News del 30 Ottobre 2013 PDF Stampa E-mail

Pubblica Amministrazione: Il tirocinio formativo è spesa di personale

Pubblica Amministrazione: Sempre più ridotto l'impatto delle regole regionali

Pubblica Amministrazione: Ddl su Città metropolitane, Province, Unioni di Comuni: esame in Commissione Camera

Pubblica Amministrazione: Al Nord le università più care della penisola

Pubblica Amministrazione: Competenze digitali, la mappa europea

Pubblica Amministrazione: le ICT nella PA e nella Sanità

Pubblica Amministrazione: Decreto PA, il si del Senato e tutte le novità

Pubblica Amministrazione: Tribunale di Roma, nullità del contratto di somministrazione presso una Pubblica Amministrazione

Pubblica Amministrazione: fruizione ad ore del congedo parentale

Governo: La Legge di Stabilità 2014 approda in Parlamento

Governo: La Legge di Stabilità 2014 approda in Parlamento

E’ iniziato l’iter parlamentare della Legge di Stabilità con un percorso che è partito dal Senato martedì 22 ottobre, in concomitanza con la sessione di bilancio.

Una manovra per il 2014 da 11,6 miliardi per la quale si annuncia una vera e propria corsa a ostacoli con il pressing di forze politiche e parti sociali per i numerosi cambiamenti, annunciati e richiesti.

Nell’area documenti Quadrinet: DDL Stabilità 2014, Linee guida e  Ddl 1120, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) e la Nota di sintesi

Fonte: legautonomie.it

Pubblica Amministrazione: fruizione ad ore del congedo parentale

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. DFP n. 45298 del 7 ottobre 2013, rispondendo ad un quesito dell'Università degli studi dell'Insubria, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del congedo parentale ad ore.

Il comma 1 bis dell'art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001 (aggiunto dall'art. 1, comma 339 lett. a), della l. n. 228 del 2012), ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale di cui al citato art. 32 su base oraria; lo stesso articolo ha demandato alla contrattazione collettiva di settore le modalità per l'applicazione e la fruizione di tale congedo.

A oggi, per quanto riguarda il settore del lavoro pubblico, i contratti non hanno ancora provveduto al recepimento di tale norma e pertanto, non sarà possibile l'applicazione della nuova disposizione normativa.

Nell’area documenti Quadrinet: parere del 7ott13

Fonte: dpl modena 

Pubblica Amministrazione: Tribunale di Roma, nullità del contratto di somministrazione presso una Pubblica Amministrazione

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 1° ottobre 2013, ha affermato che pur in presenza di un contratto di somministrazione di manodopera nullo che ha riguardato, in qualità di utilizzatore, una Pubblica Amministrazione, non operano né la conversione del rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze di quest’ultima, né il diritto al godimento di un’indennità risarcitoria forfettaria. Quest’ultimo può essere riconosciuto soltanto in presenza di una prova rigorosa circa l’effettivo danno subito. Tutto questo in conseguenza del principio costituzionale (art. 97 Cost.) che disciplina l’assunzione dei lavoratori soltanto attraverso il pubblico concorso.

Fonte: dpl modena 

Pubblica Amministrazione: Decreto PA, il si del Senato e tutte le novità

Il Senato ha approvato il Decreto Legge sulla Pubblica Amministrazione mirato a razionalizzare le risorse dello Stato: con 137 si e 57 no le nuove regole passano al vaglio della Camera, che avrà l’ultima parola su un pacchetto di nuove direttive finalizzate a ridurre la spesa pubblica e promuovere l’efficienza amministrativa.

Tra i unti cardine del testo di legge compaiono i tagli aggiuntivi alla spesa per le auto blu, con il passaggio del tetto massimo dall’80% al 60%, oltre alla riduzione del 10% delle consulenze esterne a favore della PA.

