News Quadrinet del 13 Luglio 2012 PDF Stampa E-mail
  • Pubblica Amministrazione: Anche nella Pa arriva l'Aspi
  • Pubblica Amministrazione: Ammessi i prestiti degli enti alle società partecipate
  • Pubblica amministrazione: «Pec» obbligatoria in altre 4 regioni
  • Pubblica amministrazione: Nodo-personale per le unioni di funzioni  
  • Pubblica Amministrazione: Certificazioni del rendiconto al bilancio 2011 enti locali
  • Pubblica Amministrazione: Ddl anticorruzione, intervento Ministro Severino
  • Pensioni: stop ai pagamenti in contanti sopra i 1000 euro Ministero dell’Interno: sicurezza sul lavoro e informazione

 

Pubblica Amministrazione: Anche nella Pa arriva l'Aspi

Il lavoro a tempo determinato e l'Aspi. Le collaborazioni coordinate e continuative e le astensioni per i neopadri. I contributi per il baby sitting e le assunzioni obbligatorie. Sono i punti principali della disciplina del pubblico impiego modificati dalla legge Fornero di riforma del mercato del lavoro (la 92/2012), che entrerà in vigore il 18 luglio.

La riforma si applica come norma di principio alla pubblica amministrazione. Mentre i dipendenti pubblici non contrattualizzati (per esempio, militari, forze di polizia, magistrati, carriere diplomatica e prefettizia) sono esclusi dall'ambito di applicazione delle nuove regole. In ogni caso, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della riforma con le disposizioni in vigore nel rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici dovranno essere disciplinati sulla base di una proposta del ministro della Pa, da presentare sentite le organizzazioni sindacali. Questa proposta è già stata definita nelle sue linee guida, peraltro criticate perché sembrano riportare in auge regole superate dalla legge Brunetta, ma non è ancora approdata all'esame del Consiglio dei ministri.

Nei fatti, la riforma Fornero rafforza il principio per cui le assunzioni sono ordinariamente a tempo indeterminato, mentre il ricorso al tempo determinato ha un carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato. Inoltre, nel pubblico impiego per procedere ad assunzioni a tempo determinato continua a essere necessario che esistano ragioni straordinarie e limitate nel tempo, sulla base delle previsioni dell'articolo 36 del decreto legislativo 165/2001.

Si applica al pubblico impiego il nuovo ammortizzatore, l'Aspi. I lavoratori a tempo determinato della Pa potranno quindi godere di una indennità di disoccupazione calcolata sull'ammontare della retribuzione percepita, mentre è escluso il pagamento di un contributo addizionale per il suo finanziamento.

La riforma chiarisce poi che il ricorso al lavoro accessorio nelle Pa è subordinato al rispetto dei tetti alla spesa del personale e del patto di stabilità: i Comuni che non hanno rispettato i vincoli non possono ricorrere a questo istituto.

Inoltre, l'utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative è limitato nell'ambito di progetti specifici, che devono essere significativamente diversi dalle normali attività di istituto: non è quindi più possibile ricorrere ai Co.co.co. nell'ambito di generici programmi. Viene stabilito il principio che i compensi da corrispondere ai Co.co.co. non siano inferiori al costo del lavoro subordinato per lo svolgimento di analoghe mansioni. Si sanzionano le violazioni delle regole sui Co.co.co. con l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato fin dall'inizio del contratto; nella Pa questa sanzione non si può spingere fino all'assunzione a tempo indeterminato in virtù della riserva costituzionale alle assunzioni solamente tramite concorsi pubblici. Nel caso di iscritti ad albi professionali, i limiti per i Co.co.co. sono meno rigidi. Questo insieme di disposizioni rafforza i vincoli, per molti versi analoghi, previsti per le Pa dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001.

Novità, inoltre, per i neogenitori. Per il triennio 2013/2015, anche i dipendenti pubblici che diventano padri dovranno, comunicandolo al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso, godere di almeno un giorno di astensione dal lavoro remunerata nei primi cinque mesi di vita del bambino e potranno godere, in luogo della madre, di altri due giorni di astensione remunerata. E anche nelle Pa sarà possibile per le lavoratrici neomamme chiedere un assegno per l'acquisto di servizi di baby sitting.

