News del 20 Febbraio 2012 PDF Stampa E-mail
  • Pubblica Amministrazione: Semplificazioni, il d.l. all'esame delle Commissioni alla Camera
  • Pubblica Amministrazione: A rischio caos il calendario dei servizi pubblici
  • Pubblica Amministrazione: Prevenzione della corruzione
  • Pubblica Amministrazione: Divieto di accettare regali e limiti di spesa nella P.A.
  • Attualità: Il ritardo «licenzia» il dirigente
  • Consiglio dei Ministri: Contenimento dei costi degli apparati burocratici
  • Pubblica Amministrazione: Precari e pubblico impiego
  • Pubblica Amministrazione: permessi studio per i pubblici dipendenti
  • INPS: tasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps

 

Pubblica Amministrazione: Semplificazioni, il d.l. all'esame delle Commissioni alla Camera

E' stato presentato alla Camera il ddl di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C4940).
Il provvedimento è stato assegnato alle Commissioni riunite affari costituzionali e attività produttive. Il d.l. è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 27 della Gazzetta Ufficiale n.33 del 9.2.2012.

Nell’area documenti Quadrinet il documento la Conversione del d.l. 9 febbraio 2012 che contiene:

  • · d l  n 5-12- semplificazione - C4940
  • · audizione Patroni Griffi 10.2.12
  • · dossier con regioni
  • · semplifica italia

Fonte: legautonomie.it

 

Pubblica Amministrazione: A rischio caos il calendario dei servizi pubblici

Il susseguirsi di interventi normativi sui servizi pubblici locali non contribuisce certo a fare chiarezza e a dare stabilità agli operatori, che si trovano sempre più sospesi tra novità e rinvii.
Da questo punto di vista il Dl sulle liberalizzazioni non rappresenta, purtroppo, un'eccezione: crea non poche incertezze e costringe i diversi attori istituzionali a un tour de force che rischia di portare a scelte poco ponderate e di rendere comunque inevitabile un'ennesima proroga di scadenze piuttosto che la definitiva messa a regime del sistema.
In ogni caso l'articolo 3-bis introdotto nel Dl 138/2011, che introduce una nuova forma di «ambiti ottimali» la cui definizione è affidata alle Regioni, richiede di essere interpretato con attenzione. Si noti, anzitutto, che qui non si applicano le esclusioni previste al comma 34 dell'articolo successivo. Pertanto il 3-bis e riguarda anche i settori non ricompresi nell'articolo 4 (energia elettrica, gas, farmacie e, parzialmente, l'idrico).

Per contro, la richiesta che le Regioni «organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali» (di dimensione almeno provinciale) non intende che tutti i servizi debbano essere gestiti a livello di ambito, ma solo quelli che la Regione giudicherà tali e quindi, probabilmente, quelli già così regolamentati: rifiuti, trasporto locale, acqua, eccetera Altrimenti, rischieremmo di assistere alla nascita di società cimiteriali di ambito e ad altre amenità del genere, vanificando l'autonomia, costituzionalmente garantita, dei Comuni. 

Un'interpretazione omnicomprensiva di servizio pubblico andrebbe in contraddizione con le norme, compreso lo stesso articolo 3-bis, comma 2, che prevedono invece la possibilità dei Comuni di procedere ad affidamenti di servizi pubblici locali.

Cerchiamo di capire, infine, quali sono i «momenti chiave» del processo immaginato dagli articoli 3-bis e 4 in materia di servizi locali.

Il primo passo spetterà al Governo che, entro il 31 marzo, deve scrivere un decreto in cui illustrare con quali criteri i Comuni devono «individuare i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale» e, se del caso, decidono di attribuire il diritto di esclusiva su certi servizi (articolo 4, comma 1) ed emanare in proposito una delibera quadro (comma 2).

Il secondo spetta invece alla Regione che, in base all'articolo 3-bis, comma1, dovrà individuare i servizi per i quali sia opportuna una dimensione almeno provinciale dell'ambito di affidamento e, quindi, emanare delle norme in proposito. Le Regioni dovranno fare tutto ciò entro il 30 giugno. Se questo non accade, sarà il Governo a intervenire con l'esercizio di un potere sostitutivo (ma che, immaginiamo, richiederà un po' di tempo per potersi dispiegare).

