News del 11 ottobre PDF Stampa E-mail
  • Pubblica amministrazione: riposi e permessi per il personale in part-time verticale
  • Pubblica amministrazione: spending review - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni
  • Pubblica amministrazione: spending review  e Regioni
  • Pubblica amministrazione: prestazioni professionali svolte nei confronti delle pubbliche amministrazioni da parte di titolari di partita I.V.A.
  • INAIL: al via la digitalizzazione dei servizi
  • INPS: Pensioni, stop ai pagamenti in contanti dal 1 ottobre
  • Pubblica Amministrazione: Supplenti comunali esclusi dai vincoli sui contratti a termine
  • Funzione Pubblica: intervallo tra contratti a termine e supplenze di docenti nelle scuole
  • Pubblica amministrazione: Controlli periodici sulle partecipate
  • INPS: sospensione dei trattamenti di invalidità civile a chi non si presenta alle visite di verifica
  • Funzione Pubblica: intervallo tra contratti a termine nella pubblica amministrazione
  • INPS: modalità di presentazione telematica delle domande di permessi per l’assistenza al familiare disabile in situazione di gravità
  • INAIL: rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale

 

Pubblica amministrazione: riposi e permessi per il personale in part-time verticale

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota, prot. DFP n. 0036667 del 12 settembre 2012, ha fornito un parere in merito a quanto previsto dall'art. 42 comma 5 e ss., del D.L.vo n. 151 del 2001 (Riposi e permessi per i figli con handicap grave) relativamente al personale in regime di part time verticale.

Nell’area documenti Quadrinet: Il Parere del 12 settembre 2012

Fonte: dpl modena

 

 

Pubblica amministrazione: spending review - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

Il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha emanato la Direttiva n. 10, del 24 settembre 2012, dal titolo: "Spending review - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni - Articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi".

Nell’area documenti Quadrinet: la Direttiva n. 10

Fonte: dpl modena

 

 

Pubblica amministrazione: spending review  e Regioni

Ancora un passo in avanti in materia di spending review. Il decreto sui tagli alle Regioni contiene regole ferree alle quali gli enti locali dovranno attenersi, sotto il controllo della Corte dei Conti che viene investita di poteri speciali di controllo e sanzione.

Il numero dei consiglieri viene ridotto e si andrà da un minimo di 290 fino a un massimo di 600 (per le Regioni fino a un milione di abitanti sono previsti 20 consiglieri, 30 per quelle che superano i 3 milioni, 80 solo per la Regione Lombardia). I bilanci saranno certificati e tutte le uscite dovranno essere analizzate prima di essere approvate, mentre la concessione di fondi statali sarà proporzionata al numero di abitanti.

Il decreto introduce anche un tetto massimo per gli stipendi dei politici, così come per le retribuzioni dei top manager a capo delle società pubbliche appartenenti agli enti locali. Un secondo decreto provvederà anche a limitare i poteri delle Regioni.

Il nuovo decreto legge, che riguarda anche le Province e i Comuni, porterà a un risparmio stimato intorno ai 200 milioni di euro calcolati sulla base della spesa complessiva pari a 1100 milioni di euro.

Fonte: pubblicaamministrazione.net

 

 

Pubblica amministrazione: prestazioni professionali svolte nei confronti delle pubbliche amministrazioni da parte di titolari di partita I.V.A.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota, prot. DFP n. 0038226 del 25 settembre 2012, ha fornito un parere in merito a quanto previsto dal regime introdotto dalla Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro), relativamente alle prestazioni professionali svolte nei confronti delle pubbliche amministrazioni da parte di titolari di partita I.V.A.

Nell’area documenti Quadrinet: il parere del 25 settembre 2012

Fonte: dpl modena

 

 

INAIL: al via la digitalizzazione dei servizi

Il 28 settembre ha preso il via la fase operativa del progetto che prevede la progressiva digitalizzazione dei servizi INAIL: a partire da questa data, infatti, una parte delle comunicazioni tra l'INAIL e imprese si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica attraverso il "Punto Cliente” e le applicazioni presenti sul sito ufficiale.

La completa digitalizzazione delle pratiche INAIL si avrà entro il 1 luglio 2013, tuttavia il cronoprogramma dell’Istituto ha stabilito che l’uso esclusivo dei servizi telematici prenderà il via in anticipo anche se solo in merito ad alcune tipologie di pratiche meno complicate da gestire online: si parla ad esempio delle denunce di iscrizione e di cessazione attività, unitamente ai principali adempimenti del settore navigazione.

