News Quadrinet del 30 Luglio 2012 PDF Stampa E-mail
  • Pubblica Amministrazione: Province, via libera CdM al taglio se ne 'salvano' solo 43
  • Pubblica Amministrazione: Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011
  • Attualità: Imu, tempo scaduto per il modello
  • INPS: variazione del tasso di differimento e dilazione dei contributi previdenziali e assistenziali
  • INPS: differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti contributivi
  • Funzione Pubblica: indennità di mansione per i centralinisti non vedenti
  • INPS: modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo a favore della contrattazione di 2° livello - 2010
  • INPS: piano operativo per la verifica del diritto a pensione a favore dei lavoratori salvaguardati
  • Pubblica Amministrazione: Incostituzionale l'art. 4 del d.l. 138/2011 sui servizi pubblici locali

Pubblica Amministrazione: Province, via libera CdM al taglio se ne 'salvano' solo 43

Il Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì 20 luglio ha definito i criteri per il riordino delle province – dimensione territoriale e popolazione residente – previsti dal decreto sulla spending review. In base ai criteri approvati, i nuovi enti dovranno avere almeno 350mila abitanti ed estendersi su una superficie territoriale non inferiore ai 2500 chilometri quadrati. Sulla base dei criteri di riordino le Province salve sono 43 su un totale di 110.

Nell’area documenti Quadrinet: il comunicato del Cdm del 20 luglio 2012

Fonte: legautonomie.it

 

Pubblica Amministrazione: Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011

La Commissione bilancio della Camera ha deliberato di procedere ad un’indagine conoscitiva sul disegno di legge di rendiconto per il 2011 (A.C. 5324).

Sulla base del programma concordato si prevede l’audizione di rappresentanti della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato e dei responsabili dei Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all’articolo 39 della legge n. 196/2009.

Nell’area documenti Quadrinet: Ddl Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011

Fonte: legautonomie.it

 

 

Attualità: Imu, tempo scaduto per il modello

La normativa Imu prevede che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando un apposito modello, che non risulta ancora approvato.

Il ritardo nell'emanazione difatti comprime il periodo di novanta giorni concesso al contribuente, oltre a tradursi in un'evidente violazione di legge.

L'articolo 13, comma 12-ter del Dl 201/2011, prevede per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la presentazione della dichiarazione entro il 30 settembre 2012 e ciò vuol dire che per concedere tutti i novanta giorni previsti dalla norma primaria, il decreto del ministero dell'Economia, di approvazione dei modelli di dichiarazione, doveva essere emanato entro il 3 luglio; l'acquisto effettuato in tale data deve essere dichiarato entro novanta giorni e quindi entro il 30 settembre.

Oltre al problema pratico di avere a disposizione il modello da compilare e al poco tempo a disposizione delle software house per aggiornare i gestionali Imu, la mancata emanazione del decreto rende incerta la verifica di quando scatta l'obbligo dichiarativo. È pur vero che il Dl 201/2011 prevede espressamente che le dichiarazioni presentate ai fini dell'Ici restano valide, «in quanto compatibili», anche ai fini Imu, ma è altrettanto vero che la normativa primaria demanda al decreto ministeriale l'individuazione dei casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Così, ad esempio, la normativa Imu non richiama espressamente né il Dl 223/2006, che ha eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione allorquando gli elementi necessari alla gestione dell'Ici sono presenti nel modello unico informatico (Mui), messo a disposizione dei comuni dal l'agenzia del Territorio, né la legge 383/2001, la quale dispone che per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione Ici, ponendo a carico dell'ufficio finanziario presso il quale è presentata la dichiarazione di successione l'obbligo di trasmissione in copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

Naturalmente, anche nell'Imu potranno continuare ad operare tali semplificazioni, ma a condizione che l'emanando decreto richiami espressamente la normativa sopra citata.

I ritardi del ministero del l'Economia non finiscono però qui. Con l'articolo 91-bis del Dl 1/2012 sono state modificate le norme sull'esenzione Ici degli immobili degli enti non commerciali, prevedendo l'obbligo di accatastamento, nel caso di uso promiscuo, per la frazione di fabbricato in cui viene svolta attività commerciale, con la precisazione che le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

Nel caso in cui non sia possibile procedere all'accatastamento, l'esenzione si applica, sempre a partire dal 1° gennaio 2013, in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione che dovrà essere presentata secondo modalità che saranno stabilite da un decreto del ministero dell'Economia e delle finanze. Il decreto doveva essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, e quindi entro il 24 maggio 2012.

