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INPS: mess.5791/2014 – incentivi per l’assunzione dei lavoratori ammessi al sussidio – “Azione di Sistema WELFARE TO WORK 2012-2014” |
Inps |
Con ilmessaggio n. 5791 del 3 luglio 2014 l’Inps fornisce le istruzioni per la richiesta e la fruizione degli incentivi per l’assunzione dei lavoratori ammessi al sussidio, previsto dal Piano di intervento nazionale “Azione di Sistema WELFARE TO WORK 2012-2014”. L’incentivo è riconosciuto all’impresa che, nell’arco temporale del percorso di reinserimento, assume il lavoratore destinatario del sostegno del reddito con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 12 mesi, anche part time, purché con orario di lavoro non inferiore alle venti ore settimanali; l’incentivo spetta anche in caso di proroga di un precedente rapporto a tempo determinato, di durata inferiore a sei mesi, se la durata complessiva supera i dodici mesi, nonché in caso di trasformazione a tempo indeterminato, intervenuta entro i primi sei mesi. L’incentivo è pari agli importi mensili del sussidio non ancora maturati dal lavoratore alla data di assunzione ed è corrisposto dall’Istituto in un’unica soluzione in sede di conguaglio dei contributi dovuti dall’impresa relativamente ai propri lavoratori dipendenti. L’impresa che assume un lavoratore titolare del sussidio non inoltrerà la richiesta dell’incentivo all’Istituto, ma ad un ufficio indicato dalla Regione; la Regione effettuerà gli accertamenti istruttori ed adotterà la decisione finale di ammissione/non ammissione all’incentivo. Tale richiesta, ove accolta, vale anche come istanza all’Istituto di conguagliare il beneficio con i contributi dovuti. A questo scopo l’impresa indicherà nella richiesta: - la posizione contributiva (matricola INPS) con cui denuncia i contributi dei lavoratori per i quali spetta l’incentivo; La Regione trasmetterà mensilmente alla Direzione Regionale competente dell’Inps l’elenco delle aziende ammesse all’incentivo, avvalendosi del modello allegato al presente messaggio (all. n. 1); la trasmissione avverrà all’indirizzo di posta elettronica concordato tra la Regione e la Direzione regionale dell’Inps. Fonte: dottrinalavoro.it |
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