Sarà operativo un Contact center multicanale finalizzato a fornire tutte le informazioni agli utenti che chiameranno il numero verde gratuito 803.164. Una nota ufficiale diffusa dall’INAIL informa nel dettaglio sulle pratiche gestibili via telematica a partire dal 28 settembre.

«Dal 28 settembre sarà quindi obbligatorio operare solo per via telematica, utilizzando l'accesso da Punto Cliente sul sito web dell'Istituto, per i seguenti servizi: la denuncia di iscrizione/di esercizio per inizio attività, nei casi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al registro delle imprese; la denuncia di cessazione attività, nei casi in cui non è obbligatoria la comunicazione unica al registro delle imprese; la denuncia di nuovo lavoro a carattere temporaneo; le denunce retributive per i contratti di somministrazione. Per il settore della navigazione l'operazione riveste particolare significatività. Sono tra i servizi telematizzati: la comunicazione della tabella di armamento; le denunce di retribuzione per l'erogazioni di tutte le prestazioni; la denuncia di prima iscrizione; la denuncia di riassicurazione in corso d'anno.»

Fonte: pubblicaamministrazione.net

 

INPS: Pensioni, stop ai pagamenti in contanti dal 1 ottobre

Dal 1 ottobre non è più possibile riscuotere in contanti le pensioni di importo superiore ai mille euro: è entrata in vigore, infatti, quanto sancito dal decreto Salva Italia in merito all’introduzione di strumenti di pagamento elettronico per il versamento non solo dei trattamenti pensionistici, ma anche di altri tipi di emolumenti che oltrepassano questa soglia.

Entro il 30 settembre, quindi, tutti i pensionati che percepiscono una pensione superiore ai mille euro devevano comunicare le nuove modalità di pagamento selezionate (conto corrente bancario o postale). Questo termine temporale è stato fondamentale, infatti gli importi che non verranno riscossi attraverso questi metodi di pagamento elettronico saranno temporaneamente accantonati nelle casse dell’INPS.

«Il termine per la scelta prorogato rispetto a quello originariamente previsto dalla legge, era il 30 giugno. Tuttavia, per evitare difficoltà nella riscossione della pensione, è stato previsto in favore dei pensionati un periodo transitorio durante il quale i pagamenti mensili sono stati egualmente disposti, ma le pensioni sono state trattenute in un conto di servizio transitorio, in attesa della comunicazione del pensionato delle modalità di riscossione alternative al contante. Trascorso il termine, fissato al 30 settembre, senza che il pensionato abbia indicato i dati richiesti, le somme accantonate saranno restituite all’Istituto.»

Si tratta di un obbligo al quale non tutti i pensionati si sono immediatamente adeguati, infatti secondo le stime dell’INPS sono ancora numerosi i soggetti che devono comunicare la modalità di pagamento scelta per l’accredito della pensione. Per questo motivo, l’Istituto ha stabilito che i soggetti delegati alla riscossione abbiano la facoltà di aprire un conto corrente o un libretto postale intestato al beneficiario.

Fonte: pubblicaamministrazione.net

 

 

Pubblica Amministrazione: Supplenti comunali esclusi dai vincoli sui contratti a termine

