Attualità: Gli introiti 2012 da autovelox restano ai sindaci PDF Stampa E-mail
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La partita sarà ancora lunga, anche se è iniziata due anni fa. La devoluzione di metà dei proventi delle multe per eccesso di velocità agli enti proprietari delle strade, prevista a luglio 2010 dalla riforma del Codice della strada (legge 120/2010, articolo 25), slitta all'anno prossimo, nonostante l'emendamento all'ultimo decreto fiscale (decreto legge 16/2012) che puntava a superare subito lo stallo in cui si era caduti.

Lo ha chiarito martedì scorso, 5 giugno, una nota interpretativa dell'Anci, che riprende ufficialmente le considerazioni che informalmente circolavano nelle settimane scorse in ambienti ministeriali. E nel frattempo la normativa potrebbe ulteriormente cambiare: nemmeno l'attuale formulazione risolve i problemi tecnici e pratici che sinora hanno impedito di attuare la devoluzione.

Le intenzioni di partenza erano buone: garantire più fondi agli enti proprietari delle strade per la messa in sicurezza di queste ultime. Ma era subito emerso che ciò avrebbe fatto desistere molti Comuni dai controlli di velocità su strade di loro proprietà, data la decurtazione degli introiti. Peraltro, con questo meccanismo anche lo Stato avrebbe dovuto girare a Regioni ed enti locali gli incassi relativi ai controlli delle forze di polizia nazionali su strade regionali, provinciali e comunali. In seguito, ci si è anche accorti che dei proventi non avrebbe potuto beneficiare l'Anas: l'articolo 25 escludeva l'applicazione della devoluzione alle strade in concessione, che – a una ricognizione giuridicamente approfondita – sono risultate essere non solo le autostrade, ma anche le statali.

Infine, sono sorti vari dubbi pratici su come attuare la devoluzione: per esempio, la norma non chiariva se le somme da considerare nel conteggio dei proventi da devolvere fossero quelle effettivamente incassate (e, se sì, se dovessero essere conteggiate in base al criterio di cassa o a quello di competenza) oppure al totale teorico derivante dalle infrazioni accertate (quindi, al lordo dei mancati pagamenti e dei ricorsi vinti dai trasgressori).

Nessuno di questi nodi è stato sciolto dall'emendamento al decreto legge 16/2012, che ha semplicemente fissato un termine perentorio di 90 giorni per emanare il decreto ministeriale attuativo, decorso il quale la devoluzione sarebbe entrata ugualmente in vigore.

La forzatura non teneva conto del fatto che l'articolo 25 della legge 120/2010 stabiliva comunque l'applicazione della devoluzione solo a partire dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della norma. La nota Anci della settimana scorsa puntualizza quindi che la devoluzione parte dal 2013. Se ne deduce che l'obbligo di rendiconto al ministero delle Infrastrutture connesso al nuovo sistema (si veda la scheda sotto) scatta dal 2014 (per i proventi 2013). Sono quindi inutili i rendiconti spediti da alcuni Comuni al dicastero (anche perché sono cartacei, mentre dovranno essere telematici, per poter poi essere effettivamente controllati).

Nel frattempo, al ministero si lavora a una norma completamente nuova, che elimini tutte le carenze dell'articolo 25. Una bozza sarebbe pronta da mesi, ma non avrebbe trovato spazio nelle discussioni parlamentari sulle leggi approvate nel frattempo. Tra le ipotesi sul tappeto c'è anche l'abolizione della devoluzione e l'obbligo per il ministero dell'Economia di girare all'Anas i proventi delle infrazioni accertate da organi di polizia statali.

Fonte: ilSole24Ore.it

 

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