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Attualità: Tari, che cosa può disciplinare l'ente su dichiarazione e decorrenza |
Attualità |
La legge di stabilità per il 2014 nell'individuare il presupposto della Tari, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, non ha brillato certo di inventiva, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Tares, che è stata contestualmente abrogata. Il comma 641 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, in particolare, definisce quale presupposto della Tari il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva. In definitiva, il presupposto impositivo è indicato, alternativamente, nel possesso e nella detenzione di locali o aree scoperte, indipendentemente dal loro effettivo uso, purché si tratti di immobili potenzialmente in grado di produrre rifiuti. Imponibilità Per le utenze non domestiche la medesima presunzione può essere integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Soggetti passivi Ponendo, invece, l'attenzione ai soggetti passivi, si ricorda che sono esclusi dal pagamento il detentore per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso la Tari è dovuta soltanto dal possessore. L'Ifel nella nota di lettura aggiornata della disciplina integrata Iuc del 1° settembre 2014, ha precisato che nel caso di utilizzi inferiori a sei mesi, ma non riconducibili ad un utilizzo temporaneo, come nell'ipotesi di un contratto di locazione quadriennale che inizia ad ottobre, il tributo è comunque dovuto dall'utilizzatore per tutta la durata del contratto. Anche in questo caso, in mancanza di specifiche prescrizioni contenute nell'articolo 14 del Dl n. 201 del 2011, il regolamento dovrà disciplinare l'aspetto temporale del presupposto, ad esempio, legando la nascita, la modificazione e l'estinzione dell'obbligo tributario alla data in cui intervengono i fatti in tal senso rilevanti, secondo il criterio del pro die. Occorre tuttavia specificare, al fine di evitare contenziosi, che nel caso in cui si tratti di fatti che comportino la cessazione o la diminuzione del tributo (e, quindi, favorevoli al contribuente), la relativa dichiarazione si pone quale onere da adempiere nei termini a ciò previsti, producendosi in caso contrario l'effetto favorevole al contribuente solo alla data di (tardiva) presentazione della dichiarazione. La dichiarazione di cessazione dell'utenza A ciò fa eccezione, la dichiarazione di cessazione dell'utenza, che anche se tardivamente presentata consente comunque lo sgravio o il rimborso del tributo, a condizione che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. Con il regolamento, infine, si possono disciplinare le modalità di presentazione della denuncia ed il suo contenuto, avendo comunque riguardo all'esigenza di garantire il principio di semplificazione degli adempimenti tributari. Fonte: ilsole24ore.com |
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