Nel calcolo delle assunzioni obbligatorie devono poi essere inseriti anche i dipendenti a tempo determinato, mentre continuano a essere esclusi i dirigenti: aumenterà in questo modo il numero di lavoratori disabili che devono essere assunti da tutti i datori di lavoro.

Fonte: Sole24Ore

 

 

Pubblica Amministrazione: Ammessi i prestiti degli enti alle società partecipate

La conclusione a cui giunge la Corte dei conti, sezione controllo, della Toscana, con la delibera 202 del 14 giugno 2012 è la seguente: il comune che fa un mutuo alla propria società partecipata impiega correttamente la propria liquidità.

La pronuncia è importante, perché per la prima volta si afferma che anche l'erogazione di mutui rientra tra le modalità di impiego della liquidità degli enti locali, oltre alla sottoscrizione di titoli di stato, di polizze di capitalizzazione o altri simili prodotti. Il ragionamento svolto dalla Corte è semplice: prestare i soldi alla partecipata può fruttare al comune interessi addirittura maggiori di quelli che maturerebbero se la liquidità rimanesse invece depositata presso la banca tesoriera.

Se poi il rating della società partecipata è buono, non residuano dubbi sulla restituzione tempestiva da parte del mutuatario dell'importo ad esso erogato dal comune. E questo avvalora la correttezza della modalità prescelta di impiego della liquidità.

La delibera del giudice contabile toscano è molto utile anche perché riepiloga ed aggiorna i criteri e i limiti che si applicano all'impiego della liquidità giacente. Tra questi, si enfatizza da un lato che la liquidità non può essere impegnata per oltre 18 mesi e dall'altro che il disinvestimento deve essere in ogni momento possibile.

Ma proprio a questo riguardo la pronuncia solleva un interrogativo che a conti fatti rimane irrisolto. Per quanto il rating della società finanziata offra assicurazioni circa la solvibilità del debitore, il pronto recupero delle risorse da parte del comune prima della scadenza naturale del mutuo resta praticamente impossibile a meno di non prevedere che il comune possa chiedere in ogni momento il rimborso anticipato del finanziamento. Il che renderebbe le condizioni del finanziamento particolarmente disagevoli, in quanto la società mutuataria sarebbe esposta al rischio di un rimborso anticipato non imputabile ad un proprio inadempimento.

Ma c'è un ulteriore questione che il giudice contabile lascia aperta. Nel fissare i vari limiti che il comune deve osservare in modo da rendere il finanziamento erogato alla partecipata un corretto strumento di impiego della liquidità giacente, la Corte dei Conti della Toscana non richiama l'attenzione del comune sul fatto che la società partecipata è comunque soggetta al codice dei contratti pubblici e all'obbligo di esperire una gara pubblica per individuare il miglior soggetto finanziatore (che non è necessariamente il socio pubblico). Sarà anche per questa ragione che il finanziamento alla società partecipata assai raramente si è profilato nella prassi come un meccanismo per impiegare validamente la liquidità dell'ente locale.

Fonte: Sole24Ore

 

 

Pubblica amministrazione: «Pec» obbligatoria in altre 4 regioni

L'invio delle comunicazioni alle parti processuali dovrà essere effettuato attraverso la Pec (posta elettronica certificata), anche presso gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie regionali e provinciali di Lombardia, Sardegna, Sicilia e Veneto.

Il ministero dell'Economia con il decreto 26 giugno 2012 (firmato dal direttore generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella) – pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 153 del 3 luglio – viene dunque estesa ad altre quattro regioni la disciplina introdotta per il processo tributario dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Il provvedimento, infatti, è stato emanato dopo aver accertato «le funzionalità del sistema, che consente l'invio delle comunicazioni attraverso la posta elettronica certificata, in uso dal 15 maggio 2012 presso gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie regionali e provinciali operanti nelle regioni Friuli-Venezia Giulia ed Umbria».

Il ministero ritiene perciò positivamente chiusa la fase di "sperimentazione" del nuovo modello di semplificazione informatica degli adempimenti processuali.

