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Funzione Pubblica: indennità di mansione per i centralinisti non vedenti |
Funzione Pubblica |
Con la nota n. 29458 del 18 luglio 2012 il Servizio Studi e consulenza trattamento personale della Funzione Pubblica ha fornito un parere in merito alla corresponsione dell'indennità di mansione ai centralinisti non vedenti. Il parere: L'indennità di mansione ai centralinisti non vedenti trova il proprio fondamento normativo nell'art. 9 della legge n. 113/1985. La disciplina della predetta indennità, nonostante i dubbi sorti negli anni pregressi con riguardo ad un'eventuale disapplicazione della norma, deve intendersi ancora vigente. Infatti, la speciale normativa non è stata modificata in sede di contrattazione collettiva di comparto. D'altra parte, poiché la disapplicazione ad opera dei CCNL, a mente degli artt. 2, secondo comma, e 69, primo comma, del d.l.vo n. 165/2001, può riguardare rispettivamente solo "le disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi" e "le norme generali e speciali del pubblico impiego", la stessa non avrebbe potuto travolgere una disposizione, come il citato art. 9, contenente un regime generale valevole per il settore pubblico e per quello privato. Pertanto, in linea con precedenti orientamenti espressi dall'ARAN, si è dell'avviso che l'indennità in parola debba essere ancora erogata al personale non vedente che sia adibito e che effettivamente svolga le mansioni di centralinista. Nell’area documenti Quadrinet: Parere Ministeriale nt_29458_del_18_7_2012 Fonte: dpl modena |
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