Attualità: Legge di stabilità, passo falso nel delicato equilibrio di competenze degli enti locali PDF Stampa E-mail
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Nell'intento di snellire al massimo i tempi per la razionalizzazione delle società partecipate, il legislatore ha incespicato nel delicato intreccio di competenze che regola il processo decisionale degli Enti locali, con conseguenze che potrebbero compromettere seriamente l'esito dell'azione amministrativa.

L'articolo 1, comma 612, della legge di stabilità 2015 dispone che i presidenti delle regioni, delle province e i sindaci "definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire".

Si tratta di piani corredati di un'apposita relazione tecnica, che vengono poi trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e pubblicati nel sito internet delle Amministrazioni interessate, in vista di un'azione strategica di riordino e di riduzione delle partecipazioni societarie da attuarsi entro il 31 dicembre 2015.

È però evidente che il fatto di aver assegnato ai vertici monocratici di ogni Ente (presidenti o sindaci), anziché agli organi consiliari, l'approvazione di tali atti fondamentali potrebbe ingenerare un fatale cortocircuito nella messa punto dei processi decisionali in programma.

Il Consiglio di Stato ha puntualmente osservato che l'articolo 42, lettera e), del Tuel, riserva alla competenza esclusiva dell'organo consiliare, senza alcuna limitazione, ogni decisione circa la partecipazione comunale in società di capitali, per cui risulta illegittima una modifica statutaria apportata per attribuire alla Giunta le determinazioni su" variazioni o dismissioni di quote di partecipazione in società di capitali non determinanti ai fini del controllo della società".

"Tale modifica", si legge nella pronuncia in questione, "viene a incidere direttamente sull'esplicazione del mandato dei singoli consiglieri, che si vedono annullate con riferimento a tali argomenti le loro prerogative di iniziativa, di partecipazione alle sedute consiliari, di esprimere le loro opinioni nell'ambito dell'organo collegiale ed esercitare le altre funzioni previste dalla legge" (Sezione V, sentenza n. 832/2005).

È dunque prevedibile che un'analoga interferenza di funzioni si verifichi anche là dove un sindaco, in base al nuovo disposto della legge di stabilità, approvi un programma di razionalizzazione delle partecipate "espropriando" di tale competenza il consiglio comunale, che in base al Testo unico permane pur sempre l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo dell'Ente, preposto alla definizione delle strategie di esternalizzazione dei servizi erogati sul territorio.

Fonte:ilSole24Ore.com

 

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