8/2011, una serie di precisazioni e chiarimenti in ordine alla gestione delle gare informali per opere entro la soglia specifica, a fronte della riformulazione del comma 7 della stessa disposizione (effettuata dalla legge 106/20211).

Rispetto al numero minimo di operatori economici da invitare alle gare informali per l'aggiudicazione di un appalto entro la soglia particolare, l'Autorità evidenzia come la nuova norma abbia aumentato il numero minimo dei soggetti da coinvolgere, al fine di assicurare la massima concorrenzialità della procedura sia nella fascia entro i 500mila euro sia in quella sino a un milione di euro. Peraltro la determinazione evidenzia che le stazioni appaltanti devono aumentare il novero delle imprese invitate, se intendono ricorrere all'esclusione automatica delle offerte nelle gare con il prezzo più basso, per le quali la norma specifica (comma 9 dello stesso articolo 122) richiede la presentazione di almeno 10 offerte. Un numero più ampio di operatori coinvolti garantisce infatti le amministrazioni dal rischio che qualcuno non presenti l'offerta o la presenti in modo scorretto.

Secondo quanto rileva l'Avcp, nelle procedure negoziate per appalti di lavori di valore inferiore a un milione, se si usa il metodo del prezzo più basso, il regolamento attuativo (articolo 121 del Dpr 207/2010) prevede che, in presenza di meno di dieci offerte, non si proceda all'esclusione, ma alla verifica di congruità (articolo 86, comma 3 del Codice). La stessa procedura si deve attivare quando (a esempio, per un appalto inferiore ai 500mila euro) le offerte siano inferiori a cinque.

La determinazione 8/2011 si concentra sulle problematiche relative alla pubblicità delle procedure negoziate regolate dall'articolo 122 del Codice. La disposizione non ha infatti previsto, per le stazioni appaltanti, l'obbligo di pubblicità preventiva nella gara informale (in quanto rientra pur sempre tra le procedure derogatorie rispetto a quelle di massima evidenza pubblica), ma l'autorità precisa che sussistono ragioni di opportunità per l'evidenziazione del confronto agli operatori di mercato, affermando che ogni decisione in merito spetta a ciascuna amministrazione e va parametrata in funzione della tipologia di appalto e dell'importo.

Un consistente bilanciamento alla mancanza di prescrizioni in tema di pubblicità preventiva è fornito nella normativa dalle nuove e più chiare disposizioni inerenti agli obblighi di pubblicità successiva all'affidamento del l'appalto, che devono essere soddisfatti con avvisi pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale», sui siti del l'amministrazione, dell'osservatorio regionale, del ministero delle Infrastrutture, nonché, per estratto, su quotidiani nazionali e regionali. Tale complesso di adempimenti vale in particolare per gli appalti nella fascia tra 500mila euro e un milione, mentre al di sotto resta la semplificazione stabilita dallo stesso articolo 122, con la pubblicazione necessaria all'albo pretorio della stazione appaltante e del Comune dove si eseguono i lavori.

Fonte: il Sole 24 Ore

 

Pubblica amministrazione: Patrimonio della PA, al via la rilevazione 2012

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e della Finanze avvia la rilevazione del Patrimonio della PA per il 2012 che, secondo il Decreto Legge n. 216 del 29 Dicembre 2011, prevede nuove scadenze per la comunicazione dei dati relativi ai beni immobili, alle concessioni e alle partecipazioni detenuti dalle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali. Il progetto, iniziato nel febbraio 2010 sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 222, della Legge 191/2009, ha l'obiettivo di censire annualmente, e valutare a prezzi di mercato, le voci dell'attivo pubblico. 

Nell’area documenti Quadrinet: http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/?idc=28936

Fonte: legautonomie.it

 

Pubblica amministrazione: Patroni Griffi "Open data chiave della trasparenza"

Il ministro della Funzione Pubblica spinge sull’open data e sull’open government per garantire più trasparenza ed efficienza nella PA. In audizione in Commissione Affari Costituzionali della Camera, Filippo Patroni Griffi ha sottolineato coma la trasparenza debba diventare "una componente essenziale del modo di agire delle pubbliche amministrazioni, perché produce un ‘valore’ aggiunto sul piano dell’efficienza ed equità del sistema”.

