Statuto PDF Stampa E-mail

Articolo 1

E' costituita l'Associazione denominata “Quadri ed Alte Professionalità della Pubblica Amministrazione”, definita con modalità abbreviata "QUADRINET PA", con sede in Roma.

 

Articolo 2

L'Associazione non ha finalità di lucro, è libera, democratica, apartitica, aconfessionale.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

• Promuove e tutela l'immagine e gli interessi del personale di categoria D; 

• Organizza e mette in "rete" il personale dell'area D;

• Valorizza le competenze gestionali e professionali del personale di categoria D, indispensabili al buon funzionamento della pubblica amministrazione locale;

• Sviluppa la partecipazione nei luoghi di lavoro, i metodi di concertazione, il miglioramento delle condizioni di lavoro, anche con l'elaborazione di proposte da realizzare con la contrattazione;

• Sviluppa le pari opportunità ed il dialogo con altre associazioni di rappresentanza dei quadri;

• Promuove le attività e le iniziative volte all'arricchimento personale e professionale degli appartenenti all'area D.

Articolo 3

La durata della Associazione è a tempo indeterminato salvo l'eventuale scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata dal Presidente e dal Comitato esecutivo.

 

Articolo 4 

Possono aderire alla Associazione i lavoratori appartenenti alla categoria D del Comune di Roma. Le modalità di iscrizione e revoca, nonché le quote associative, sono stabilite dal Comitato Esecutivo della Associazione, previa approvazione di apposito regolamento o specifica deliberazione.

Con l’iscrizione si assume la qualità di socio ordinario dell’Associazione con diritto di voto in assemblea.

La qualità di socio cessa con il mancato rinnovo della tessera associativa, ovvero a seguito di motivata deliberazione del Comitato Esecutivo emesso per atti contrari ai principi ed alle norme dello Statuto dell'Associazione o alle sue attività.

Articolo 4 bis 

Possono aderire alla Associazione i lavoratori appartenenti alla categoria direttiva o altra similare dipendenti di Pubbliche Amministrazioni Italiane. Le modalità di iscrizione e revoca, nonché le quote associative, sono stabilite dal Comitato Esecutivo dell’Associazione, previa approvazione di apposito regolamento o specifica deliberazione.

Con l’iscrizione si assume la qualità di socio speciale dell’Associazione senza diritto di voto in assemblea. Il “socio speciale” paga una quota associativa ridotta rispetto a quella versata dai soci ordinari e comunque non superiore al 70% di quest’ultima ed ha diritto all’accesso a tutti i servizi e le iniziative associative con pari diritti dei soci ordinari.

La qualità di socio cessa con il mancato rinnovo della tessera associativa, ovvero a seguito di motivata deliberazione del Comitato Esecutivo emesso per atti contrari ai principi ed alle norme dello Statuto dell'Associazione o alle sue attività.

 

Articolo 4 ter

I soci aderenti all’Associazione Progetto Quadri APQ, in virtù della convenzione esistente, hanno diritto all’accesso a tutti i servizi e alle iniziative associative con pari diritti dei soci ordinari.

Articolo 5

L'Associazione, nell'ambito delle finalità di cui all'art.2, rappresenta e tutela i propri soci e, in particolare, promuove iniziative nei seguenti campi di attività:

• formazione ed aggiornamento professionale;

• studio, formazione e ricerca su problematiche inerenti al lavoro, all'ambiente e alla sicurezza; 

• Svolge attività editoriale volta alla pubblicazione di volumi a carattere scientifico e tecnico riguardanti l’area dell’organizzazione e del lavoro della pubblica amministrazione

• Informazione, assistenza e servizi su problematiche inerenti al mondo del lavoro, quali:

. dignità ed etica del lavoro,

benessere e qualità della vita,

assistenza legale,

affermazione delle pari opportunità.

 

Articolo 6

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. In seguito alla chiusura dell'esercizio finanziario devono essere redatti il conto consuntivo dello stesso ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalla quota annua dei soci nella misura stabilita dal Comitato Esecutivo.

Altre entrate possono derivare da contribuzioni da parte di organismi pubblici e privati per le finalità proprie dell'Associazione. L'Associazione può ricevere erogazioni, donazioni e lasciti che faranno parte del suo patrimonio.

 

Articolo 7 

Sono organi dell'Associazione:

1. Presidente 

2. Ufficio di Presidenza costituito dal Presidente, un Vice Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario

3. Comitato Esecutivo

4. Assemblea dei soci 

5. Collegio dei Revisori dei Conti

Gli organi durano in carica per 4 anni.

Articolo 8

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede l'Ufficio di Presidenza ed il Comitato Esecutivo. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente cura l'organizzazione.