Un’altra normativa in linea con la spending review è il limite imposto alle cospicue buonuscite concesse ai dirigenti di società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche: secondo il nuovo testo, infatti, le aziende devono attenersi all’erogazione di benefici determinata in fase di contratto collettivo, evitando di inserire nuove clausole a fine rapporto.

E ancora, il Decreto sottolinea come il lavoro flessibile nella Pubblica Amministrazione debba essere consentito solo in casi eccezionali e comunque solo per far fronte a esigenze temporanee.

Per quanto riguarda i concorsi, invece, si confermano le sanzioni per gli enti che stipulano contratti senza che i neo-assunti siano stati reclutati attraverso un regolare concorso, mentre i precari della PA titolari di contratto a tempo determinato da almeno 3 anni potranno bene50% dei posti messi a disposizione nei concorsi fino al 2016.

Fonte: pubblicamministrazione.net

Pubblica Amministrazione: le ICT nella PA e nella Sanità

Le tecnologie informatiche applicate alla Pubblica Amministrazione e alla Sanità: quali sono i vantaggi? Quali le risorse a disposizione degli enti pubblici e delle aziende sanitarie per migliorare i servizi erogati ai cittadini?

Se ne parlerà a SMAU Milano, in programma dal 23 al 25 ottobre, nel corso di una serie di eventi che vedranno la partecipazione dei più importanti attori del comparto, compresi numerosi workshop tenuti dai più autorevoli istituti di ricerca per illustrare le esperienze virtuose della PA nazionale in materia di innovazione tecnologica.

Questa sezione della manifestazione è dedicata agli enti locali, alle ASL e agli ospedali, alle Camere di Commercio e ai Tribunali, alle Questure e alle Prefetture ma anche a tutti i referenti della comunicazione (URP) e ai responsabili dei sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni, impegnati costantemente a soddisfare le esigenze di cittadini sempre più orientati verso la sfera digitale.

Fonte: pubblicamministrazione.net

Pubblica Amministrazione: Competenze digitali, la mappa europea

Una recente indagine promossa dall’Ocse e dalla Commissione Europea mette nero su bianco le competenze dei cittadini in materia di telecomunicazioni ma anche le semplici conoscenze alfabetiche e matematiche, tracciando la mappa degli stati più istruiti e di quelli che mostrano maggiori carenze, come l’Italia.

Secondo lo studio, infatti, il 20% della popolazione europea in età lavorativa possiede scarse capacità alfabetiche e matematiche, mentre sale fino al 25% la percentuale dei cittadini con esigue competenze digitali che rendono difficile l’utilizzo delle risorse offerte dalle tlc.

L’indagine ha coinvolto una rosa di 17 Stati della UE (Belgio (Fiandre), Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Cipro, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Slovacchia, Spagna, Svezia e Regno Unito (Inghilterra e Irlanda del Nord) oltre all’Australia, al Canada, Giappone, Repubblica di Corea, Norvegia e Stati Uniti.

Le differenze evidenziate dallo studio sono notevoli, basti pensare che mentre in Irlanda, Francia e Regno Unito un adulto su cinque ha mostrato di avere scarse capacità alfabetiche e matematiche, il Italia e in Spagna si parla di un cittadino su tre in possesso di esigue competenze in materia, mentre nei medesimi territori un adulto su cinque non possiede alcuna competenza informatica.

Fonte: pubblicamministrazione.net

Pubblica Amministrazione: Al Nord le università più care della penisola

Sono gli atenei situati nelle città del Nord Italia a conquistare il primato di università più care della penisola, con Milano in cima alla lista. Lo si evince da uno studio condotto dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori.

Il rapporto 2013 mette in evidenza l’esistenza di un sensibile divario tra le tasse universitarie versate dagli studenti nelle varie Regioni italiane, illustrando tuttavia come gli atenei meno esosi siano quelli localizzati nel Centro a discapito di quelli del Sud.