I supplenti comunali sono «salvi» dai vincoli sui contratti a termine previsti dalla riforma del lavoro (legge 92/2012). Va in questa direzione il parere del dipartimento della Funzione pubblica n. 37561 del 19 settembre. Con l'inizio del nuovo anno scolastico, è emersa l'esigenza di ricorrere al personale a tempo determinato per far fronte a temporanee scoperture d'organico, o ad assenze dal servizio. Gli enti hanno pensato di ricorrere agli insegnanti che avevano già prestato servizio l'anno scolastico scorso. Riforma del lavoro alla mano, qualche solerte funzionario ha bloccato le assunzioni perché non era trascorso sufficiente tempo fra la cessazione dell'anno scolastico e il nuovo incarico. La legge 92/2012 (articolo 1, comma 9, lettera g), modificando l'articolo 5, comma 3, del Dlgs 368/2001, stabilisce infatti che il rinnovo del contratto a termine con lo stesso lavoratore non può avvenire entro 60 giorni dalla scadenza se il primo contratto ha durata fino a sei mesi, ed entro 90 giorni in caso di durate superiori, pena la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Per la Pa, stante il divieto previsto dall'articolo 36, comma 5, del Dlgs 165/2001, si tramuta nel risarcimento del danno. Solitamente gli incarichi annuali terminano al 30 giugno, spesso anche il 31 luglio, e i nuovi contratti decorrono il 1° settembre: impossibile, quindi, rispettare la durata minima dell'interruzione. L'Anci ha rivolto un quesito, evidenziando che è già prevista un'eccezione nell'applicazione del Dlgs 368/2001. L'articolo 10, comma 4-bis, come aggiunto dal comma 18 dell'articolo 9 del Dl 70/2011, prevede, infatti, che il decreto legislativo non si applichi al conferimento di incarichi ai supplenti del personale docente e Ata, indipendentemente dal fatto che questi sostituiscano personale a tempo determinato o indeterminato. La risposta della Funzione pubblica abbraccia la tesi dell'Anci, sottolineando che il legislatore ha, da sempre, riservato attenzione al settore educativo e scolastico. La necessità di garantire la continuità didattica, come attuazione del diritto allo studio previsto dalla Costituzione, rende inapplicabili le norme che limitano «la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo indiscriminatamente per tutte le istituzioni pubbliche che sono chiamate a svolgere tali servizi». Sorge il dubbio, allora, che al personale scolastico degli enti locali non si applichi in toto il Dlgs 368/2001.

Dopo aver richiamato la necessità del concorso pubblico per conferire incarichi a termine, la Funzione pubblica chiarisce anche che il concorso consente di azzerare il contatore dei 36 mesi, come durata massima prevista dal Dlgs 368/2001 per i contratti a tempo determinato con lo stesso soggetto, e di superare la barriera della durata minima dell'interruzione fra un rapporto e l'altro.

Fonte: Sole24Ore

 

 

Funzione Pubblica: intervallo tra contratti a termine e supplenze di docenti nelle scuole

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota, prot. DFP n. 37561/2012, ha fornito un parere all’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in merito all'applicazione della normativa sui contratti a termine (D.L.vo n. 368/2001) soprattutto per quanto riguarda le supplenze di docenti di servizi educativi e scolastici gestiti in proprio.

In particolare, la richiesta di chiarimenti è relativa all’ipotesi di rinnovo dei contratti a termine con lo stesso lavoratore, rinnovo che con l’entrata in vigore della Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro) è possibile solo dopo che sia trascorso un periodo di 60 o 90 giorni dal primo contratto a termine, a seconda che il precedente sia stato di massimo 6 mesi o superiore.

Il Dipartimento Funzione Pubblica ha risposto che le scuole dei Comuni sono fuori dalla  disciplina sulla successione dei contratti a termine, contenuta nel D.L.vo n. 368/2001, così come modificato dalla Riforma del Lavoro, al pari delle scuole statali. L'esclusione discende dall’esonero fissato, per le scuole statali, dall’articolo 9, comma 18, Legge 106/11, da estendere ai servizi educativi e scolastici gestiti dai Comuni.

Infatti, la norma in questione prevede che sono esclusi dall’applicazione del D.L.vo n. 368/2001 i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e Ata, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente e Ata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e anche determinato.

Inoltre la Funzione Pubblica ha aggiunto che la ratio va ricercata nella necessità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale all’educazione, all’istruzione e allo studio (articoli 33 e 34 della Costituzione),  nonché la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo indiscriminatamente da parte di tutte le istituzioni pubbliche che sono chiamate a svolgere tali servizi.

Nell’area documenti Quadrinet: parere all'anci

Fonte: dpl modena

 

 

Pubblica amministrazione: Controlli periodici sulle partecipate

Gli enti locali devono attivare una struttura che si occupi del controllo delle società partecipate, secondo un sistema gestito in autonomia, ma conforme a uno schema essenziale definito da una nuova disposizione del Tuel, introdotta dal decreto.

Il riferimento per le attività di verifica sugli organismi societari è innestato nel quadro delle regole per i controlli nel sistema delle amministrazioni locali, con l'articolo 147-quater.

Le Province, le unioni di Comuni e i Comuni (esclusi quelli sotto i 5mila abitanti) devono definire un sistema di controlli sulle società in cui detengono partecipazioni (comma 1). Su questo le amministrazioni hanno piena autonomia organizzativa, dovendo comunque partire dal presupposto omogeneo per cui i controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

La previsione fornisce l'input per la costituzione di unità organizzative dedicate alla più complessiva gestione dei rapporti con le società partecipate, con significativa qualificazione professionale dei funzionari.