A seguito di ciò dovrà iniziare il lavoro di istruzione e di deliberazione dei Comuni che, preso atto del decreto governativo e di quanto regolamentato dalle Regioni, potranno formulare le loro scelte. I Comuni con oltre 10mila abitanti dovranno però richiedere, in base all'articolo 4, comma 3, il parere obbligatorio (ma non vincolante) dell'Autorità Garante per la Concorrenza che, a sua volta, si pronuncerà entro 60 giorni di tempo. Fatto questo, ci dovranno essere le gare per l'affidamento del servizio o con doppio oggetto, con i tempi che ne derivano.

Tutto ciò è realisticamente realizzabile? In effetti si ipotizza una tempistica non proprio compatibile con la prevista decadenza al 31 dicembre 2012 degli affidamenti in house. E bene ha fatto il legislatore a introdurre un nuovo comma 32-ter all'articolo 4, che prevede una sorta di proroga di fatto degli affidamenti in essere, fino alla conclusione di questo laborioso iter burocratico.

Fonte: Sole24Ore.it

 

Pubblica Amministrazione: Prevenzione della corruzione

Adozione di piani anticorruzione, premi e anonimato per chi denuncia reati contro la pubblica amministrazione, sistema di rotazione per i funzionari che lavorano nei settori più a rischio, nuove incompatibilità. Sono queste alcune delle proposte elaborate dalla Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. La Commissione è stata istituita dal ministro per la Pubblica amministrazione, Filippo Patroni Griffi, al quale sono stati consegnati i primi esiti dell’attività svolta.

Nello studio viene suggerito al governo di “prevedere e imporre l’adozione da parte delle singole amministrazioni di adeguati piani interni con la finalità di prevenzione”. I piani, ispirati ai modelli di risk management, serviranno a individuare “i settori nei quali più si annida il rischio corruttivo” in modo da avviare “mappature e programmi strategici, mezzi di promozione della cultura del rischio all’interno dell’organizzazione, sistemi di identificazione degli eventi degli eventi rilevanti, previsione di strutture di auditing, ruolo del risk manager. La commissione ritiene necessario prevedere, a tutela del dipendente che segnala illeciti, un sistema premiale che incentivi la segnalazione.

Avviare un monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano i contratti o che sono interessati in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici. Si suggerisce anche di intensificare la rotazione degli incarichi nei gangli procedimentali più a rischio.

La commissione propone di regolare i rapporti tra i titolari degli incarichi amministrativi e gli interessi esterni ponendo divieti laddove finiscano per influire negativamente sull’indipendenza del funzionario. Per esempio: parentele, conflitti di interesse, etc.

“E’ necessario rafforzare – si legge nel lavoro della commissione – lo strumento disciplinare nella prospettiva del contrasto dei fenomeni di corruzione e dei conflitti di interesse, anche attraverso l’integrazione delle ipotesi di licenziamento disciplinare”. Si propone di rendere pubblici “i dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale: dati quantomeno riguardanti la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei congiunti fino al secondo grado di parentela”. Viene anche chiesto di rendere pubblici i dati reddituali e patrimoniali almeno dei dirigenti.

Nell’area documenti Quadrinet:

  • · Camera dei Deputati n. 4434 corruzione
  • · Prevenzione alla Corruzione contenente:
  1. commissione corruzione nella p.a. prime riflessioni e proposte emendative
  2. Comunicato stampa

Fonte: legautonomie.it

 

Pubblica Amministrazione: Divieto di accettare regali e limiti di spesa nella P.A.

Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il premier Mario Monti, ha diramato istruzioni per fare economie a tutte le strutture che dipendono dal ministero dell'Economia e delle Finanze e da Palazzo Chigi. In una nota ha invitato ad osservare i limiti di spesa fissati per legge, ad evitare uscite non indispensabili come ad esempio spese di rappresentanza o convegni. Ha inoltre ricordato poi il divieto degli amministratori di non accettare regali del valore superiore a 150 euro, che vanno restituiti o ceduti all'amministrazione di appartenenza.

Nell’area documenti Quadrinet: la nota del premier Mario Monti

Fonte: legautonomie.it

 

Attualità: Il ritardo «licenzia» il dirigente

Il decreto legge sulle semplificazioni mette in campo una serie di nuove tutele nei confronti del cittadino che presenta una istanza alla Pubblica Amministrazione.