Se a Milano la spesa media per ogni studente si aggira intorno ai 748 euro annui, a Padova si parla di 722 euro. In ogni caso la media nazionale è superiore del 3% rispetto a quella rilevata nel corso dell’anno accademico 2012-2013. Rosario Trefiletti, Presidente Federconsumatori, precisa tuttavia come il calcolo debba tenere conto anche degli eventuali evasori che non dichiarano il reddito effettivo per ottenere riduzioni e agevolazioni:

«Il fatto che le famiglie di alcuni ragazzi dichiarino redditi inferiori a quelli che realmente percepiscono porta alla crescita progressiva del numero di studenti che rientrano nelle fasce più basse: questo innesca la riduzione dei fondi da distribuire, penalizzando quindi coloro i quali hanno davvero bisogno di usufruire dell’istruzione pubblica a costi accessibili».

Questa classifica arriva pressoché contemporaneamente al World University Rankings 2013-2014 stilato dal Times Higher Education, la graduatoria delle migliori università mondiali valutate sia sulla base delle prospettive di carriera sia sul numero di pubblicazioni, come anche sulla didattica e sulle potenzialità della ricerca. Per leggere il nome di qualche ateneo nazionale bisogna andare oltre la duecentesima posizione, trovando Trento, Milano-Bicocca, Trieste, Torino, Pavia, Bologna, Milano Statale, Politecnico di Milano, Padova, Pisa, Salento, Sapienza di Roma, Aldo Moro di Bari, Ferrara, Firenze.

Fonte: pubblicamministrazione.net

Pubblica Amministrazione: Ddl su Città metropolitane, Province, Unioni di Comuni: esame in Commissione Camera

Il ddl per la gestione transitoria delle Province, in attesa della legge di riforma costituzionale che le dovrebbe abolire definitivamente, è all'esame della commissione della Camera dei Deputati. Il ministro degli Affari regionali e autonomie locali Graziano Delrio confida che venga approvato “non oltre la fine dell’anno”, in modo da avere i nuovi enti di secondo livello in primavera.

Nello specifico, il disegno di legge ordinamentale si articola secondo il percorso individuato dalla sentenza della Corte Costituzionale 220 del 2013, si affianca al ddl costituzionale di abolizione delle Province, mettendo in campo già dal 2014 cambiamenti sostanziali, sia nelle funzioni, sia negli assetti istituzionali.

ll governo del territorio vede secondo il ddl soltanto due livelli amministrativi a elezione diretta: Regioni e Comuni.

Le funzioni di area vasta, cioè sovracomunali e provinciali, di cui viene riconosciuta la necessità, vengono invece assegnate ai sindaci eletti nei Comuni, che se ne occupano a titolo gratuito e che si riuniscono in enti di secondo livello: sono prefigurate in questo modo quindi le Città metropolitane, le Province fino all'entrata in vigore della riforma costituzionale, le Unioni dei Comuni.

Il ddl prevede nel dettaglio funzioni, modalità di elezione tra i sindaci per gli organi di vertice, di regolazione tramite statuti e il trasferimento di competenze.

Le città metropolitane

Già previste nel nostro ordinamento fin dalla legge 142 del 1990, inserite nel Tuel e nella Costituzione ma mai veramente decollate, le città metropolitane sono pensate come enti di secondo grado ma potenziati per un riordino sistematico: la popolazione, i centri di ricerca, i sistemi produttivi più dinamici si concentrano già nelle grandi città.

Le Città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria si costituiscono già dal 1° gennaio 2014 per dar vita allo statuto e al 1° luglio 2014 diventano operative e vanno a sostituire le relative Province, ne assorbono le funzioni subentrandovi come enti di secondo grado. Per la Città metropolitana di Roma Capitale varrà una disciplina speciale.