Come prescrive l'articolo 39, comma 8, lettera a), punto 2), del Dl 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, «l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo».

Infine, si precisa che l'entrata in vigore del decreto è fissata al 16 luglio 2012.

Fonte: Sole24Ore

 

 

Pubblica amministrazione: Nodo-personale per le unioni di funzioni

La gestione del personale, nell'associazione di funzioni e servizi, è incompatibile con i vincoli assunzionali e le limitazioni di spesa volute dal legislatore. A complicare le cose è l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 78/2010 il quale, nel limitare al 50% della spesa 2009 le forme di lavoro flessibile, ha indicato anche le «convenzioni» tra le tipologie oggetto del taglio.

La Corte dei conti della Lombardia, nella deliberazione 279/2012, pur evidenziando la dubbia razionalità, funzionalità e costituzionalità di norme che impongono un rigido limite quantitativo, ancorato a un dato di spesa storico, ha affermato che anche in caso di stipula di convenzioni "obbligatorie" – disciplinate dall'articolo 14, commi da 25 a 31, del decreto legge 78/2010 – sia necessario rispettare questa norma.

Quindi, in caso di convenzione, dovrà essere rispettato l'obbligo di avvalersi di personale nel limite del 50% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009. Ma chi deve fare questo calcolo? L'ente che verrà individuato capofila? E perché solo questo dovrebbe caricarsi di un simile vincolo?

In pratica: due comuni decidono di mettere insieme la funzione fondamentale 08, quella della viabilità e dei trasporti. Un ente ha in servizio dieci dipendenti, l'altro ente cinque. Viene stabilito che il comune con dieci dipendenti diventi il capofila della convenzione. Quindi si costituisce un ufficio comune, in base all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 con 15 dipendenti. È evidente che, in questo caso, non ci sono maggiori spese, perché non ci sono nuove immissioni in servizio. Si convenzionano i dipendenti che già sono conteggiati nei singoli enti; dipendenti che restano «giuridicamente ed economicamente» in capo all'ente di appartenenza. Quindi, in questo caso, la norma non può operare.

Caso diverso, invece, è se dalla convenzione scaturisse la necessità di implementare l'organico della gestione associata, mediante una nuova assunzione nelle forme flessibili. In questa ipotesi la disposizione dell'articolo 9, comma 28, si applica anche se resta da stabilire (per esempio, in un articolo della convenzione) chi si accollerà l'onere dell'assunzione e in quale modo si procederà al conteggio del tetto del 50% della spesa 2009.

Se, invece, si utilizza l'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004, non necessariamente le funzioni vengono esercitate in forma associata. Anzi, lo strumento sembra più vicino a quello che è stato anche definito "comando a tempo parziale" in assenza di convenzione, disciplinato dall'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000. Di fatto, quindi, per l'ente utilizzatore, si tratterebbe di un incremento di personale, con una maggiore attività lavorativa e una conseguente maggiore spesa di personale.

Questo è quanto emerge dalla deliberazione 180/2012 della Corte dei conti della Campania. I giudici concludono che non esistono margini per interpretazioni diverse rispetto a quanto contenuto nella norma. Le "convenzioni" vi sono indicate al pari delle altre forme di assunzione in essa menzionate e a tutte è espressamente riferito il limite previsto. Viene anche aggiunto che non appare corretta alcuna distinzione tra una tipologia di convenzione rispetto a un'altra, data l'univocità del termine, riferibile potenzialmente a ognuna di esse. Chiusura totale, quindi. Ora, può spettare solo al legislatore chiarire le priorità tra gestione obbligatoriamente associata e vincoli di contenimento della spesa.

Fonte: Sole24Ore

 

 

Pubblica Amministrazione: Certificazioni del rendiconto al bilancio 2011 enti locali

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.147 del 26 giugno 2012 il decreto del Ministero dell’interno recante “Modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2011 delle amministrazioni provinciali dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni”. Allegati al decreto del 15 giugno 2012, i modelli di certificazione, da trasmettere entro il 10 ottobre 2012.