Nella recente riforma del 2009 (d.lgs. n. 150/2009) - ha ricordato - la trasparenza come accessibilità totale a tutti i dati concernenti l’assetto, il funzionamento e l’uso delle risorse, determina il passaggio, in prospettiva, dall’open government all’open data, cioè alla messa a disposizione dei cittadini delle informazioni di interesse generale; ciò in linea con i moniti provenienti dall’ordinamento europeo e dalle più importanti organizzazioni globali (Onu, Ocse, Consiglio d’Europa)”.

Un governo “aperto” risponde - ha sottolineato il ministro - a “un’esigenza di conoscenza per finalità etiche e di controllo sociale sugli apparati e allo stesso tempo soddisfa una prospettiva di riutilizzazione delle informazioni in mano pubblica per consentire di orientare scelte di vita o di investimento, per dialogare con la pubblica amministrazione con riguardo ai procedimenti di cui si è parte, per semplificare alle imprese i rapporti con l’amministrazione o per consentire loro la conoscenza del territorio su cui operano o intendono investire”.

A questo proposito Patroni Griffi ha sottolineato l’importanza del “portale della trasparenza”, alla cui realizzazione stanno lavorando Civit, Cnr e DigitPA, debba costituire il primo passo in questa direzione.

Infine l’open data soddisfa le esigenze di efficienza della PA. “La trasparenza dei dati - ha spiegato - consente alle amministrazioni di avere una ‘memoria’ completa e condivisa dell’attività degli uffici, di individuare le aree di miglioramento dell’azione amministrativa mediante modalità più efficienti di allocazione e distribuzione delle risorse esistenti, di identificare settori ad alto rischio corruzione, di semplificare l’attività e ridurre i tempi di azione, di effettuare un confronto “competitivo” con amministrazioni che rendono servizi similari in un’ottica di benchmarking”.

Fonte: corrierecomunicazioni.it

 

Presupposti e modalità di esercizio dei poteri sostitutivi tra enti territoriali

Il Cal (Consiglio Autonomie del Lazio) ha pubblicato una ricerca, svolta dalla struttura di supporto al Cal, sui presupposti e sulle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi tra gli enti territoriali, con particolare riferimento alla Regione Lazio. L'obiettivo primario della ricerca è quello di svolgere una disamina ad ampio raggio sulla natura dei poteri sostitutivi nell'ambito dei rapporti tra enti territoriali e di far luce, in particolare, sui presupposti che legittimano la sostituzione della Regione Lazio nell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti locali laziali. 

Nell’area documenti Quadrinet: la ricerca “Poteri sostitutivi tra enti territoriali” 

Fonte: legautonomie.it

 

Pubbliche Amministrazioni: Personale, costi ripartiti in base ai corrispettivi

I corrispettivi a carico del Comune costituiscono, secondo il parere 14/2011 della sezione Autonomie della Corte dei conti, lo strumento attraverso il quale ripartire il costo di personale delle società partecipate fra gli enti soci.

Il calcolo da operare appare semplice e immediato: il costo di personale da imputare al Comune si ottiene applicando la medesima percentuale di incidenza dei corrispettivi a carico dell'ente sul totale del valore della produzione della società. La quota di costo del personale dell'organismo partecipato, così calcolata, si somma alla spesa di personale del Comune e si divide per la sola spesa corrente dell'ente locale interessato.

Questo criterio utilizza, ai fini del calcolo, il costo del personale delle società desumibile dalla imputazione alla voce B9 del conto economico, senza operare particolari detrazioni a titolo di accantonamenti (ad esempio per trattamenti di fine rapporto) o fondi diversi. In altre parole, dev'essere conteggiato il valore che scaturisce dall'adozione dei criteri di competenza economica di cui all'articolo 2423-bis del Codice civile.