Il nuovo quadro normativo, infatti, delinea la metodologia di base per l'attività di verifica, impostando un percorso standard che potrà essere modulato da ciascun ente secondo le peculiarità del proprio sistema di relazioni con i soggetti societari gestori di servizi pubblici e (per quanto ancora possibile) strumentali.

Il primo passaggio è individuato nella definizione preventiva, in sede di relazione previsionale e programmatica, degli obiettivi gestionali a cui deve tendere ogni società partecipata, correlati a precisi standard qualitativi e quantitativi.

La seconda fase si traduce nell'impostazione e attivazione di un idoneo sistema informativo, per rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme sui vincoli di finanza pubblica.

Il modello ha numerosi punti di contatto con le varie disposizioni intervenute negli ultimi anni nel quadro ordinamentale relativo alle partecipate, tra cui la nota sulla situazione debiti-crediti tra l'ente e le stesse, prevista dall'articolo 6, comma 4 della legge 135/2012. Sulla base delle informazioni acquisite, l'amministrazione effettua il monitoraggio periodico sulle proprie società, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

La norma (comma 3) evidenzia l'obiettivo fondamentale: la messa in sicurezza dei bilanci di Comuni e Province da gestioni rischiose degli organismi appartenenti al sistema allargato.

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono assoggettati a rilevazione mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Fonte: Sole24Ore

INPS: sospensione dei trattamenti di invalidità civile a chi non si presenta alle visite di verifica

Con il messaggio n. 15582 del 27 settembre 2012 l'INPS comunica la sospensione delle prestazioni a carico dei titolari dei beneficiari dei trattamenti di invalidità civile che sono risultati assenti alle visite di verifica straordinarie.

Sono esclusi dalla sospensione i titolari nei cui confronti esiste un verbale di visita ambulatoriale o domiciliare non acquisito o è prevista una nuova convocazione a visita ambulatoriale oppure è stata fissata una visita domiciliare entro il mese di settembre 2012. Gli interessati sono stati informati della sospensione con apposita comunicazione la quale contiene l'invito a rivolgersi all'UOC/UOS per fissare una nuova visita.

Fonte: dpl modena

 

 

Funzione Pubblica: intervallo tra contratti a termine nella pubblica amministrazione

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota, prot. DFP n. 37562/2012, ha fornito un parere alla Camera di Commercio di Torino in merito all'applicazione della normativa sui contratti a termine (D.L.vo n. 368/2001).

Il Dipartimento, inoltre, offre una panoramica sulla normativa dei contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione.

Nell’area documenti Quadrinet: parere del 19-09-2012

Fonte: dpl modena

 

 

INPS: modalità di presentazione telematica delle domande di permessi per l’assistenza al familiare disabile in situazione di gravità

 

Con la circolare n. 117 del 27 settembre 2012 l'INPS informa che è stata attivata la modalità di presentazione telematica delle domande di permessi per l'assistenza al familiare disabile in situazione di gravità, ex art. 33 della legge del 5 febbraio 1992, n. 104.

Dal 1 ottobre 2012 tali richieste dovranno essere presentate esclusivamente  in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB -  L'accesso al servizio Web per l’invio on line delle domande per i permessi retribuiti ai sensi della legge 104/1992 acquisite via internet avviene collegandosi al sito dell’INPS (www.inps.it). Il Cittadino richiedente deve essere in possesso del PIN dispositivo.

Il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino; in particolare, una volta effettuato l’accesso, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito, ” – Disabilità - Permessi Legge 104/92”;

  • Patronati– attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact Center Multicanale – attraverso il numero verde 803164.

Nell’area documenti Quadrinet: Circolare numero 117 del 27-09-2012

Fonte: dpl modena

 

 

INAIL: rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale

Con la circolare n. 49 del 2 ottobre 2012 l'INAIL informa che è stata approvata la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, agricolo e per gli infortuni in ambito domestico a decorrere dal 1° gennaio 2012 e per i medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1° luglio 2012.

Di conseguenza, la circolare illustra i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione.

Nell’area documenti Quadrinet: http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/ci201249.htm

Fonte: dpl modena

 
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