Dall'introduzione del potere sostitutivo del dirigente individuato dall'amministrazione, o in mancanza, predefinito dal legislatore stesso, il cittadino allo scadere del termine per l'emanazione del provvedimento di suo interesse può investire direttamente il sostituto e ottenere quanto gli necessita, con un minimo di attesa ulteriore comunque pari a non oltre la metà del tempo fissato dalla legge o dal regolamento dell'amministrazione. Al verificarsi di un tale ritardo maturano in primo luogo gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa del dirigente o del funzionario che avrebbe dovuto provvedervi, e scatta la segnalazione alla Corte dei Conti che potrà condannare il lavoratore a risarcire un danno al suo ente di appartenenza.

Il ritardo o l'assenza del provvedimento finale costituisce anche elemento di valutazione negativa della prestazione del dirigente o del funzionario per l'anno in cui esso si verifica, e può comportare una riduzione dell'indennità di risultato; si tratta in queste ipotesi di responsabilità «dirigenziale» che si aggiunge alla responsabilità amministrativa. In casi estremi si può verificare per l'interessato una valutazione talmente negativa da determinare, qualora si ripeta per almeno due anni, anche non consecutivi, una valutazione di insufficiente rendimento: un'eventualità che rende il dirigente suscettibile di licenziamento disciplinare, come previsto dal decreto Brunetta (nel nuovo articolo 55-quater, comma 2, Dlgs 165/2001). Dal ritardo o dall'omissione del provvedimento richiesto dal cittadino, anche prima del decreto semplificazione e sviluppo, sorgeva a dire il vero in capo al dirigente o al funzionario responsabile anche una responsabilità di natura disciplinare.
Occorre però distinguere il comportamento del lavoratore che ha semplicemente ritardato nell'emanare un atto dovuto dall'ipotesi in cui il ritardo o l'omissione abbia anche comportato per il cittadino un danno ingiusto. Nella prima ipotesi la responsabilità disciplinare deriva dal comportamento scarsamente diligente nell'esecuzione dei suoi compiti e nella trattazione ordinata delle pratiche che potrà comportare dal minimo del richiamo verbale al massimo della multa fino a quattro ore di retribuzione. Qualora invece il cittadino investa il giudice civile, richiedendo un risarcimento alla Pa per il danno subito, al dirigente o al funzionario potrà venire contestata una diversa figura di responsabilità disciplinare. Anch'essa é stata introdotta dal decreto Brunetta, tra le ipotesi di «responsabilità per comportamento pregiudizievole per l'amministrazione» (articolo 55-sexies, comma 1, Dlgs 165/2001). Questa ipotesi di responsabilità disciplinare tuttavia richiede una sentenza favorevole al cittadino, che accerti il fatto che si sia verificato ai suoi danni un danno quale diretta conseguenza del ritardo o dell'omissione nell'emettere il provvedimento richiesto. Come previsto dall'articolo 2-bis della legge 241/1990, modificata dalla legge 69/2009, il ritardo o l'omissione devono essere frutto di dolo o colpa, anche lieve, del dipendente pubblico. Richiede pertanto che il giudice si esprima in tal senso, avuto riguardo al comportamento complessivo del lavoratore e alle eventuali attenuanti dovute, ad esempio, a carenze organizzative a lui non imputabili. L'entità del risarcimento riconosciuto con sentenza a favore del cittadino determina infine la gravità della sanzione disciplinare applicabile in queste ipotesi. Sanzione che varia da un minimo di tre giorni a un massimo di tre mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per il dirigente o funzionario responsabile del ritardo. Questo può tuttora costituire un problema, tenuto conto degli attuali tempi medi della giustizia, che rendono di fatto inefficace il meccanismo.

Fonte: Sole24Ore.it

 

Consiglio dei Ministri: Contenimento dei costi degli apparati burocratici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso al Parlamento per il parere lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nel medesimo articolo 23-ter (439).

Le Commissioni riunite affari costituzionali e lavoro della Camera e la Commissione affari costituzionali del Senato dovranno esprimere il parere entro il 20 febbraio 2012.

Nell’area documenti Quadrinet: schema decreto Presidente del Consiglio

Fonte: legautonomie.it

 

Pubblica Amministrazione: Precari e pubblico impiego

Scuola, Sanità, amministrazioni regionali, enti locali e statali: ecco i settori caratterizzati da una più elevata concentrazione di precariato. Sono circa il 34 per cento del totale dei lavoratori precari in Italia, che non solo popolano anche la Pubblica Amministrazione ma, stando ai dati reso noti dalla Cgia di Mestre, rappresentano una fetta importante del pubblico impiego.

