Attualità: Pensione di reversibilità, come cambiano limiti di reddito e soglie nel 2016? PDF Stampa E-mail
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Mentre la tanto agognata riforma delle pensioni, tema caro al dibattito politico italiano, mostra evidenti segni di rallentamento, emergono nuovi chiarimenti in merito ai limiti di reddito previsti per il 2016 ai fini della pensione di reversibilità ai superstiti.

In riferimento ai limiti di reddito validi per il 2016 per non ottenere l’assegno pieno, va detto che qualora il soggetto titolare di una pensione di reversibilità possieda anche altri redditi, si applicano delle riduzioni all’importo che spetta. Questo, però, soltanto se vengono superate specifiche soglie.

Per l’anno 2016, il limite di reddito annuo entro cui la pensione al coniuge superstite non subisce riduzioni è di  19.573,71 euro.

Di norma, al coniuge del soggetto pensionato o del lavoratore defunto l’importo spettante è pari al 60% della pensione percepita dal defunto. La riduzione alla pensione di reversibilità viene applicata al coniuge del pensionato o del lavoratore defunto qualora i rispettivi redditi eccedano la soglia di 3 volte il trattamento minimo INPS.

Tale riduzione viene applicata in forma percentuale, in aumento con l’aumentare del reddito del coniuge, sulla base delle soglie di riduzione stabilite dall’articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 (la cosiddetta Legge Dini).

Per il 2016, il minimo INPS è fisso a 501,89 euro al mese. Questo stesso importo, ai fini del calcolo della riduzione della pensione ai superstiti, va moltiplicato per 13 mensilità, secondo la seguente modalità:

1) riduzione del 25%: per redditi che superano di tre volte il minimo INPS (19.573,71 euro);

2) riduzione del 40%: per importi pari a quattro volte il minimo INPS (26098,28 euro);

3) riduzione del 50%: per redditi pari a cinque volte il trattamento minimo INPS (32622,85 euro).

Da valutare sono i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali (escluso il TFR) comunque denominati e connesse anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate che sono sottoposte a separata tassazione.

Inoltre, non è da considerare la pensione ai superstiti sulla quale, eventualmente, va fatta la riduzione.

I limiti di cumulabilità sanciti dalla citata legge 335/1995 (Legge Dini) fanno riferimento alle pensioni di reversibilità che spettano rispettivamente a:

- coniuge;

- genitori;

- fratelli e sorelle.

I suddetti limiti, invece, non vengono applicati alle pensioni spettanti rispettivamente a:

- figli;

- minori;

- studenti;

- inabili.

Fonte: leggioggi.it

 

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