Il Tesoriere ha la .responsabilità delle attività patrimoniali e finanziarie dell'Associazione, il Segretario è responsabile dell'attività amministrativa, cura la redazione e la tenuta dei verbali delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e del Comitato Esecutivo.

Articolo 9 

Il Comitato Esecutivo è composto da sette membri. Ha funzioni deliberanti ed assume decisioni vincolanti per l'Associazione, autorizza il Presidente o il Vice-Presidente alla stipula di contratti, convenzioni ed accordi di collaborazione. Approva lo Statuto e le sue modifiche, il bilancio preventivo, il piano delle attività annuali con i relativi obiettivi, il conto consuntivo ed il rendiconto della gestione.

Elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Approva altresì i regolamenti di funzionamento e può decidere di allargare la propria composizione ad altri membri nella misura massima di due attraverso la procedura di cooptazione.

I membri del Comitato Esecutivo dopo tre assenze ingiustificate dalle riunioni sono decaduti di diritto. Il Comitato in tal caso procede alla nomina di un nuovo membro.

Per le responsabilità degli amministratori si applica quanto previsto dall’art.18 del Codice Civile.

Articolo 10

L'Assemblea dei soci si riunisce ogni quattro anni ed è convocata dal Comitato Esecutivo. Elegge direttamente il Comitato Esecutivo e definisce le linee di indirizzo.

Il Regolamento stabilisce le modalità di elezione.

L'Assemblea approva lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

 

Articolo 11

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori e al momento delle votazioni siano presenti la metà più uno dei componenti.

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta. di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche dell'Associazione avvengono a scrutinio segreto.

Articolo 12

Le elezioni degli organi nell’ambito dell’Assemblea viene definito da apposito Regolamento per le votazioni

 

Articolo 13

Il Comitato Esecutivo è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, successivamente alla chiusura della Assemblea elettiva dei soci, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea stesso.

 

Articolo 14

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno deve essere effettuata a cura del Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione d'urgenza utilizzando anche strumenti informatici.

 

Articolo 15

Il Comitato Esecutivo è l'organo competente a fissare l'importo e le modalità di riscossione della quota contributiva, che in sede di prima attuazione è fissata al 0,4 % dello stipendio mensile.

Articolo 16

I beni a qualsiasi titolo acquistati e costituenti il patrimonio della Associazione devono essere registrati. Di tali beni l'Associazione disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente all'Associazione.

 

Articolo 17

L'elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi viene predisposta dall'Ufficio di Presidenza e vengono poi verificati ed approvati dal Comitato Esecutivo.

 

Articolo 18

C'è incompatibilità tra l'elezione a cariche di partito e/o politiche e le cariche nell'Associazione, chi viene eletto a cariche di partito o politiche deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla data in cui si è manifestata l'incompatibilità, pena la decadenza dalla carica in seno all'Associazione. I soci dimissionari o decaduti da cariche dell'Associazione ai sensi del presente articolo possono essere successivamente rieletti alle cariche dell'Associazione alla scadenza degli incarichi che ne hanno determinato la decadenza.

Articolo 19

Le decadenze, nei casi di cui all'art. 18 del presente Regolamento, operano automaticamente e la Presidenza assume l'iniziativa per la sostituzione dei membri decaduti.

 

Articolo 19 bis 

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ed è composto di tre membri di cui uno con funzione di Presidente. 

I membri del collegio vengono eletti tra i soci in regola con l’iscrizione dall’Assemblea dei soci, che provvede ad individuare anche il componente che ricoprirà la carica di Presidente.

L’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato da persone che sono state oggetto di provvedimenti disciplinari definitivi presso la Pubblica Amministrazione o che sono state oggetto di provvedimenti giudiziari di carattere penale definitivi o di condanne passate in giudicato da parte della Corte dei Conti. In questi casi la decadenza dall’incarico opera automaticamente ed il Comitato Esecutivo provvede a ratificarla e successivamente ad individuare altro soggetto idoneo a ricoprire l’incarico.

 

Articolo 19 ter

Il collegio dei revisori e' validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

Articolo 19 quater 

L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con il Comitato Esecutivo e la Presidenza;

b) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, sull'amministrazione delle risorse e dei beni, la completezza della documentazione, gli adempimenti fiscali e la tenuta della contabilità;

c) relazione sulla proposta di bilancio consuntivo entro 30 giorni decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta, approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte;

d) referto all'assemblea dei soci su gravi irregolarità di gestione ed iniziative ai sensi del codice civile ove si configurino ipotesi di responsabilità;

Al fine di garantire l'adempimento delle sue funzioni l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e di disporre di copia dei documenti. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire controlli individuali. 

I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Articolo 20

L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei componenti. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea stabilisce le modalità di devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

 
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