Funzione Pubblica: trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale - presupposti PDF Stampa E-mail
Funzione Pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 9 del 30 giugno 2011, fornisce alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della norma contenuta nell'art. 16 della Legge n. 183/2010 che, in via transitoria, ha previsto la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di sottoporre a una nuova valutazione le situazioni di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già realizzatesi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Per il Sole 24 Ore  la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è sempre subordinata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione pubblica. Il contenuto del Dl n. 112/2008 e della legge 183/2010 sono stati spiegati in un documento a firma congiunta dei ministri Renato Brunetta e Mara Carfagna e del sottosegretario con delega alla famiglia, Carlo Giovanardi.
La Circolare n. 9/2011 della Funziona Pubblica illustra agli enti gli effetti delle ultime disposizioni in materia di part-time e i risvolti pratico-operativi da rispettare qualora un dipendente presenti la richiesta di trasformazione. Le istruzioni arrivano a dire il vero un po' in ritardo. Le novità infatti erano contenute nella manovra estiva di tre anni fa. Il collegato al lavoro del novembre 2010 aveva inoltre introdotto un regime transitorio di 180 giorni nei quali le amministrazioni avrebbero potuto rivedere i provvedimenti di concessione alla trasformazione adottati prima del 25.06.2008, data di entrata in vigore del Dl 112. Il termine è però già scaduto il 23 maggio scorso. La Circolare quindi, seppure non tempestiva, costituisce un ottimo riepilogo della situazione attuale.

Sono tre gli elementi che un'amministrazione deve considerare al momento in cui un dipendente presenta l'istanza di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Innanzitutto è necessaria la verifica dei contingenti massimi per categoria fissati dal Ccnl in riferimento alle posizioni della dotazione organica. Il secondo aspetto è l'impatto organizzativo della trasformazione. Infatti la richiesta si può negare quando potrebbero derivare pregiudizi alla funzionalità dell'amministrazione. Infine non va mai dimenticata la verifica di eventuali conflitti di interesse che il dipendente potrebbe avere con l'amministrazione di appartenenza qualora iniziasse un'ulteriore attività lavorativa.

I firmatari della Circolare insistono anche su un punto specifico: il part-time va sempre valutato quale strumento di lavoro flessibile in un'ottica di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Per questo motivo si sottolinea più volte il rispetto di eventuali priorità soggettive garantite dai contratti nonché la possibilità di far partecipare al beneficio il maggior numero di dipendenti. Tra gli strumenti per operare in tale direzione viene suggerito di inserire nell'ambito dei contratti individuali una clausola con cui si stabilisce che le parti si impegnano dopo un certo periodo di tempo a incontrarsi per valutare nuovamente la situazione che aveva fatto scattare, in origine, la richiesta.

La risposta negativa alla trasformazione andrà sempre dettagliatamente motivata, non con clausole generali o formulazione generiche, ma con elementi puntuali e precisi.

Un'ultima precisazione sul Collegato lavoro. Poiché è scaduto il termine entro il quale era possibile una rivisitazione "forzata" del part-time, ogni eventuale modifica del rapporto di lavoro necessita oggi di un accordo tra le parti, a meno che i Ccnl non prevedano un diritto potestativo del lavorativo alla successiva trasformazione da tempo parziale a tempo pieno.

Leggi: circolare n.9 del 2011 sulla trasformazione del rapporto di lavoro

Fonte: dpl modena e Sole 24 Ore

News del 15 Luglio 2011

 

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