La Città metropolitana avrà funzioni istituzionali di programmazione e pianificazione dello sviluppo strategico, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione. Oltre ad ereditare le funzioni delle Province, le Città metropolitane hanno funzioni di pianificazione territoriale generale, promozione dello sviluppo economico, mobilità e viabilità, ferme restando le competenze delle Regioni. Alla Città metropolitana vengono trasferiti patrimonio, risorse e personale della Provincia. Il sindaco metropolitano è il Sindaco della città capoluogo. Il Consiglio è costituito dai sindaci dei Comuni con più di 15 mila abitanti e dai presidenti delle Unioni dei Comuni con 10mila abitanti che si esprimono con voto ponderato. Per i primi tre anni ne fanno parte anche i presidenti delle Unioni di Comuni istituite per l'esercizio delle funzioni obbligatorie. Il Sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco e consiglieri delegati. E È prevista anche una conferenza dei sindaci dei comuni di tutta l'area metropolitana per approvare statuti e bilanci.

Le Province

Dall'entrata in vigore della legge, e in attesa della legge costituzionale di abolizione, i presidenti o i commissari delle attuali Province convocano i sindaci dei comuni del territorio provinciale entro 20 giorni dalla proclamazione per dare vita ad un ente di secondo grado semplificato, di area vasta, dove le funzioni sono ridotte e dove al posto di Presidente e consigli provinciali eletti a suffragio diretto si avranno sindaci e presidenti delle Unioni. È prevista inoltre una assemblea che eleggerà al suo interno il presidente della Provincia. Un organo più ristretto di sindaci, il Consiglio provinciale, avrà compiti di indirizzo. Tutti i sindaci e i componenti degli organi svolgono le loro funzioni saranno a titolo gratuito. Alle Province come enti di secondo grado (il nome Province in questa legge resta, essendo ancora in Costituzione), rimarranno le funzioni di pianificazione riguardo territorio, ambiente, trasporto, rete scolastica. L'unica funzione di gestione diretta riguarderà la pianificazione, costruzione e manutenzione delle strade provinciali. Con legge regionale saranno trasferite insieme alle funzioni delle Province anche il patrimonio e le risorse umane e strumentali verso i Comuni e le Unioni dei Comuni, Città metropolitane o Regioni. Le funzioni attualmente svolte dalle Province saranno assegnate prevalentemente ai Comuni.

Province commissariate

Fino alla prima tornata elettorale utile per i sindaci del territorio provinciale restano in carica i commissari o presidenti in carica delle Province.

Roma Capitale

Roma Capitale assume anche la natura giuridica e le funzioni di Città metropolitana. Il sindaco di Roma diventa anche sindaco metropolitano. I comuni della provincia confinanti con Roma possono deliberare di aderire alla città metropolitana. La provincia di Roma come ente di secondo livello sarà in funzione limitatamente al territorio residuo.

Unioni dei Comuni

Nell'ottica dell'efficacia, ottimizzazione e semplificazione il disegno di legge dà forte impulso ai piccoli e piccolissimi Comuni perché si organizzino in Unioni dei comuni. Attraverso le Unioni, senza perdere la dimensione locale, i piccoli Comuni possono acquisire maggiore forza per quanto riguarda organizzazione dei servizi, risposta ai cittadini, possibilità di affrontare scelte di più ampio respiro. Anche le Unioni sono formate da sindaci impegnati a titolo gratuito e non prevedono personale politico appositamente retribuito. Assumendo decisioni coordinate per più Comuni le Unioni produrranno nel tempo una gestione più efficacia ed economie di scala.Per incentivare le Unioni, le Regioni possono decidere misure specifiche nella definizione del patto di stabilità verticale; inoltre i presidenti di Unioni possono partecipare ai consigli delle Province/enti di secondo livello e delle Città metropolitane.

Enti “impropri”

Il disegno di legge prevede di avviare un percorso di analisi di circa 5.000 enti statali, regionali, locali e di determinare la cancellazione degli enti “impropri” le cui funzioni possono trovare più razionale allocazione portando a compimento il percorso avviato dal governo precedente.