Fonte: legautonomie.it

 

 

Pubblica Amministrazione: Ddl anticorruzione, intervento Ministro Severino

Le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia del Senato hanno ripreso l’esame del ddl anticorruzione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

Nel corso della seduta, il Ministro Severino è intervenuta per riferire sulle modifiche apportate in seguito alla approvazione di un emendamento governativo nel corso dell'esame presso la Camera alle norme del disegno di legge in materia di reati per il contrasto dei fenomeni corruttivi.

Le modifiche proposte, in linea con accordi internazionali già ratificati dall'Italia, o in corso di ratifica, introducono una diversa modulazione delle condotte penalmente rilevanti, attraverso un generale inasprimento del quadro sanzionatorio e l'introduzione di nuove fattispecie criminose. Il disegno di legge si propone di circoscrivere la concussione alle sole ipotesi in cui la condotta abusiva abbia determinato una effettiva costrizione in capo al privato, e pertanto ne limita la soggettività attiva, e la conseguente punibilità, al solo pubblico ufficiale in quanto titolare dei poteri autoritativi da cui deriva il metus publicae potestatis, e non anche all'incaricato di pubblico servizio. A tale limitazione si accompagna la netta differenziazione delle ipotesi di costrizione e induzione; le condotte di induzione, oggi ricadenti nell'articolo 317 del codice penale confluiscono, infatti, in un'autonoma fattispecie di reato, rubricata «Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità».

In questo caso, soggetti attivi del reato sono tanto il pubblico ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio e la punibilità è estesa anche al privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta tale da giustificare una pena seppure in misura ridotta rispetto al pubblico agente.

Proseguendo, il Ministro si è soffermata poi sulla riformulazione dell'articolo 318 del codice penale nel senso di sostituire alla figura della corruzione per un atto d'ufficio, o corruzione impropria, quella della corruzione per l'esercizio della funzione. Il nuovo reato punisce il pubblico ufficiale che, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva denaro od altra utilità di carattere patrimoniale o ne accetti la promessa. La riformulazione dell'articolo 318 del codice penale consente di ricostruire con maggiore precisione i confini tra le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria, che rimane ancorata alla prospettiva del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l'accettazione o la promessa di una utilità patrimoniale indebita, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che prescinde dalla adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio. In questo caso, la condotta è obiettivamente meno grave per la pubblica amministrazione e giustifica la previsione di un trattamento sanzionatorio più tenue ma, comunque, significativamente più alto di quello oggi previsto dall'articolo 318.

Il Ministro si è poi soffermata sulle nuove fattispecie di reato ed in particolare sul reato di traffico di influenze illecite, il quale, introdotto nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo, punisce con la reclusione da uno a tre anni chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La stessa pena si applica a chi dà o promette denaro o altro vantaggio. Sono previste aggravanti e attenuanti speciali.In proposito sottolinea l'esigenza di introdurre nel nostro ordinamento una disciplina puntuale delle attività di lobbismo.

Ella ha dato conto poi del nuovo reato di corruzione fra i privati, in base al quale sono puniti con la reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, compiendo od omettendo atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionano nocumento alla società. La ratio dell'intervento è quello di sanzionare tali condotte che recano un duplice danno: alla impresa di appartenenza del corrotto e alla leale concorrenza fra aziende.

A conclusione dell’intervento, il Ministro si è soffermata sulle modifiche apportate alle pene accessorie previste per i reati di corruzione e sugli interventi in materia di confisca.

Apertasi la discussione generale, il senatore Li Gotti (IdV) si è soffermato su alcune criticità. In merito, in particolare, al reato di corruzione fra privati, egli ha osservato come la previsione di un "nocumento per la società" ai fini della configurabilità del reato non si ponga in linea con quanto richiesto dalla Convenzione di Strasburgo; la normativa internazionale mirava a sanzionare la condotta dei dipendenti di aziende eroganti servizi di pubblica utilità ed operanti in regime di sostanziale oligopolio che per l'adempimento di prestazioni dovute inducono il cittadino a corrispondere somme di denaro o altri vantaggi economici. In tali casi – egli ha concluso - la norma introdotta rischierebbe di non trovare applicazione in quanto difficilmente si potrebbe verificare un effettivo "danno" per la collettività.