Nel caso in cui la società partecipata percepisca, anziché i corrispettivi, entrate derivanti dall'applicazione di tariffa, è possibile utilizzare, ai fini del calcolo dell'incidenza della spesa di personale su quella corrente, la quota di ricavi associati agli utenti di ciascun ente proprietario.

Il metodo proposto dai giudici contabili si basa su un assunto di proporzionalità tra i costi e i ricavi delle società, nonché su una corrispondenza tra i ricavi da tariffa e i costi di personale sostenuti dalla società concessionaria, che non sempre risulta verificabile nella realtà operativa. Ciò a causa soprattutto delle diverse politiche di riparto dei costi fissi e delle cosiddette economie di raggio d'azione (ampiezza del portafoglio prodotti/mercati) e di densità, cioè dei risparmi di spesa che sono connessi al livello di concentrazione delle linee di utenza.

Inoltre, una interpretazione restrittiva della deliberazione 14 citata, che escludesse dal calcolo dell'incidenza della spesa di personale su quella corrente i costi sostenuti dalle partecipate (sia strumentali che concessionarie di servizi pubblici), porrebbe di fatto in condizione di vantaggio quei Comuni che (magari anche in violazione di norme cogenti) avessero continuato a gestire in economia (incrementando la propria spesa corrente e dunque il denominatore del rapporto) i servizi pubblici locali anziché affidarli in concessione a terzi (si veda la sentenza 325/2010 della Corte costituzionale).

Diverso è, dunque, il valore che assume il denominatore del rapporto in questione al variare delle forme gestionali. In caso di affidamento di servizi in regime di appalto, i corrispettivi erogati dall'ente socio costituiscono la remunerazione per i benefici direttamente resi dalla società strumentale; pertanto, secondo corretti principi di consolidamento, si deve procedere alla elisione di somme che altrimenti sarebbero conteggiate due volte.

Laddove, invece, l'organismo partecipato sia affidatario diretto di servizi in regime concessorio, e dunque percepisca i propri ricavi attraverso tariffe riscosse direttamente dai cittadini, il valore da conteggiare al denominatore subirebbe una riduzione in funzione delle mancate erogazioni di somme a carico del Comune, e il costo di produzione dei servizi sostenuto dalle società rientranti nel perimetro di riferimento dalla norma non sarebbe – secondo una prima interpretazione della delibera 14/2011 – oggetto di consolidamento ai fini del calcolo in questione.

Poiché l'individuazione, da parte dei magistrati della sezione Autonomie, di una linea di indirizzo non vincolante consente la valutazione degli effetti prodotti in riferimento a singole fattispecie, è auspicabile che vengano adottate, nel rispetto di generali principi di consolidamento dei conti, posizioni interpretative che tengano conto dei diversi casi concreti e delle variegate realtà in riferimento alle diverse modalità di affidamento dei servizi locali.

Fonte: il Sole 24 Ore

 

Pubblica Amministrazione: Gare preparate nel dettaglio

La gestione delle gare con l'offerta economicamente più vantaggiosa comporta un'accurata impostazione dei criteri, in rapporto alle specifiche prestazionali contenute nel capitolato, e lo sviluppo di un processo valutativo articolato in più fasi. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) ha prodotto un complesso di importanti spiegazioni sulle modalità di impostazione dei sistemi di analisi delle proposte dei concorrenti e alle metodologie di attribuzione dei punteggi, fornendo un'interpretazione dell'allegato P del Dpr 207/2010 mediante la determinazione 7/2011 e un quaderno di approfondimento operativo.

L'Avcp sottolinea che la fase di gara dev'essere strettamente correlata a quella di progettazione e a quella di esecuzione. I criteri e i sub-criteri di valutazione e i loro pesi e sub-pesi vanno individuati sinergicamente dal responsabile del procedimento e dal progettista del contratto, chiamato a corredare gli elaborati, a base dell'affidamento, da un capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Il capitolato e il progetto devono essere estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione e definendo i livelli qualitativi cui corrispondono i punteggi, affinché la commissione si limiti ad accertare la corrispondenza tra un punteggio e un livello predefinito. Secondo l'Autorità, infatti, quando si ricorre al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non è possibile lasciare parti del capitolato prestazionale generiche o indeterminate, per poi farle completare dalle offerte e, così, permettere alle commissioni valutazioni che integrano le scelte effettuate nel bando di gara.