Fonte: ilSole24Ore.it

 

INPS: variazione del tasso di differimento e dilazione dei contributi previdenziali e assistenziali 

Con la circolare n. 94 del 12 luglio 2012 l'INPS comunica che a seguito della decisione della Banca Centrale Europea, del 5 luglio 2012, di ridurre il il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) nella misura dello 0,75%, dall’11 luglio 2012 è variata la determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili.

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,75%.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8, dell’art. 116 della legge 388/2000, la sanzione civile è pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, quindi pari al 6,25% in ragione d’anno.

Fonte: dpl modena

 

INPS: differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti contributivi 

L'INPS, con il messaggio n. 12052 del 18 luglio 2012, comunica che i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione.

Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende, anche, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.

Nell’area documenti Quadrinet:  Messaggio numero 12052 del 18-07-2012.pdf

Fonte: dpl modena

 

Funzione Pubblica: indennità di mansione per i centralinisti non vedenti

Con la nota n. 29458 del 18 luglio 2012 il Servizio Studi e consulenza trattamento personale della Funzione Pubblica ha fornito un parere in merito alla corresponsione dell'indennità di mansione ai centralinisti non vedenti.

Il parere: L'indennità di mansione ai centralinisti non vedenti trova il proprio fondamento normativo nell'art. 9 della legge n. 113/1985. La disciplina della predetta indennità, nonostante i dubbi sorti negli anni pregressi con riguardo ad un'eventuale disapplicazione della norma, deve intendersi ancora vigente. Infatti, la speciale normativa non è stata modificata in sede di contrattazione collettiva di comparto. D'altra parte, poiché la disapplicazione ad opera dei CCNL, a mente degli artt. 2, secondo comma, e 69, primo comma, del d.l.vo n. 165/2001, può riguardare rispettivamente solo "le disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi" e "le norme generali e speciali del pubblico impiego", la stessa non avrebbe potuto travolgere una disposizione, come il citato art. 9, contenente un regime generale valevole per il settore pubblico e per quello privato.

Pertanto, in linea con precedenti orientamenti espressi dall'ARAN, si è dell'avviso che l'indennità in parola debba essere ancora erogata al personale non vedente che sia adibito e che effettivamente svolga le mansioni di centralinista.

Nell’area documenti Quadrinet: Parere Ministeriale nt_29458_del_18_7_2012

Fonte: dpl modena

 

INPS: modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo a favore della contrattazione di 2° livello - 2010 

L'INPS, con il messaggio n. 12125 del 19 luglio 2012, fornisce le modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello, per l'anno 2010.

Nell’area documenti Quadrinet: Messaggio numero 12125 del 19-07-2012

Fonte: dpl modena

 

INPS: piano operativo per la verifica del diritto a pensione a favore dei lavoratori salvaguardati 

L'INPS, con il messaggio n. 12196 del 20 luglio 2012, dà avvio al piano delle attività, che coinvolgerà sia le strutture centrali che quelle territoriali dell’Istituto e che dovrà portare, nel più breve termine possibile e comunque entro il prossimo 30 settembre, alla verifica, nei confronti dei lavoratori salvaguardati, del diritto a pensione secondo le previgenti regole.

Nell’area documenti Quadrinet: Messaggio numero 12196 del 20-07-2012

Fonte: dpl modena

 

Pubblica Amministrazione: Incostituzionale l'art. 4 del d.l. 138/2011 sui servizi pubblici locali

Nella sentenza n. 199 del 17 luglio 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 del d.l. n. 138 del 2011, promossa dalla Regione Puglia, in riferimento all’articolo 117, primo comma, della Costituzione ed agli articoli 14, 106 e 345 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché al principio di preemption, con il ricorso indicato in epigrafe.

Nell’area documenti Quadrinet: SENTENZA n. 199 del 2012

Fonte: legautonomie.it

 

 
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