Attualità: Imu del non profit, al via i controlli sulle dichiarazioni PDF Stampa E-mail
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È arrivato il momento per i Comuni di effettuare i controlli sugli enti non commerciali. Le dichiarazioni Imu relative al 2012 e 2013, presentate telematicamente entro il 1° dicembre 2014, sono a disposizione (o quasi) dei Comuni.

L'avviso L'agenzia delle Entrate, con comunicato pubblicato sul portale «Punto fisco», ha avvisato i Comuni che sono a disposizione degli stessi le dichiarazioni presentate fino al 31 gennaio 2015 e che, a regime, ogni primo giorno lavorativo del mese saranno messe a disposizione le forniture delle dichiarazioni pervenute nel mese precedente.

Al riguardo, occorre anche rammentare che pende il termine per effettuare il ravvedimento; l'ente non commerciale, infatti, può presentare la dichiarazione entro il 1° marzo 2015, pagando una sanzione ridotta, pari al 10% della sanzione minima prevista per l'omissione, quindi 5 euro. Il comunicato delle Entrate colma un vuoto normativo, visto che nessuna norma ha disciplinato il termine entro il quale le dichiarazioni devono essere inviate al Comune. Dal punto di vista dell'operatività, le dichiarazione sono scaricabili con un tracciato record che dovrà essere convertito, e quindi le forniture non sono immediatamente lavorabili ai fini del controllo.

Le verifiche Ciò detto, il Comune ha ora la possibilità di effettuare i controlli sulle annualità 2012 e 2013, tenendo, però, in debito conto l'estrema confusione che si è venuta a creare a causa di un quadro normativo e di prassi estremamente incerto, culminato con le faq del ministero dell'Economia del 21 novembre 2014 prima pubblicate e poi scomparse. La norma da cui partire è il Dl 1/2012, che all'articolo 91-bis prevedeva l'obbligo per gli enti non commerciali di presentare la dichiarazione Enc (diversa da quella ordinaria) nei casi in cui l'immobile avesse un'utilizzazione promiscua, con conseguente applicazione dell'esenzione in proporzione all'utilizzazione non commerciale. Occorre però chiarire la decorrenza del "metodo promiscuo", che è diversa per le annualità 2012 e 2013. In particolare, il Dl 1/2012 ha modificato la lettera i) dell'articolo 7 del Dlgs 504/1992 già per il 2012, prevedendo che l'esenzione opera solo per gli enti che svolgono una delle attività indicate in norma con "modalità non commerciali", secondo le previsione dettate dal Dm 200/2012. Lo stesso Dl 1/2012 prevede nel caso di immobili a uso promiscuo: il separato accatastamento delle parti dotate di autonomia funzionale, con efficacia delle rendite a decorrere dal 1° gennaio 2013; ove non sia possibile il frazionamento, si ammette l'esenzione proporzionale, ma sempre a decorrere dal 1° gennaio 2013. Quindi, nel 2012 l'esenzione spetta solo se l'attività è svolta in via esclusiva con modalità non commerciali. Se nelle dichiarazioni Enc presentate è dichiarato un uso promiscuo, il Comune è legittimato al recupero dell'imposta, perché l'articolo 7 del Dlgs 504/1992 riconosce

l'esenzione solo nel caso di immobili «destinati esclusivamente» allo svolgimento di attività in modo non commerciale, con l'ulteriore precisazione che nel 2012 operano già i requisiti di cui al Dm 200/2012, come precisato dal ministero dell'Economia nella risoluzione 1/2012.

Fonte: ilSole24Ore.it 

 

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