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Attualità: Turn over, ampliamento a metà |
Attualità |
Allentamento a metà per i vincoli al turn over negli enti locali. Infatti l'ampliamento delle possibilità di assumere personale a tempo indeterminato (si passa dal 20% al 40% delle cessazioni dal servizio avvenute nell'anno precedente) si scontra con l'obbligo, per gli enti soggetti al patto di stabilità, di garantire la riduzione della spesa per il personale di anno in anno. Il risultato? I nuovi limiti più soft rischiano di essere vanificati se i dipendenti cessano dal servizio a inizio anno. Soglia a rischio Ma il raddoppio del turn over è insidiato da un'altra norma di contenimento della spesa: A conti fatti, con il tetto del 20%, perché la riduzione della spesa totale non compromettesse le possibilità di assunzione, era sufficiente che i dipendenti cessati avessero lavorato in media 2,4 mesi nel 2011 (il 20% di 12 mesi). Con il limite al 40%, invece, occorre che i dipendenti cessati rimangano in servizio almeno 4,8 mesi. È quindi probabile che gli enti si adatteranno a creare strategie alternative per compensare queste riduzioni della spesa. Incarichi dirigenziali L'emendamento, inoltre, introduce una deroga ai limiti agli incarichi dirigenziali conferiti (secondo l'articolo 110, comma 1, del Tuel) con contratti a termine: in base al nuovo testo del decreto legislativo 165/2001, non possono superare il 10% dei dirigenti a tempo indeterminato in organico (il 20% per i comuni fino a 100mila abitanti e il 13% fino a 250mila abitanti). Con la nuova disposizione, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della norma e che eccedono questi limiti potranno essere prorogati una sola volta se scadono entro fine anno. Ma il costo graverà sulle «ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato», ovvero sul 40 per cento. Quindi, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato potranno sopravvivere solo a scapito del turn over dei dipendenti. Ma che cosa succederà del budget assunzionale assorbito dai dirigenti alla scadenza dell'incarico? Una interpretazione restrittiva potrebbe portare alla perdita definitiva di tali risorse. Altrimenti, le cessazioni potrebbero tornare in circolo alla stregua delle cessazioni a tempo indeterminato, ma in questo caso l'originaria cessazione, che ha finanziato il rinnovo del dirigente a termine, verrebbe sostituita solo nel limite del 16%, per la doppia applicazione del 40 per cento. Fonte: Sole24Ore |
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