Attualità: decreto legge (c.d. Monti) - agevolazioni per le assunzioni a T.I. di donne e giovani under 35 PDF Stampa E-mail
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In base all'articolo 2, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. Decreto Monti), a partire dal 2012 si potrà dedurre dal reddito di impresa un importo pari a l'Irap pagata e determinata in base alle spese del personale. Dallo stesso periodo, per i lavoratori di età inferiore a 35 anni o donne, assunte a tempo indeterminato, la deduzione è pari a 10.600 euro l'anno che diventano 15.200 nelle aree svantaggiate.

Riportiamo l'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, così come modificato dal Decreto Legge:

Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446

comma 1 - Articolo 11 - Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta. (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art. 1, comma 51 legge 24 dicembre 2007 n.244. Per le deduzioni del comma 1 vedasi anche i commi 267 e 268 dell'art.1 legge 27 dicembre 2006 n.269.)

1. Nella determinazione della base imponibile:

a) sono  ammessi  in  deduzione:

1) i  contributi  per  le  assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni  sul lavoro;

2) per  i  soggetti  di  cui  all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e),  escluse le   imprese   operanti   in  concessione  e  a  tariffa  nei  settori  dell'energia, dell'acqua,  dei  trasporti,   delle infrastrutture, delle poste,  delle telecomunicazioni,  della  raccolta e depurazione delle acque di scarico  e della  raccolta  e  smaltimento  rifiuti,  un  importo pari a 4.600 euro, su  base annua,  per  ogni  lavoratore  dipendente a tempo indeterminato impiegato  nel periodo di imposta, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;

3) per  i  soggetti  di  cui  all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e),  esclusi le  banche,  gli  altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e  le imprese  operanti  in  concessione  e  a  tariffa nei settori dell'energia,  dell'acqua, dei   trasporti,   delle   infrastrutture,   delle   poste,  delle  telecomunicazioni, della  raccolta  e  depurazione  delle  acque  di scarico e  della raccolta  e  smaltimento  rifiuti, un importo fino a 9.200 euro, su base  annua, per  ogni  lavoratore  dipendente  a  tempo indeterminato impiegato nel  periodo d'imposta  nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise, Puglia,  Sardegna  e  Sicilia, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso  femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;  tale deduzione e' alternativa a quella  di cui  al  numero  2), e puo' essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti  dall'applicazione della  regola  de  minimis  di  cui  al  regolamento (CE) n.  69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;

4) per  i  soggetti  di  cui  all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e),  escluse le   imprese   operanti   in  concessione  e  a  tariffa  nei  settori  dell'energia, dell'acqua,  dei  trasporti,  delle infrastrutture, delle poste,  delle telecomunicazioni,  della  raccolta e depurazione delle acque di scarico  e della   raccolta   e  smaltimento  rifiuti,  i  contributi  assistenziali  e  previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

5) le  spese  relative  agli  apprendisti,  ai  disabili e le spese per il  personale assunto  con  contratti  di  formazione  e  lavoro,  nonche',  per i  soggetti di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettere  da  a)  a  e), i costi  sostenuti per  il  personale  addetto  alla  ricerca  e sviluppo, ivi compresi  quelli per   il   predetto   personale   sostenuti  da  consorzi  tra  imprese  costituiti per  la  realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a  condizione che  l'attestazione  di  effettivita'  degli  stessi sia rilasciata  dal presidente  del  collegio  sindacale  ovvero,  in mancanza, da un revisore  dei conti  o  da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti,  dei dottori   commercialisti,  dei  ragionieri  e  periti  commerciali  o  dei  consulenti del  lavoro,  nelle  forme  previste dall'articolo 13, comma 2, del  decreto-legge 28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge 28   maggio  1997,  n.  140,  e  successive  modificazioni,  ovvero  dal  responsabile del centro di assistenza fiscale;

b) non sono ammessi in deduzione:

1) (numero abrogato);

2) i  compensi  per  attivita'  commerciali  e  per  prestazioni di lavoro  autonomo non  esercitate  abitualmente,  nonche'  i  compensi  attribuiti  per  obblighi di  fare,  non  fare  o  permettere, di cui all'articolo 67, comma 1,  lettere i)  e  l),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

3) I  costi  per  prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa  di cui  all'articolo  49,  commi  2, lettera a), e 3, del predetto testo unico  delle imposte sui redditi;

4) I  compensi  per  prestazioni  di lavoro assimilato a quello dipendente  ai sensi dell'articolo 47 dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;

5) gli  utili  spettanti  agli  associati  in  partecipazione  di cui alla  lettera c)  del  predetto  articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte  sui redditi;

6) (numero abrogato).

Fonte: dpl modena  

 

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