L'Avcp configura il processo di valutazione delle offerte come combinazione di due fasi. Nella prima si ha la trasformazione dei valori delle offerte in coefficienti variabili tra zero e uno, secondo le indicazioni contenute nell'allegato P del regolamento attuativo, nella parte descrittiva del metodo aggregativo compensatore (ma sono utilizzabili anche con gli altri metodi multicriteriali). Nella determinazione 7/2011 si rileva che, se i criteri di valutazione hanno natura qualitativa, cioè intangibile, la trasformazione si effettua con uno dei metodi di natura scientifica esistenti nella letteratura; se i criteri, invece, hanno natura quantitativa, cioè tangibile, si ricorre a formule matematiche discendenti da cosiddette "funzioni di utilità".

La seconda fase della procedura di valutazione comporta la formazione della graduatoria, applicando il metodo previsto negli atti di gara. La determinazione si effettua sulla base dei coefficienti (variabili tra zero e uno) attribuiti (previa riparametrazione qualora i criteri di valutazione siano suddivisi in sub-criteri). In concreto, dopo che la commissione giudicatrice ha effettuato le valutazioni tecniche (confronto a coppie con tabella triangolare oppure con matrice quadrata, oppure coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari), trasformato questi valori in coefficienti e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, occorre, attraverso gli stessi coefficienti, determinare, per ogni offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore. Si applicano quindi i metodi multicriteri e multiobiettivi indicati dal Dps 207/2010, quali l'aggregativo compensatore, l'electre, il topsis, l'evamix. Nessun metodo è in assoluto il migliore.

Quanto ai profili quantitativi, nella determinazione e nel quaderno di approfondimento si precisano alcuni aspetti per la gestione delle formule di attribuzione dei punteggi al prezzo. Il dato più importante è rilevabile nell'applicazione delle formule consigliate (proporzione lineare tra la singola offerta e quella più conveniente, proporzione lineare rispetto alla media delle offerte) con utilizzo del dato di ribasso percentuale. Se si usa il metodo con la soglia media delle offerte, l'Avcp evidenzia la necessità di utilizzare il coefficiente riequilibratore, perciò le stazioni appaltanti devono effettuare adeguate simulazioni per verificare la portata delle formule, al fine di evitare che la metodologia di attribuzione del punteggio al prezzo possa comprimere i valori delle offerte, penalizzando quelle qualitativamente più significative.

Le stazioni appaltanti devono operare la riparametrazione al punteggio massimo attribuibile ai punteggi assegnati ai criteri e ai sub-criteri di tipo qualitativo, poiché, se alla migliore offerta sul piano della qualità non viene attribuito il coefficiente uno, aumenta, nel giudizio, il peso del prezzo, con una conseguente alterazione dell'obiettivo prefissato dalla stazione appaltante.

Fonte: il Sole 24 Ore

 

INAIL: dichiarazioni e istanze da effettuare esclusivamente con modalità telematiche da gennaio 2012

Con la circolare n. 1 del 10 gennaio 2012 l'INAIL informa che, al fine di ridurre i costi di gestione dei procedimenti amministrativi, è stato individuato un primo gruppo di dichiarazioni e istanze obbligatorie che da gennaio 2012 dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche. queste sono:

  • la dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi;
  • la comunicazione del pagamento del premio annuale in quattro rate;
  • la domanda di ammissione alla riduzione dei premi assicurativi da parte delle aziende artigiane;
  • la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata premio anticipato nell'ambito dell'autoliquidazione annuale dei premi;
  • la presentazione degli elenchi trimestrali dei soci lavoratori da parte delle cooperative di facchinaggio per la regolazione dei premi speciali.

