Garante Privacy: nuove regole per le Pubbliche Amministrazioni online PDF Stampa E-mail
Pubblica Amministrazione

Quali sono le misure che le Pubbliche Amministrazionidevono adottare per garantire che la diffusione dei dati personali dei cittadinisui loro siti Web avvenga nel pieno rispetto della privacy? È il Garante della Privacya fornire linee guida precise, dettando regole precise in grado di assicurare la totaletrasparenzae la dignità delle persone.

Sono normative emanate tenendo conto del decreto legislativo n.33/2013, regole che saranno pubblicate a breve sulla Gazzetta Ufficiale e che sono state messe nero su bianco grazie alla collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e l’Agenzia Digitale.

Per quanto riguarda i principi generali dettati dal Garante, le PA sono tenute a pubblicare solo dati "esatti, aggiornati e contestualizzati”, verificando che esista una norma di legge che ne preveda l’obbligo.

È comunque vietato pubblicare online informazioni sulla salute e sulla vita sessuale, mentre i dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche) possono essere resi noti solo se alla base vi sono finalità di rilevante interesse pubblico. Le PA, inoltre, devono assicurarsi che i motori di ricerca non possano indicizzare i dati sensibili.

In materia di Open data e riutilizzo dei dati, invece, i dati pubblicati online non possono essere liberamente utilizzabili da chiunque e le PA devono predisporre nella sezione denominata "Amministrazione trasparente” un alert per informare il pubblico che i dati personali sono riutilizzabili nel rispetto del norme sulla protezione dei dati personali.

Per quanto concerne la durata degli obblighi di pubblicazione, i dati online possono essere mantenuti per 5 anni (sono previste alcune deroghe), mentre i motori di ricerca generalisti possono indicizzare i dati durante il periodo di pubblicazione obbligatoria solo limitatamente alle informazioni individuate dalle norme in materia di trasparenza.

Possono essere pubblicati icompensicomplessivi percepiti dai dipendenti senza tuttavia riprodurre le dichiarazioni fiscali o la versione completa deicedolini degli stipendi. Per gliorgani di vertice politico esistono, invece, regole differenti.

Viene introdotto l’obbligo di pubblicare ladichiarazione dei redditidi politici e amministratori, fatta eccezione per i dati non pertinenti (stato civile, codice fiscale) e i dati sensibili.

Un ultima misura riguarda gliobblighi di pubblicitàdegli atti che hanno finalità diverse dalla trasparenza, come ne caso dellegraduatorie dei concorsie dell’albo pretorio degli enti locali: in questi casi valgono le medesime regole di rispetto dei principi di esattezza, necessità, pertinenza e non eccedenza.

Fonte: pubblicaamministrazione.net

 

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