Nell’area documenti Quadrinet: Camera dei Deputati n. 1542 del 9.10.2013 e Presidenza Consiglio dei Ministri del 26.07.2013.pdf

Fonte: legautonomie.it

Pubblica Amministrazione: Sempre più ridotto l'impatto delle regole regionali

L'esigenza di «semplificazione» dell'apprendistato rischia di diventare un luogo comune: in realtà, in un mercato del lavoro soffocato da regole complesse e difficili da applicare, questo contratto rappresenta un esempio di semplicità, anche se questo aspetto non è stato ancora compreso dal mercato del lavoro. Se oggi si chiede a un direttore del personale se usa l'apprendistato, risponderà che non è convinto di questa forma contrattuale, perchè è complessa e perché le Regioni hanno un peso eccessivo.

Nel 2011, però, con il Testo unico sull'apprendistato (Dlgs 167/2011), è stato fatto tutto quello che era necessario per semplificare l'istituto, azzerando sostanzialmente l'intervento delle Regioni per la forma più comune, l'apprendistato professionalizzante.

Come si comprende leggendo qualsiasi contratto collettivo, oggi l'uso dell'apprendistato professionalizzante non richiede alcuna interazione con le norme regionali, comporta un impegno formativo molto ridotto (di regola 80 ore all'anno) che può essere adempiuto completamente in azienda (è ammessa la formazione in affiancamento) e senza particolari formalità (molti contratti hanno elaborato modelli di registro formativo).

Il ministero del Lavoro, poi, con la circolare 5/2013 ha chiarito alle imprese che l'inadempimento formativo sarà sanzionato solo nei casi più gravi, e solo dopo che l'azienda non ha adempiuto agli inviti degli ispettori di lavoro per recuperare i debiti formativi.

Certo, è rimasto l'impegno formativo, e qualche onere documentale (la redazione del piano e la registrazione della formazione), ma sono oneri semplici da curare.

Fonte: ilsole24ore.com

Pubblica Amministrazione: Il tirocinio formativo è spesa di personale

I tirocini formativi sono spesa di personale e devono rientrare tra le tipologie lavorative da contenere nel limite del 50% dell'anno 2009. La conclusione giunge dalla Corte dei conti dell'Emilia Romagna che, con la deliberazione 268/2013, risponde ad un sindaco che intende attivare tirocini formativi, mediante convenzioni con l'amministrazione provinciale.

Due sono le questioni principali. Innanzitutto, i giudici contabili sono chiamati a esprimersi sulla nozione di "spesa di personale" specificando, tra l'altro, se in tale aggregato vanno ricomprese le spese per praticantati e/o apprendistati. A tale proposito è inevitabile il riferimento all'articolo 36 del Dlgs 165/2001, che prevede, al secondo comma, che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, delle forme di lavoro flessibile. Tra queste sono esplicitamente richiamati gli "altri rapporti formativi". A parere della Corte dei conti, tale locuzione porta a una interpretazione che non può che essere ampia, ricomprendendo al suo interno qualunque forma di rapporto con intento formativo. Se la fattispecie è rapportata all'articolo 36, difficilmente si può sostenere che tale spesa non ricada tra i costi del personale; di conseguenza va conteggiata sia per la riduzione in valore assoluto (rispetto all'anno precedente per gli enti soggetti a patto) sia per determinare il rapporto tra spese di personale e spese correnti.

Il secondo aspetto preso in esame riguarda, invece, il contenimento delle forme di lavoro flessibile nel limite del 50% di quanto speso nell'anno 2009, come previsto dall'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010. Tale norma utilizza, ancora una volta, il termine "rapporti formativi" e, pertanto, la conclusione dei giudici contabili è inevitabile. Il tirocinio formativo, pur non costituendo un rapporto di lavoro in senso proprio, instaura un rapporto tra amministrazione e soggetto dal quale derivano specifici obblighi e diritti. In questo modo si instaura una relazione che può considerarsi rientrante nel concetto di rapporto formativo in senso ampio.

Va però ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza 173/2012, ha precisato che ciascun ente locale può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella che è stata sostenuta nel 2009.

Fonte: ilsole24ore.com

 
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