Solo nella Pubblica Amministrazione, inoltre, i lavoratori precari sono circa 119 mila, ai quali si aggiungono gli oltre 514 mila impiegati nella scuola e nella Sanità. Dal resoconto della Cgia di Mestre emerge un ritratto dettagliato del precario medio: la retribuzione netta media e mensile per un giovane lavoratore di età inferiore ai 34 anni è pari a 836 euro. Si sale fino a 927 euro in caso di lavoratori maschi, e si scende fino a 750 euro per le donne, e in ogni caso si tratta di importi che non tengono conto di tredicesima o altri introiti aggiuntivi, come premi o indennità saltuarie.

La maggior parte dei precari vive e lavora al Sud, ha un diploma di scuola media superiore (46% del totale), mentre il 39% ha la licenza media e solo il 15% ha conseguito la laurea. Questi dati sono stati commentati dal segretario della CGIA di Mestre Giuseppe Bortolussi, il quale ha messo in evidenza come siano i lavoratori che hanno terminato solo le scuole dell’obbligo a essere in una situazione più delicata.

«Su un totale di oltre 3.315.000 lavoratori senza un contratto di lavoro stabile quasi 1.289.000, pari al 38,9% del totale, non ha proseguito gli studi dopo aver terminato la scuola dell'obbligo. Questi precari con basso titolo di studio sono in questa fase di crisi economica quelli più a rischio. Nella stragrande maggioranza dei casi svolgono mansioni molto pesanti da un punto di vista fisico e sono occupati soprattutto nel settore alberghiero, in quello della ristorazione e nell'agricoltura. Per questo ritengo che i percorsi formativi debbano essere posti al centro di un seria riflessione tra i politici e gli addetti ai lavori, affinché vengano si individuino delle risposte in grado di avvicinare in maniera più costruttiva l'attività' formativa e il mondo delle imprese.»

Fonte: pubblicaamministrazione.net

 

Pubblica Amministrazione: permessi studio per i pubblici dipendenti

Con la circolare n. 12 del 7 ottobre 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcuni chiarimenti circa i permessi per diritto allo studio nelle pubbliche amministrazioni.

Nell’area documenti Quadrinet: circolare n. 12 del 7_10_2011

Fonte: dpl modena

 

INPS: tasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps

L'INPS, con la circolare n. 23 del 16 febbraio 2012, comunica che, in attuazione a quanto previsto dalla circolare n. 117 del 2011, è stata estesa agli intermediari la possibilità, già concessa ai datori di lavoro (circolari n. 60/2010 e n. 119/2010), di consultare gli attestati di malattia attraverso il:

  • Sistema di invio dell’attestato con PEC.

La richiesta di utilizzo del servizio deve essere inoltrata all’indirizzo di Posta certificata di una Struttura territoriale Inps tra quelle con le quali le Aziende rappresentate dall’intermediario si rapportano contributivamente. La richiesta, che deve essere inviata utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati gli attestati di malattia dei lavoratori, deve contenere i dati anagrafici dell’intermediario, completi di codice fiscale, e l’elenco delle matricole aziendali per le quali si richiede il servizio.

  • Sistema di accesso con PIN.

Le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, sono disponibili mediante accesso con PIN al portale INPS www.inps.it - servizi on-line.

I sistemi appena descritti sono resi disponibili agli intermediari muniti di delega generale, da parte del datore di lavoro, allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale nei confronti dell’Inps e che abbiano comunicato l’esistenza di tale delega all’Istituto nelle modalità indicate con la circolare n. 28/2011. Nel caso in cui invece gli intermediari siano anche titolari di un rapporto di lavoro dipendente, presso un’azienda diversa da quella rappresentata, e vengano delegati dal proprio datore di lavoro alla consultazione degli attestati di malattia dei dipendenti di tale azienda, occorre procedere come indicato nelle circolari n. 60 e n. 119/2010 essendo necessaria apposita delega personale da parte del suddetto datore di lavoro.

I delegati aziendali abilitati alla consultazione degli attestati di malattia e i soggetti abilitati (delegati aziendali e intermediari) alla ricezione dell’attestato di malattia via PEC debbono comunicare tempestivamente la cessazione o sospensione dell’attività in modo che l’Inps possa provvedere alla revoca dell’abilitazione. .

Nell’area documenti Quadrinet: Circolare numero 23 del 16-02-2012.pdf

Fonte: dpl modena

 
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