I primi quattro servizi riguardano l'autoliquidazione annuale dei premi, per la quale l'Istituto già da anni ha reso disponibili servizi telematici sia per le imprese e per gli altri soggetti assicuranti, sia per i loro intermediari.

Nell’area documenti Quadrinet: http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/ci201201.htm

Fonte: dpl modena

 

INPS: prime indicazioni riguardanti le attività da svolgere in merito alla soppressione dell'INPDAP e l'ENPALS

Con circolare n. 3 del 13 gennaio 2012 l'INPS fornisce le prime indicazioni riguardanti le attività da svolgere in merito alla soppressione dell'INPDAP e l'ENPALS ed al conseguente trasferimento delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012 (art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214).

Vedi anche la nota n. 1922 del 28 dicembre 2011 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Nell’area documenti Quadrinet: Circolare numero 3 del 13/01/2012 e Allegato n.1

Fonte: dpl modena

 

Attualità: Elementi utili per ravvisare il mobbing durante il rapporto di lavoro

La Corte di Cassazione con sentenza n. 87 del 10 gennaio 2012, ha affermato che, ai fini della configurabilità della condotta lesiva e della successiva risarcibilità del danno, in caso di mobbing, sono rilevanti:

  • la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio,
  • l'evento lesivo della salute,
  • il nesso tra la condotta del datore di lavoro ed il pregiudizio all'integrità psico-fisica,
  • la prova dell'intento persecutorio.

La Suprema corte, inoltre, riprende la definizione del c.d. mobbing: si intende una condotta del datore di lavoro sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell'ambienti di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterarti comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del lavoratore, con effetto lesivo del suo equilibrio fisio-psichico e della sua personalità.

Fonte: dpl modena

 

Mobbing nella PA: nessun risarcimento in caso di scarsa produttività

Si parla di Mobbing nella Pubblica Amministrazione, e questa volta a far discutere è una sentenza esemplare: la Suprema Corte ha negato il risarcimento a un funzionario della Agenzia delle Entrate, il quale aveva denunciato episodi di vessazione da parte del datore di lavoro.

Se il Mobbing è avvenuto a causa della scarsa produttività dell’ufficio, come in questo caso, il lavoratore non ha diritto a un risarcimento perché, a tutti gli effetti, l’episodio non può essere definito Mobbing.

Entrando più nel dettaglio della vicenda, un dipendente della Agenzia delle Entrate era ricorso ai giudici per denunciare le pressioni subite sul luogo di lavoro, pretendendo il risarcimento dei danni di carattere biologico, esistenziale, professionale e morale, subiti nel corso del suo lavoro e fonte di stress tale da costringerlo a optare per una prolungata assenza per malattia, e alle dimissioni volontarie.

Secondo quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Messina – confermato dalla Corte di Cassazione – non erano presenti gli estremi per concedere risarcimento perché, effettivamente, l’Amministrazione aveva solo provveduto a riorganizzare un ufficio poco produttivo ridistribuendo le mansioni. I giudici della Corte territoriale, inoltre:

«Hanno trovato corretta giustificazione nella documentazione in atti e, lungi da essere motivate da un intento persecutorio, trovano motivazione nel doveroso controllo del superiore rispetto a comportamenti che avevano assunto caratteristiche dilatorie e contrari agli scopi d'ufficio.»

Ancora più chiara la sentenza della Corte di Cassazione (n. 28962 del 27 dicembre 2011), che sottolinea come non si possa affatto parlare di atti persecutori ai danni del dipendente, il quale è reo di aver ostacolato la produttività e aver mostrato un atteggiamento conflittuale. Se demansionamenti e spostamenti sono dovuti alla necessità di aumentare la produttività, quindi, non si tratta di Mobbing.

«In questi casi il capo non pone in essere una condotta persecutoria finalizzata alle dimissioni del lavoratore, ma aumenta l'efficienza degli uffici.»

Fonte: pubblicaamministrazione.net

 
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