La senatrice Della Monica (PD) si è soffermata, tra l’altro, sulla fattispecie di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, osservando che si tratta di una ipotesi assai difficile da dimostrare e che il sistema di articolazione della corruzione attualmente segue altri percorsi. A tale riguardo, ella ha ricordato che la giurisprudenza ha equiparato il mercimonio di funzioni alla corruzione per atto contrario, per cui appare non congrua la differenza nella pena detentiva. Sebbene la distinzione tra i due reati possa essere funzionale all'utilizzo di strumenti investigativi specifici per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, talvolta il mercimonio di funzioni determina un danno anche più grave e quindi risulta più pericoloso della corruzione per atto contrario.

Ella ha poi condiviso le osservazioni svolte dal senatore Li Gotti a proposito della corruzione fra privati: è opportuna una riconsiderazione di quella norma, per renderla più aderente alle convenzioni internazionali e alle attese dei cittadini.

Con riferimento alla distinzione tra il caso in cui la condotta illecita sia posta in atto dal pubblico ufficiale e quello in cui quella condotta sia dell'incaricato di pubblico servizio, il senatore Saltamartini (PdL) si è domandato se non sia il caso di intervenire normativamente per definire nel dettaglio le due figure, evitando di affidare tale compito alla giurisprudenza. Inoltre, a suo avviso, è necessario tipizzare meglio alcuni comportamenti illeciti.

Fonte: legautonomie.it

 

Pensioni: stop ai pagamenti in contanti sopra i 1000 euro

Il 1 luglio è entrato in vigore il divieto di riscuotere pagamenti in contanti superiori ai mille euro, una normativa contenuta nel decreto Salva-Italia sulla tracciabilità dei pagamenti che diventa operativa dopo alcuni rinvii: la novità riguarda anche le pensioni, che non potranno più essere riscosse in contanti se di importo superiore alla soglia stabilita.

I pensionati che percepiscono un trattamento pensionistico che oltrepassa i mille euro, quindi, devono obbligatoriamente munirsi di conto corrente sul quale farsi accreditare i versamenti: l’Inps ha comunque previsto una fase transitoria che durerà tre mesi, durante la quale sarà possibile percepire la pensione anche senza essere titolari di un conto postale o bancario. Nel corso di questa fase le somme saranno versate in un conto di servizio transitorio e successivamente depositate sul nuovo conto del beneficiario, senza oneri per quest’ultimo.

Superata la data del 30 settembre 2012, le somme saranno riaccreditate all’Inps, che provvederà a effettuare i versamenti nel momento in cui saranno accessibili i conti correnti dei pensionati in ritardo nell’attivazione della procedura.

L'associazione dei consumatori Adiconsum precisa che sono previste condizioni moto vantaggiose per l’apertura di un conto corrente di base soprattutto a beneficio dei soggetti più deboli.

«In virtù del decreto Salva-Italia è possibile aprire il cosiddetto conto di base che presenta condizioni particolarmente vantaggiose o addirittura zero costi per le categorie più deboli. Ricordiamo che il decreto ha efficacia anche sui libretti postali o bancari al portatore (anonimi) sui quali non potranno essere depositati più di 999,99 euro».

Fonte: pubblicaamministrazione.net

 

Ministero dell’Interno: sicurezza sul lavoro e informazione

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ed il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, del Ministero dell'Interno, per affrontare il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e diffondere le regole basilari di prevenzione anche tra la comunità straniera, hanno realizzato il progetto "Sicurezza al... lavoro", pubblicando un opuscolo informativo tradotto in 6 lingue, albanese, cinese, francese, inglese, spagnolo e ucraino, del quale potrà beneficiare la comunità straniera che lavora su tutto il territorio.

La diffusione dell'opuscolo sarà fatta anche grazie alla collaborazione dei Centri territoriali immigrati e degli Sportelli Unici delle prefetture.

Indice dei contenuti:

  • Edilizia
  • Agricoltura
  • Lavori domestici
  • Rischio Chimico
  • Dispositivi di protezione individuale e segnaletica di sicurezza
  • Infortunio e malattia professionale: cosa fare
  • Glossario
  • Normativa di riferimento

Nell’area documenti Quadrinet: L’opuscolo Informativo

Fonte: dpl modena

 

 
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