Attualità: Decreto anti terrorismo, testo ufficiale. Modifiche al Codice privacy PDF Stampa E-mail
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Finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con le misure anti terrorismo, annunciato da diverse settimane sia dal presidente del Consiglio Matteo Renzi che dal ministro dell’interno Angelino Alfano.

Sono passati quasi 50 giorni dai sanguinari attentati di Parigi, prima nella redazione del settimanale satirico Charlie Hebdo e, nei giorni seguenti, al supermercato kosher nei sobborghi della capitale francese. Ore di terrore, sgomento e paura che hanno investito l’Europa, dopo alcuni anni di calma apparente. Il governo italiano, per tutta risposta, aveva reagito proclamando il varo immediato di un provvedimento urgente a contrasto di eventuali attacchi terroristici sul nostro Paese.

Ora, il provvedimento è finalmente uscito nella sua versione integrale, anche se in molti storcono il naso sui criteri di necessità ed urgenza che avrebbero dovuto contraddistinguere il provvedimento, per il quale, invece, si è dovuto attendere un mese e mezzo.

Ma non sembra neanche questo il principale neo di un provvedimento già molto contestato ancora prima di vedere la luce, sia per la materia – che in tanti hanno definito come non certo risolvibile con un decreto legge – che per le possibili ricadute sulla privacy.

In particolare, a destare preoccupazione nei giorni scorsi, a seguito dell’approvazione del governo in Consiglio dei ministri seguita da un comunicato con le principali misure inserite nel testo, erano state le possibili modifiche al Codice

della privacy, in particolare all’articolo 53. In particolare, il timore era che le nuove indicazioni si applicassero non solo per i reati connessi al terrorismo, ma in senso generale, causando non pochi problemi alla legislazione sulla privacy.

Ecco, dunque, la nuova formulazione dell’articolo in questione, che va a modificare il Codice in materia di protezione dei dati personali

«Art. 53 Ambito applicativo e titolari dei trattamenti

1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalita’ di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all’esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonche’ di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.

2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonche’ individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell’esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento e’ effettuato per finalita’ di polizia, le seguenti disposizioni del codice: a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; b) articoli da 145 a 151. 3.

Con decreto del Ministro dell’interno sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.» Allegato che, è bene ricordarlo, non dispone ancora dei necessari atti emanati dal ministro della Giustizia e dell’Interno, a distanza di dodici anni dall’entrata in vigore del Codice.

Fonte: leggioggi.it 

 

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